CassazionedecretoSezione 4Decisione del 9 giugno 2021
Cassazione n. 36970/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 22/08/2019 del GIP TRIBUNALE di AVEZZANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] c,e DCCL- <A.. • [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ricorre avverso l'ordinanza in data 22 agosto 2019 con cui il Gip di Avezzano, in sede di rinvio a seguito di annullamento da parte della Suprema Corte, ha convalidato il provvedimento del Questore di L'Aquila che ha applicato il divieto di accesso per anni 5 a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale e dell'Unione Europea, ove si disputino tutte le competizioni di calcio, con annesse prescrizioni, e ciò a seguito degli scontri avvenuti in occasione di un incontro di calcio. 2. La Terza sezione di questa Corte aveva annullato la precedente analoga ordinanza di convalida del 18 ottobre 2018 osservando che la stessa non aveva fornito alcuna motivazione in risposta ai contenuti delle memorie difensive tempestivamente depositate ed aveva sviluppato una motivazione nella sostanza apparente, giacché non aveva chiarito né l'attribuibilità delle condotte addebitate al Polidori e la loro riconducibilità alle ipotesi previste dall'art. 6 della L. 401/89, né gli elementi dai quali dedurre la pericolosità concreta ed attuale dello stesso e giustificare in tal modo anche la congruità della durata della misura, elementi quest'ultimi necessari a legittimare i provvedimenti ex art.6 della legge citata. 3. A sostegno dell'impugnazione odierna deduce violazione di legge e carenza di motivazione con riferimento ai presupposti della convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia in occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive, individuati dalla giurisprudenza di legittimità nelle ragioni di necessità ed urgenza che hanno indotto il Questore ad adottare il provvedimento; nella pericolosità concreta ed attuale del soggetto; nell'attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e la loro riconducibilità alle ipotesi previste dall'art.6, legge 13 dicembre 1989, n.401; nella congruità della durata della misura. 4. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, rilevando che il Gip si era soffermato correttamente sui requisiti dell'attribuibilità al soggetto delle condotte addebitate e della loro riconducibilità alle ipotesi previste dal citato art.6 omettendo ogni motivazione con riferimento agli ulteriori requisiti prescritti dalla legge e dalla giurisprudenza di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Sul tema in esame la giurisprudenza di legittimità ha nel tempo affermato una serie di principi che è opportuno ricordare.In primo luogo le Sezioni Unite, con pronuncia richiamata dalla sentenza di annullamento (n. 44273 del 12/11/2004, Labbia, Rv.2291113) hanno affermato che "In sede di convalida del provvedimento del Questore che, incidendo sulla libertà personale, imponga a taluno, ai sensi dell'art.6, comma 2, della 1.401/1989 e successive modificazioni l'obbligo di presentarsi ad un ufficio o comando di polizia in coincidenza con lo svolgimento di manifestazioni sportive, il controllo di legalità del giudice deve riguardare l'esistenza di tutti i presupposti legittimanti l'adozione dell'atto da parte dell'autorità amministrativa, compresi quelli imposti dalla circostanza che con esso si dispone una misura di prevenzione (ragioni di necessità e urgenza, pericolosità concreta ed attuale del soggetto, attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e loro riconducibilità alle ipotesi previste dalla norma), ed investire altresì la durata della misura che, se ritenuta eccessiva, può essere congruamente ridotta dal giudice della convalida (v. Corte Costituzionale 512/2002)". Si è poi precisato che "I presupposti della convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia in occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive, sono: a) le ragioni di necessità ed urgenza che hanno indotto il Questore ad adottare il provvedimento; b) la pericolosità concreta ed attuale del soggetto; c) l'attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e la loro riconducibffità alle ipotesi previste dall'art.6, legge 13 dicembre 1989 n.401; d) la congruità della durata della misura". (Sez.3, n.17753 del 06/03/2018, Fici, Rv.272778, anch'essa richiamata nella sentenza rescindente). Ancora sul tema si è rimarcato che "In tema di misure volte alla prevenzione di fenomeni di violenza collegati a manifestazioni sportive, la motivazione dell'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositiva del divieto di accesso e dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, deve riguardare, in ordine ai requisiti della necessità e dell'urgenza, non gli episodi che hanno determinato l'adozione della misura, ma l'attualità o òa prossimità temporale di competizioni sportive". (Sez.3, n.23305 del 28/01/2016, Rv.267294). 3. Orbene, nel provvedimento impugnato, il Gip di Avezzano non ha assolto all'onere motivazionale impostogli dalla sentenza' di annullamento, atteso che - accertata sul posto la presenza del Polidori nell'atto di brandire una cintura - ha omesso di approfondire l'esistenza degli altri presupposti per la convalida della misura amministrativa. 4. Si impone pertanto un nuovo annullamento con rinvio, con sospensione dell'efficacia del provvedimento del Questore limitatamente all'obbligo di presentazione. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Avezzano per nuovo esame. Sospende l'efficacia del provvedimento del Questore di L'Aquila del [OSCURATO:DATA_NASCITA] limitatamente all'obbligo di presentazione. Così deciso il 9 giugno 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] id nte Daniel