Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 03424/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 24208-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A .

RIBOTY 23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che larappresenta e difende giusta procura speciale in atti; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difendeope legis; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]. 2017 n. 24208 sez.

S2 -ud. 14-07-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA]. 3 3 L.[OSCURATO:DATA_NASCITA] N. 56 [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 6475/2016 e l’ordinanza di inammissibilità dell’appello n. 6693/2017 della CORTE DI APPELLO di ROMA, depositata il 11/07/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], laureata in filosofia, nel 1993 proponeva domanda di partecipazione alla sessione speciale di esame di stato ai fini dell’iscrizione all’Albo degli Psicologi, ritenendo di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 33 della L. n. 56/1989 (esercizio almeno biennale dell’attività di psicologo).

2. La commissione esaminatrice, con delibera del 19.01.1993, rigettava la domanda.

3. Avverso tale provvedimento la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ricorreva al T.A.R. [OSCURATO:PERSONA], il quale, con ordinanza collegiale n. 2639/93, disponeva la sospensione cautelare del provvedimento impugnato.

A seguito di tale pronuncia l’Ordine degli psicologi del [OSCURATO:PERSONA] iscriveva con riserva la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] all’albo degli psicologi.

Con sentenza n. 4822 del 30.05.2011 il T.A.R. [OSCURATO:PERSONA] dichiarava il proprio difetto di giurisdizione a favore del giudice ordinario.

Ric. 2017 n. 24208 sez.

S2 -ud. 14-07-2022 -3-

4. L’Ordine degli Psicologi del [OSCURATO:PERSONA], con delibera del [OSCURATO:DATA_NASCITA], notificata il 13.07.2012, rispondendo alla richiesta di riesame in autotutela presentata dalla [OSCURATO:PERSONA], confermava la delibera del 19.01.1993, rigettando definitivamente la richiesta di iscrizione.

5. Con atto di citazione notificato il 14.11.2012, [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio il Ministero della Giustizia chiedendo l’accertamento del possesso dei richiesti requisiti ai fini dell’iscrizione all’albo degli psicologi.

Si costituiva la citata amministrazione eccependo preliminarmente l’intervenuta prescrizione del diritto vantato da parte attrice e, nel merito, l’infondatezza della domanda.

6. Con sentenza n. 6475 del 2016 il Tribunale di Roma respingeva la domanda per intervenuta prescrizione del diritto dell’attrice.

7. La Corte di Appello di Roma, con ordinanza n. 6692/2017, dichiarava inammissibile l’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], ritenendo decorsa la prescrizione decennale nell’anno 2003, ossia dieci anni dopo la proposizione del ricorso avanti al TAR [OSCURATO:PERSONA] (14 ottobre 1993), definito con sentenza dichiarativa del difetto di giurisdizione, non seguita da riassunzione avanti al giudice ordinario, con valenza di atto interruttivo della prescrizione privo di effetti permanenti ai sensi dell'art. 2945 comma 3 c.c.

Aggiungeva la Corte di Appello di Roma che la mancata allegazione dell’istanza con la quale la [OSCURATO:PERSONA] chiedeva alla commissione distrettuale il riesame in sede di autotutela del provvedimento antecedentemente adottato non consentiva di apprezzare in ipotesi la valenza di tale istanza quale nuovo atto interruttivo della decorrenza del termine prescrizionale e comunque tale istanza non era stata neppure invocata a questi effetti dalla appellante.

Ric. 2017 n. 24208 sez.

S2 -ud. 14-07-2022 -4-

8. La dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado e l’ordinanza di inammissibilità dell’appello affidandosi a tre motivi.

9. Il Ministero della Giustizia, con controricorso, chiede di dichiarare inammissibili e/o infondati i motivi e comunque di rigettare il ricorso per intervenuta prescrizione.

10. Nessuno si è costituito per la Commissione esaminatrice ex art. 33 l. 56/89.

11. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 comma 2 e 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Preliminarmente il Collegio rileva che il ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello in tema d'iscrizioneall'albo degli psicologi ( secondo la disciplina transitoria della legge 18 febbraio 1989 n. 56, nella specie in considerazione) non deve e ssere notificato alPubblico M inistero presso il giudice che ha emesso la sentenza impugnata, atteso che la disciplina predetta non include tale soggetto fra i legittimati all'impugnazione del provvedimento adottato dal commissario nominato per la formazione di dettoalbo e tenuto altresì conto delle funzioni svolte, in sede di giudizio di legittimità, dal Procuratore Generale presso la Suprema Corte (Cass.

