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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 aprile 2024

Cassazione n. 30111/2024

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ì [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Palermo che, in parziale riforma delle sentenze rese il 19/10/2021 e 21/03/2022 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - fatte oggetto di riunione dalla Corte di appello, in ragione della sussistenza di connessione oggettiva e soggettiva - per avere ritenuto insussistente la recidiva nel biennio limitatamente alle condotte commesse il 26/08/2019, il 13/10/2019 e il 01/03/2020, riqualificate come illeciti amministrativi, e conseguentemente assolto l'imputato da tali ipotesi perché il fatto non è più previsto come reato; e unificato il reato di cui alla sentenza del 19/10/2021 con quelli più gravi di cui alla sentenza del 21/03/2022, ha rideterminato la pena, confermando nel resto le impugnate sentenze.

Ritenuto che i motivi sollevati (violazione dell'art. 116 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, con riferimento all'omessa pronuncia di assoluzione dell'imputato; violazione di legge con riferimento all'omesso riconoscimento del minimo assoluto della pena unitamente alle circostanze attenuanti generiche; violazione di legge con riguardo al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. ) non sono consentiti in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale (così i motivi primo e terzo), con il supporto di adeguati argomenti giuridici e rispetto ai quali il ricorrente non articola alcuno specifico confronto; Considerato, inoltre, con riguardo al secondo motivo, che non sono deducibili innanzi al giudice di legittimità censure in ordine al trattamento sanzionatorio, naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la cui quantificazione non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica, evenienza che non si rinviene nel caso di specie.

L'onere motivazionale, pertanto, è stato assolto nel rispetto dei principi informatori indicati dal giudice di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 aprile 2024 Il Consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ì [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Palermo che, in parziale riforma delle sentenze rese il 19/10/2021 e 21/03/2022 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - fatte oggetto di riunione dalla Corte di appello, in ragione della sussistenza di connessione oggettiva e soggettiva - per avere ritenuto insussistente la recidiva nel biennio limitatamente alle condotte commesse il 26/08/2019, il 13/10/2019 e il 01/03/2020, riqualificate come illeciti amministrativi, e conseguentemente assolto l'imputato da tali ipotesi perché il fatto non è più previsto come reato; e unificato il reato di cui alla sentenza del 19/10/2021 con quelli più gravi di cui alla sentenza del 21/03/2022, ha rideterminato la pena, confermando nel resto le impugnate sentenze. Ritenuto che i motivi sollevati (violazione dell'art. 116 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, con riferimento all'omessa pronuncia di assoluzione dell'imputato; violazione di legge con riferimento all'omesso riconoscimento del minimo assoluto della pena unitamente alle circostanze attenuanti generiche; violazione di legge con riguardo al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. ) non sono consentiti in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale (così i motivi primo e terzo), con il supporto di adeguati argomenti giuridici e rispetto ai quali il ricorrente non articola alcuno specifico confronto; Considerato, inoltre, con riguardo al secondo motivo, che non sono deducibili innanzi al giudice di legittimità censure in ordine al trattamento sanzionatorio, naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la cui quantificazione non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica, evenienza che non si rinviene nel caso di specie. L'onere motivazionale, pertanto, è stato assolto nel rispetto dei principi informatori indicati dal giudice di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 aprile 2024 Il Consigliere estensor
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