Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31453/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, oltre che reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla corte di merito - dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso - è altresì manifestamente infondato in quanto, dalla lettura della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 3), si evince come all'imputata fossero già state riconosciute dal giudice di prime cure le circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 01/07/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, oltre che reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla corte di merito - dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso - è altresì manifestamente infondato in quanto, dalla lettura della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 3), si evince come all'imputata fossero già state riconosciute dal giudice di prime cure le circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 01/07/
Sentenza Cassazione n. 31453/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris