CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 gennaio 2023
Cassazione n. 18715/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Messina; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni con le quali il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Lidia GIORGIO, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni con le quali il procuratore speciale del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato di rinunciare al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 5 agosto 2022, il Tribunale di Messina ha rigettato la richiesta di riesame proposta avverso l'ordinanza emessa, in data 21 luglio 2022, con la quale il Giudice per le Indagini preliminari di Patti ha disposto l'applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] BATESSA in ordine ai reati di associazione a delinquere, estorsione, riciclaggio e furto aggravato. 2. [OSCURATO:PERSONA] BATESSA ha proposto ricorso per cassazione avverso tale ordinanza, deducendo con il primo motivo la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari. 3. Con il secondo motivo la difesa ha eccepito la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine all'adeguatezza della custodia cautelare in carcere alla gravità delle esigenze cautelari e la carenza di motivazione in relazione alla prevedibile condanna di pena superiore ai tre anni. 4. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione in ordine all'inidoneità della misura cautelare degli arresti domiciliari a contenere il pericolo di recidiva. 5. Con atto depositato in data 4 gennaio 2023, il BATESSA ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione stante l'intervenuta modifica della misura cautelare applicata nei suoi confronti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. attesa l'intervenuta, rituale, rinuncia al ricorso da parte dell'indagato. 2. Occorre precisare che, poiché il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione è sopraggiunto alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in conformità al principio statuito dalle Sezioni unite di questa Corte in diverse pronunce (n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206168- 01; n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166-01; n. 31524 del 14/07/2004, Litteri, Rv. 228168-01; n. 12603de1 24/11/2015, Celso, Rv. 266244-01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 18 gennaio 2