SS.UU. n. 12966/1992).

Ciò precisato, si può passare all’esame dei mezzi di gravame. 2.- Con il primo motivo ( “ Errata applicazione dei principi generali in materia di prescrizione”) la ricorrente lamenta che la Corte territoriale, riprendendo le argomentazioni del Tribunale, non avrebbe considerato il compimento di atti interruttivi (la proposizione del giudizio avanti il T.A.R. [OSCURATO:PERSONA] ) che avrebbero determinato la sospensione del decorso del termine Ric. 2017 n. 24208 sez.

S2 -ud. 14-07-2022 -5- prescrizionale fino al passaggio in giudicato della sentenza del giudice amministrativo. 3.-Con il secondo motivo (“Errata valutazione dell’art. 2945 c.c.”) la ricorrente deduce il mancato rilievo della prescrizione con effetto permanente ex art. 2945 comma 2 c.c. 4.-Il terzo motivo è rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 360, n. 5 c.p.c. per omessa valutazione di un fatto decisivo ai fini della decisione e sotto altro profilo, per contraddittorietà di parte della sentenza con altra parte della decisione medesima”.Con tale mezzo la ricorrente rileva che la mancata produzione in giudizio dell’istanza di riesame in autotutela, ai fini della decorrenza di un nuovo termine prescrizionale, è una circostanza assolutamente irrilevante ai fini del decidere, essendo la stessa e il suo contenuto espressamenterichiamati in sentenza. 5.-I motivi, che possono essere trattati congiuntamente per la loro stretta connessione, sono destituiti di fondamento. 6.-Diversamente da quanto ritenuto dalla ricorrente, i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione della disciplina della prescrizione nel caso sottoposto al loro esame.

Secondo l’insegnamento di Cass.

S.U. n. 15756/2007 , “nell'ipotesi di estinzione del giudizio ai sensi dell'art.50, secondo comma, cod. proc. civ., che può esser dichiarata dal giudice dellariassunzione (o della prosecuzione) o dal giudice appositamente adito, ovvero, ‘incidenter tantum ’ , da quello dinanzi al quale è proposta nuovamente la stessa domanda di merito, la notifica dell'atto introduttivo del primo giudizio ha soltantoeffetto interruttivo del la prescrizione, e non anche sospensivo, poiché quest'ultimo è operante, ai sensi dell'art. 2945 cod.civ., solo se l'estinzione del giudizio viene evitata”.Il principio è stato affermato da successive decisioni, con la Ric. 2017 n. 24208 sez.

S2 -ud. 14-07-2022 -6- precisazione che l’estinzione del processo elimina l'effetto permanente dell'interruzione della prescrizione prodotto dalla domanda giudiziale ai sensi dell'art. 2945, comma 2 c.c., sia questa stata o meno dichiarata dal giudice (Cass. n. 21201/2017)e che, come rammenta la Corte distrettuale, “al fine di stabilire se l'interruzione della prescrizione medesima, determinata dalla citazione introduttiva di altro precedente giudizio, abbia carattere meramente istantaneo per effetto dell'estinzione di tale altro giudizio (art. 2945, terzo comma, cod. civ.), detta estinzione può essere rilevata anche d'ufficio” neppure occorrendo che essa sia dedotta dalla parte interessata (Cass. n. 20480/2008).

Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] ha interrotto la prescrizione con ricorso del 14 ottobre 1993 proposto avanti al T.A.R. del [OSCURATO:PERSONA].

Gli artt. 11 comma 2° del d. lgs. n. 104/2010 e 59 l. n. 69/2009 stabiliscono che, quando il giudice amministrativo declin a la propria giurisdizione, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato.L’art. 50 c.p.c., il quale prevede che se la riassunzione non avviene nei termini il giudizio si estingue, è norma pacificamente applicabile anche al giudizio amministrativo (Cons.

Stato, n. 416/2010; TAR Sicilia, Palermo, sez.

I, n. 792/09).

