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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 28 luglio 2025

Cassazione n. 21662/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 21188/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - intimata- avverso la SENTENZA della COMM.TRIB.REG. della CALABRIA n.2380/2022 depositata il 25/07/2022; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 21188/2022 Numero sezionale 2321/2025 Numero di raccolta generale 21662/2025 Data pubblicazione 28/07/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che vanno liquidate le spese processuali, come in dispositivo, a carico di parte ricorrente; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 1.200,00 oltre a spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 24/06/2025.

Il Consigliere delegato [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 21188/2022 Numero sezionale 2321/2025 Numero di raccolta generale 21662/2025 Data pubblicazione 28/07/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 21188/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - intimata- avverso la SENTENZA della COMM.TRIB.REG. della CALABRIA n.2380/2022 depositata il 25/07/2022; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 21188/2022 Numero sezionale 2321/2025 Numero di raccolta generale 21662/2025 Data pubblicazione 28/07/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che vanno liquidate le spese processuali, come in dispositivo, a carico di parte ricorrente; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 1.200,00 oltre a spese generali e accessori di legge. Così deciso in Roma, il 24/06/2025. Il Consigliere delegato [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 21188/2022 Numero sezionale 2321/2025 Numero di raccolta generale 21662/2025 Data pubblicazione 28/07/2025
Decreto Cassazione n. 21662/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris