CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 febbraio 2021
Cassazione n. 09858/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 3 A,- Ritenuto in fatto 1.Con sentenza in data 4 febbraio 2021 la Corte di appello di Bari riformava parzialmente la sentenza del Tribunale di Foggia del 23 gennaio 2013 e proscioglieva l'imputato [OSCURATO:PERSONA] dal reato di detenzione illegale di munizioni perché estinto per prescrizione e rideterminava la pena per il residuo reato di detenzione illegale di arma da sparo, con le attenuanti generiche dichiarate equivalenti alla recidiva, in anni uno di reclusione ed euro 300,00 di multa, confermando nel resto l'impugnata sentenza. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato a mezzo del suo difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], il quale ne ha chiesto all'annullamento per: a) violazione dell'art. 23-bis comma 4 d.l. n. 137/2020 convertito dalla legge n. 176 del 2020 e dell'art. 108 cod. proc. pen. per avere la Corte di appello respinto la richiesta del difensore di fiducia, nominato soltanto in data 29 gennaio 2021, di rinvio dell'udienza del 4 febbraio 2021, senza tener conto che il professionista era stato impossibilitato a formulare tempestiva richiesta di trattazione orale del procedimento perché alla scadenza del relativo termine non era stato ancora nominato, eccezione che non era stato possibile sollevare nel giudizio di appello, perché trattato col rito cartolare. b) Inosservanza del comma 3 dell'art. 23-bis d.l. n 137 del 2021 per non essere stato comunicato all'imputato il dispositivo della sentenza impugnata. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi manifestamente infondati ed aspecifici. 1.11 primo motivo ripropone questione già respinta dalla Corte di appello che ha escluso i presupposti per accordare il chiesto rinvio, posto che era già scaduto il termine perentorio per chiedere la trattazione orale del procedimento e che il difensore, sebbene designato il 29 gennaio 2021, aveva in concreto avuto tempo sufficiente per studiare gli atti e prendere cognizione della causa. 1.1 La difesa insiste nel dedurre la violazione del diritto di difesa, ma in termini aspecifici, poiché ignora che la scadenza del termine perentorio per avanzare istanza di trattazione orale era addebitabile alla scarsa diligenza dell'imputato o del suo precedente patrocinatore, che non si era attivato per tempo ed aveva ritardato nella nomina del nuovo difensore. 1.2 La decisione così riassunta rispetta l'orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale «Il difensore non ha diritto al rinvio dell'udienza motivato sul presupposto che non ha potuto accedere agli atti per tardività della nomina, in quanto la facoltà riconosciuta all'imputato di nominare l'avvocato in qualsiasi momento del processo va bilanciata con il principio di ragionevole durata ed esercitata in modo da non trasformare le nomine e le revoche dei difensori in un sistema per controllare le scansioni ed i tempi del processo». (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito di non concedere termine a difesa, in caso di revoca e nomina di nuovo difensore di fiducia cinque giorni prima dell'udienza fissata per la celebrazione di un processo di modesta complessità). (Sez. 5, n. 32135 del 07/03/2016, Mauro ed altri, Rv. 267804; in termini conformi Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, dep. 2012, Rossi ed altri, Rv. 251497; Sez. 6, n. 47533 del 14/11/2013, Fonzo, Rv. 257390). 2. Il secondo motivo riguarda l'omessa comunicazione del dispositivo della sentenza impugnata all'imputato. 2.1 La disposizione richiamata stabilisce testualmente: «Alla deliberazione la corte di appello procede con le modalità di cui all'articolo 23, comma 9. Il dispositivo della decisione è comunicato alle parti». Secondo quanto deducibile dalla restante articolazione della norma, ossia dal primo comma e dal parallelo art. 23 dello stesso testo legislativo, il riferimento alla "parte" va inteso non quale soggetto fisico, ma alla posizione processuale facente capo all'imputato ed al suo difensore. A riprova si consideri che la norma prevede che del dispositivo sia data "comunicazione" e non che lo stesso sia oggetto di notificazione. Anche le Sezioni Unite si sono pronunciate in termini corrispondenti quando hanno interpretato il disposto dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., affermando che «la parte su cui grava l'onere di eccepire, ex art. 182 comma secondo cod. proc. pen., la nullità di un atto al quale assiste è solo il difensore - ovvero il pubblico ministero -, in nessun caso l'indagato o l'imputato né altra parte privata, in quanto l'ordinamento processuale privilegia la difesa tecnica rispetto all'autodifesa, che non è mai consentita in via esclusiva, ma solo in forme che si affiancano all'imprescindibile apporto di un esperto di diritto abilitato alla professione legale». (Sez. U, n. 5396 del 29/01/2015, Pg in proc. Bianchi, Rv. 263024; Sez. U, n. 39060 del 16/07/2009, Aprea, in motivazione). 2.2 La considerazione della ratio della disposizione e della sua strumentalità a consentire l'esercizio del diritto di impugnazione avvalora l'opinione che individua la parte destinataria della comunicazione di cui all'art. 23-bis, comma 3, d.l. n. 137 del 2020 nel solo difensore, ossia nell'unico soggetto legittimato, ai sensi del vigente art. 613 cod. proc. pen. ed a pena di inammissibilità, a proporre ricorso per cassazione, a conferma della regola generale che privilegia la rappresentanza tecnica quanto all'esercizio di facoltà che l'imputato o la parte privata in genere in linea di massima non sono nelle condizioni di poter esercitare da sé. 2.3 In ogni caso, anche qualora si volesse condividere la prospettazione difensiva, la mancata notifica del dispositivo all'imputato personalmente non potrebbe esplicare effetti invalidanti della sentenza pronunciata, potendo incidere soltanto sulla sua conoscenza e sulla possibilità materiale e legale di impugnarla, situazione non ricorrente nel caso in esame nel quale Liberti risulta aver conferito procura al proprio difensore proprio al fine di proporre ricorso per cassazione avverso decisione di cui ha dato prova per facta concludentia di essere stato edotto. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 febbraio 2022. Il Consigliere stensore