Con sentenza depositata il 30 maggio 2011,il T.A.R. del [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] non ha provveduto alla riassunzione della causa, conservando di conseguenza solo l’effetto interruttivo della prescrizione e non potendosi valere anche di quello sospensivo.

La citazione Ric. 2017 n. 24208 sez.

S2 -ud. 14-07-2022 -7- notificata al Ministero della Salute il 14 novembre 2012è dunque avvenuta ampiamente dopo la decorrenza del termine prescrizionale, posto che nel frattempo non risultano intervenuti altri eventi interruttivi. 7.- Di nessun pregio a questo riguardo appaiono infatti le considerazioni, oggetto del terzo motivo, sulla pretesa contraddittorietà della motivazione della decisione impugnata, che da un lato menziona l’istanza di riesame in autotutela della [OSCURATO:PERSONA] e dall’altro mette in evidenza la sua mancata produzione, quando, a detta della ricorrente “la mancata produzione è assolutamente irrilevante ai fini del decidere”, in quanto la richiesta di autotutela è menzionata dalla stessa ordinanza, posto che tale istanza è stata richiamataproprio per evidenziare che la sua mancata produzione in giudizio impediva di apprezzarne l’eventuale valenza di nuovo atto interruttivo del termine prescrizionale. 8.-In ragione di quanto esposto , il ricorso contro la sentenza di primo grado del Tribunale di Roma n. 6475/2016 va rigettato, mentre va dichiarato inammissibile quello avverso l‘ordinanza n. 6693/2017 pronunziata ex art. 348 bis c.p.c. dalla Corte di Appello di Roma(ex plurimus, Cass. n. 23334/2019).

9. –L’esito del giudizio comporta, in base al principio della soccombenza, la condanna di parte ricorrente a rimborsare le spese in favore del controricorrente, come liquidate in dispositivo. 10.-Stante l’esito, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13 comma 1 bis, se dovuto.

Ric. 2017 n. 24208 sez.

