CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 14534/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] CATANZARO/[OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI: CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]:[OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale Piero GAETA che ha chiesto che il ricorso venga rigettato; letta la memoria depositata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] Francesca e NICOLAZZI [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Catanzaro ha accolto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del G.i.p. di Catanzaro che aveva applicato la misura interdittiva di un anno di sospensione dall'esercizio di attività di impresa agricola per i reati alla stessa ascritti ai capi d) ed e) della rubrica ed ha annullato l'ordinanza predetta. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro deducendo, con un unico motivo di ricorso, erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione, atteso che, tenuto conto dei complessi rapporti intercorrenti tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e tra questi e il [OSCURATO:PERSONA] quale detentore dei terreni oggetto di imputazione, il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che i fondi agricoli potessero essere chiesti ed ottenuti in virtù di un titolo formalmente idoneo a trasferire la detenzione del fondo, anche nel caso in cui sia detenuto de facto da un terzo. Richiamava il ricorrente, a sostegno del proprio ricorso, il regolamento UE n. 1307 del 2013, al considerando 10 e 11, art. 4, pani, lett. c), art. 9 par.1, per descrivere l'attività agricola relativa alla possibilità di accedere ai c.d. c:ontributi PAC e la mancanza di tali requisiti nel caso oggetto di imputazione provvisoria, oltre al decreto ministeriale del 7 giugno 2018 , al fine di evidenziare l'erronea considerazione ed applicazione dello stesso da parte del Tribunale di Catanzaro quanto alla tematica del mantenimento della superficie agricola e all'attività agricola minima; richiamava, inoltre, una serie di indicazioni da parte della AGEA quanto al tema della c.d. condizionalità. Concludeva, quindi, rilevando la violazione di legge non potendo essere chiesto ed ottenuto un contributo agricolo per un fondo non nella disponibilità del richiedente etra l'altro/ posseduto anche abusivamente da un terzo. 3. L'Avvocato generale nelle proprie conclusioni ha chiesto che il ricorso venga rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile essendo stato proposto con motivo non consentito per mancanza di esplicito interesse, oltre che manifestamente infondato. In tal senso si deve osservare come il Pubblico Ministero, nel proporre il motivo oggetto,fricorso, si sia limitato ad allegare una diversa interpretazione giuridica da porre a base dell'eventuale ricorrenza di gravità indiziaria. Deve essere sul punto richiamato il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale l'interesse ad impugnare si identifica cori l'interesse al risultato del giudizio sull'impugnazione. Deve essere, quindi, riscontrata un'utilità in senso obiettivo per la parte impugnante, non essendo sufficiente la mera pretesa preordinata all'astratta osservanza della legge e alla correttezza giuridica della decisione (Sez. 3, n. 30547 del 06/03/2019, Chiocchio, Rv. 276274-01; Sez. 5, n. 35722 del 29/04/2013, Vacca, Rv. 256950-01). Conseguentemente, si è evidenziato come non possa essere ritenuta la ricorrenza di un interesse ad impugnare quando il ricorso sia di fatto articolato al fine di ottenere una pronuncia preordinata all'astratta osservanza della legge e alla correttezza giuridica della decisione, mentre è sempre necessario che sia dedotto un pregiudizio concreto, suscettibile di essere eliminato dalla riforma o annullamento della decisione impugnata (Sez. 5, n.35785 del 04705/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273630-01). Nel caso in esame non ricorre, dunque, un effettivo interesse del Pubblico Ministero all'impugnazione atteso che non sono state sollevate censure effettive quanto alla gravità indiziaria, essendosi nella sostanza limitato ad una mera richiesta di corretta osservanza della legge, senza aver formulato alcuna osservazione quanto alla ricorrenza delle esigenze cautelari. 2. Occorre, difatti, considerare che, come correttamente osservato nella requisitoria dell'Avvocato Generale, la revoca della misura interdittiva di un anno di sospensione dall'esercizio di attività d'impresa agricola è stata disposta non soltanto in relazione alla ritenuta insussistenza di un quadro di gravità indiziaria, ma anche in considerazione dell'insussistenza delle esigenze cautelari. L'organo del riesame ha evidenziato come l'incensuratezza dell'indagata ed il pregresso stile di vita, in mancanza di condotte penalmente rilevanti, potessero essere ritenuti elementi idonei per escludere la sussistenza di esigenze cautelari. Sul punto il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica di Catanzaro non propone alcuna censura. Tale circostanza appare già in sé dirimente per la decisione in questa sede, risultando il profilo dell'inesistenza delle esigenze cautelari ormai consolidato nel giudicato interno cautelare. 3. Occorre, comunque, considerare che anchequanto al profilo della gravità indiziaria, il ricorso si caratterizza per aspecificità non confrontandosi effettivamente con la decisione e gli argomenti in tal senso spesi in modo logico e puntuale dal Tribunale, limitandosi al mero richiamo di principi di diritto privi tuttavia del necessario riferimento al caso di specie. In tal senso questa Corte ha già chiarito che il contratto di affitto di fondi rustici, in quanto avente natura consensuale e fonte di rapporti obbligatori, spiega i suoi effetti indipendentemente dal diritto di proprietà della persona del concedente, purché questi abbia la disponibilità del bene, sì da essere in grado di trasferirne all'affittuario la detenzione e il godimento (Cass. civ., n. 7633 del 18/04/2016, Rv. 639527-01). Nel caso di specie gli elementi allegati non dimostrano in modo univoco, né il venir meno del contratto di affitto dei terreni, né la perdurante legittima disponibilità dei fondi in capo alla [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente sussistenza di quel rapporto giuridico "con la terra" legittimante l'utilizzazione dei PAC, tanto da essere stata rilevata dal Tribunale, con motivazione che non si presta a censure, la genericità ed allo stato scarsa pregnanza degli elementi indiziari acquisti, con particolare riferimento alla ricorrenza di artifici e raggiri. Elementi indicativi in tal senso si devono, dunque, ritenere il contratto preliminare di compravendita del fondo agricolo da parte della [OSCURATO:PERSONA] in favore della [OSCURATO:PERSONA], cui si accompagna, evidentemente in attesa della stipula del definitivo, l'affitto del fondo alla promissaria acquirente, con espressa autorizzazione a presentare domanda unica di accesso ai finanziamenti della PAC: circostanza, questa, che matura esclusivamente per l'anno 2020, unico anno nel quale l'erogazione è stata effettuata. Sicché appare evidente che, quantomeno sotto il profilo formale e contrattuale, la [OSCURATO:PERSONA] ed il Nicolazzi risultavano formali titolari di un rapporto agrario che poteva legittimare la richiesta in questione, in assenza di allegazione di chiari elementi, a carattere univoco in relazione alla fase in corso, dello spossessamento dal fondo della [OSCURATO:PERSONA] da parte di un