CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 aprile 1991
Cassazione n. 05019/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/04/1991 avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura l'omessa concessione del rinvio a seguito di nomina di un nuovo difensore di fiducia da parte del ricorrente è manifestamente infondato e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha messo in evidenza come il cambio di difesa non potesse assumere rilievo in ordine agli ormai scaduti termini per richiedere la trattazione orale e tantomeno il rinvio con parimente inconferente richiesta di un rinvio per contestuale impegno professionale non possibile in ipotesi di udienza celebrata secondo le forme di cui all'art. 23-bis d.l. n. 137 del 2020; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/0