S2 -ud. 14-07-2022 -8- P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso contro la sentenza di primo grado; dichiara inammissibile il ricorso avverso l'ordinanza exart. 348 bis c.p.c. e pone a carico della parte ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 4.000,00, oltre accessori, più spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 24208-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A . RIBOTY 23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che larappresenta e difende giusta procura speciale in atti; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difendeope legis; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]. 2017 n. 24208 sez. S2 -ud. 14-07-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA]. 3 3 L.[OSCURATO:DATA_NASCITA] N. 56 [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 6475/2016 e l’ordinanza di inammissibilità dell’appello n. 6693/2017 della CORTE DI APPELLO di ROMA, depositata il 11/07/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], laureata in filosofia, nel 1993 proponeva domanda di partecipazione alla sessione speciale di esame di stato ai fini dell’iscrizione all’Albo degli Psicologi, ritenendo di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 33 della L. n. 56/1989 (esercizio almeno biennale dell’attività di psicologo). 2. La commissione esaminatrice, con delibera del 19.01.1993, rigettava la domanda. 3. Avverso tale provvedimento la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ricorreva al T.A.R. [OSCURATO:PERSONA], il quale, con ordinanza collegiale n. 2639/93, disponeva la sospensione cautelare del provvedimento impugnato. A seguito di tale pronuncia l’Ordine degli psicologi del [OSCURATO:PERSONA] iscriveva con riserva la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] all’albo degli psicologi. Con sentenza n. 4822 del 30.05.2011 il T.A.R. [OSCURATO:PERSONA] dichiarava il proprio difetto di giurisdizione a favore del giudice ordinario. Ric. 2017 n. 24208 sez. S2 -ud. 14-07-2022 -3- 4. L’Ordine degli Psicologi del [OSCURATO:PERSONA], con delibera del [OSCURATO:DATA_NASCITA], notificata il 13.07.2012, rispondendo alla richiesta di riesame in autotutela presentata dalla [OSCURATO:PERSONA], confermava la delibera del 19.01.1993, rigettando definitivamente la richiesta di iscrizione. 5. Con atto di citazione notificato il 14.11.2012, [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio il Ministero della Giustizia chiedendo l’accertamento del possesso dei richiesti requisiti ai fini dell’iscrizione all’albo degli psicologi. Si costituiva la citata amministrazione eccependo preliminarmente l’intervenuta prescrizione del diritto vantato da parte attrice e, nel merito, l’infondatezza della domanda. 6. Con sentenza n. 6475 del 2016 il Tribunale di Roma respingeva la domanda per intervenuta prescrizione del diritto dell’attrice. 7. La Corte di Appello di Roma, con ordinanza n. 6692/2017, dichiarava inammissibile l’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], ritenendo decorsa la prescrizione decennale nell’anno 2003, ossia dieci anni dopo la proposizione del ricorso avanti al TAR [OSCURATO:PERSONA] (14 ottobre 1993), definito con sentenza dichiarativa del difetto di giurisdizione, non seguita da riassunzione avanti al giudice ordinario, con valenza di atto interruttivo della prescrizione privo di effetti permanenti ai sensi dell'art. 2945 comma 3 c.c. Aggiungeva la Corte di Appello di Roma che la mancata allegazione dell’istanza con la quale la [OSCURATO:PERSONA] chiedeva alla commissione distrettuale il riesame in sede di autotutela del provvedimento antecedentemente adottato non consentiva di apprezzare in ipotesi la valenza di tale istanza quale nuovo atto interruttivo della decorrenza del termine prescrizionale e comunque tale istanza non era stata neppure invocata a questi effetti dalla appellante. Ric. 2017 n. 24208 sez. S2 -ud. 14-07-2022 -4- 8. La dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado e l’ordinanza di inammissibilità dell’appello affidandosi a tre motivi. 9. Il Ministero della Giustizia, con controricorso, chiede di dichiarare inammissibili e/o infondati i motivi e comunque di rigettare il ricorso per intervenuta prescrizione. 10. Nessuno si è costituito per la Commissione esaminatrice ex art. 33 l. 56/89. 11. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 comma 2 e 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Preliminarmente il Collegio rileva che il ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello in tema d'iscrizioneall'albo degli psicologi ( secondo la disciplina transitoria della legge 18 febbraio 1989 n. 56, nella specie in considerazione) non deve e ssere notificato alPubblico M inistero presso il giudice che ha emesso la sentenza impugnata, atteso che la disciplina predetta non include tale soggetto fra i legittimati all'impugnazione del provvedimento adottato dal commissario nominato per la formazione di dettoalbo e tenuto altresì conto delle funzioni svolte, in sede di giudizio di legittimità, dal Procuratore Generale presso la Suprema Corte (Cass. SS.UU. n. 12966/1992). Ciò precisato, si può passare all’esame dei mezzi di gravame. 2.- Con il primo motivo ( “ Errata applicazione dei principi generali in materia di prescrizione”) la ricorrente lamenta che la Corte territoriale, riprendendo le argomentazioni del Tribunale, non avrebbe considerato il compimento di atti interruttivi (la proposizione del giudizio avanti il T.A.R. [OSCURATO:PERSONA] ) che avrebbero determinato la sospensione del decorso del termine Ric. 2017 n. 24208 sez. S2 -ud. 14-07-2022 -5- prescrizionale fino al passaggio in giudicato della sentenza del giudice amministrativo. 