CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2021
Cassazione n. 43261/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; r [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di tentato furto in abitazione e porto ingiustificato di strumento atto ad offendere, nonché del solo Bonanno per un ulteriore tentativo di furto in abitazione; mentre ha assolto Bonanno dal reato di cui all'art. 75 d. Igs. n. 159 del 2011 perché la condotta in contestazione non era più previsto dalla legge come reato, e ha proceduto alla conseguente rideterminazione della pena. 2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati, tramite i rispettivi difensori. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] articola tre motivi: violazione di legge e vizio di motivazione sul mancato riconoscimento della ipotesi di desistenza volontaria e sulla ritenuta sussistenza del furto in abitazione; vizio di motivazione in punto di riconoscimento fotografico; vizio di motivazione con riguardo alle modalità di calcolo della pena come rideterminata. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] deduce due motivi: il primo riguarda l'istituto della desistenza volontaria; il secondo l'entità della diminuzione applicata per il tentativo. 3. I ricorsi sono inammissibili. 4. I ricorrenti si rivolgono alla corte di cassazione svolgendo le medesime doglianze già sottoposte al giudice di appello, che le ha motivatamente disattese. I motivi proposti, quindi, per un verso, si appalesano generici laddove non si misurano con l'apparato motivazionale della sentenza impugnata, mentre, per altro verso, esulano dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità. 4.1. In sintesi: la configurabilità della desistenza volontaria è esclusa dalla circostanza che la rinuncia a portare a termine i furti non è stata volontaria, ma è stata determinata da cause esterne: in occasione del primo furto, gli imputati non sono riusciti a forzare il portone di ingresso, per la robusta struttura dello stesso; in occasione del secondo furto, è stata la persona offesa a opporre resistenza al tentativo di Bonanno di irrompere nell'abitazione; l'androne è pertinenza di una privata dimora, come tale riconducibile alla previsione dell'art. 624-bis cod. pen.; la questione sulla affidabilità del riconoscimento fotografico riguarda il profilo della valutazione della prova di cui non può essere investito il giudice di legittimità. 4.2. Circa il trattamento sanzionatorio: Bonanno sostiene che la Corte di appello, una volta escluso il reato di cui all'art. 75, d. Igs. n. 159 del 2011, sarebbe partita dalla pena di anni uno e mesi sei di reclusione invece che da quella, inferiore, di anni uno e mesi tre di reclusione stabilita in primo grado; Beninati si duole dalla mancata riduzione della pena nella misura dei due terzi. 4.2.1. La doglianza di Bonanno è manifestamente infondata. Il Tribunale di Trapani aveva determinato la pena come segue: pena base per il reato più grave di cui al capo A): anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 600 di multa; diminuita ex art. 56 cod. pen. ad anni uno di reclusione ed euro 400 di multa; aumentata ex art. 81 comma secondo cod. pen., ad anni uno e mesi tre di reclusione ed euro 700 di multa (quindi di mesi uno ed euro 100 di multa per ciascuna dei tre reati satellite, cfr. motivazione Corte di appello). La Corte di appello ha mantenuto fermo il calcolo, limitandosi, in modo corretto, a sottrarre dalla pena finale l'aumento di pena, pari a un mese di reclusione ed euro 100 di multa, determinato per il reato oggetto della pronuncia assolutoria. 4.2.2 La doglianza di Beninati riguarda, invece, l'esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito, non sindacabile in questa sede una volta constatata la tenuità della pena inflitta e dunque l'inutilità di un particolare impegno motivazionale da parte del giudice di merito. 5. Dalla inammissibilità dei ricorsi discende la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10/11/2021 Il Consigliere