3.-Con il secondo motivo (“Errata valutazione dell’art. 2945 c.c.”) la ricorrente deduce il mancato rilievo della prescrizione con effetto permanente ex art. 2945 comma 2 c.c. 4.-Il terzo motivo è rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 360, n. 5 c.p.c. per omessa valutazione di un fatto decisivo ai fini della decisione e sotto altro profilo, per contraddittorietà di parte della sentenza con altra parte della decisione medesima”.Con tale mezzo la ricorrente rileva che la mancata produzione in giudizio dell’istanza di riesame in autotutela, ai fini della decorrenza di un nuovo termine prescrizionale, è una circostanza assolutamente irrilevante ai fini del decidere, essendo la stessa e il suo contenuto espressamenterichiamati in sentenza. 5.-I motivi, che possono essere trattati congiuntamente per la loro stretta connessione, sono destituiti di fondamento. 6.-Diversamente da quanto ritenuto dalla ricorrente, i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione della disciplina della prescrizione nel caso sottoposto al loro esame. Secondo l’insegnamento di Cass. S.U. n. 15756/2007 , “nell'ipotesi di estinzione del giudizio ai sensi dell'art.50, secondo comma, cod. proc. civ., che può esser dichiarata dal giudice dellariassunzione (o della prosecuzione) o dal giudice appositamente adito, ovvero, ‘incidenter tantum ’ , da quello dinanzi al quale è proposta nuovamente la stessa domanda di merito, la notifica dell'atto introduttivo del primo giudizio ha soltantoeffetto interruttivo del la prescrizione, e non anche sospensivo, poiché quest'ultimo è operante, ai sensi dell'art. 2945 cod.civ., solo se l'estinzione del giudizio viene evitata”.Il principio è stato affermato da successive decisioni, con la Ric. 2017 n. 24208 sez. S2 -ud. 14-07-2022 -6- precisazione che l’estinzione del processo elimina l'effetto permanente dell'interruzione della prescrizione prodotto dalla domanda giudiziale ai sensi dell'art. 2945, comma 2 c.c., sia questa stata o meno dichiarata dal giudice (Cass. n. 21201/2017)e che, come rammenta la Corte distrettuale, “al fine di stabilire se l'interruzione della prescrizione medesima, determinata dalla citazione introduttiva di altro precedente giudizio, abbia carattere meramente istantaneo per effetto dell'estinzione di tale altro giudizio (art. 2945, terzo comma, cod. civ.), detta estinzione può essere rilevata anche d'ufficio” neppure occorrendo che essa sia dedotta dalla parte interessata (Cass. n. 20480/2008). Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] ha interrotto la prescrizione con ricorso del 14 ottobre 1993 proposto avanti al T.A.R. del [OSCURATO:PERSONA]. Gli artt. 11 comma 2° del d. lgs. n. 104/2010 e 59 l. n. 69/2009 stabiliscono che, quando il giudice amministrativo declin a la propria giurisdizione, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato.L’art. 50 c.p.c., il quale prevede che se la riassunzione non avviene nei termini il giudizio si estingue, è norma pacificamente applicabile anche al giudizio amministrativo (Cons. Stato, n. 416/2010; TAR Sicilia, Palermo, sez. I, n. 792/09). Con sentenza depositata il 30 maggio 2011,il T.A.R. del [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] non ha provveduto alla riassunzione della causa, conservando di conseguenza solo l’effetto interruttivo della prescrizione e non potendosi valere anche di quello sospensivo. La citazione Ric. 2017 n. 24208 sez. S2 -ud. 14-07-2022 -7- notificata al Ministero della Salute il 14 novembre 2012è dunque avvenuta ampiamente dopo la decorrenza del termine prescrizionale, posto che nel frattempo non risultano intervenuti altri eventi interruttivi. 7.- Di nessun pregio a questo riguardo appaiono infatti le considerazioni, oggetto del terzo motivo, sulla pretesa contraddittorietà della motivazione della decisione impugnata, che da un lato menziona l’istanza di riesame in autotutela della [OSCURATO:PERSONA] e dall’altro mette in evidenza la sua mancata produzione, quando, a detta della ricorrente “la mancata produzione è assolutamente irrilevante ai fini del decidere”, in quanto la richiesta di autotutela è menzionata dalla stessa ordinanza, posto che tale istanza è stata richiamataproprio per evidenziare che la sua mancata produzione in giudizio impediva di apprezzarne l’eventuale valenza di nuovo atto interruttivo del termine prescrizionale. 8.-In ragione di quanto esposto , il ricorso contro la sentenza di primo grado del Tribunale di Roma n. 6475/2016 va rigettato, mentre va dichiarato inammissibile quello avverso l‘ordinanza n. 6693/2017 pronunziata ex art. 348 bis c.p.c. dalla Corte di Appello di Roma(ex plurimus, Cass. n. 23334/2019). 9. –L’esito del giudizio comporta, in base al principio della soccombenza, la condanna di parte ricorrente a rimborsare le spese in favore del controricorrente, come liquidate in dispositivo. 10.-Stante l’esito, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13 comma 1 bis, se dovuto. Ric. 2017 n. 24208 sez. S2 -ud. 14-07-2022 -8- P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso contro la sentenza di primo grado; dichiara inammissibile il ricorso avverso l'ordinanza exart. 348 bis c.p.c. e pone a carico della parte ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 4.000,00, oltre accessori, più spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrent