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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 gennaio 2021

Cassazione n. 37216/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] o

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Ancona ha respinto l'istanza di misure alternative (affidamento in prova ai servizi sociali, ovvero detenzione domiciliare) presentata da [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di mesi 6 di reclusione per il reato di omesso versamer to delle ritenute per gli anni 2009 e 2010.

A ragione osservava che il condannato con si era reso disponibile allo svolgimento di un'adeguata istruttoria e che, stante l'impossibilità di approfondire le produzioni difensive non poteva, sulla base degli elementi raccolti, sciogliersi una prognosi favorevole sui presupposti dei benefici.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso pe - cassazione il c ifensore del condannato, in cui si ribadisce la richiesta di misure alternative, deducendo che il Tribunale di sorveglianza aveva erroneamente fatto riferimento all'impedimento dell'attività istruttoria da parte del condannato, in realtà postosi a disposizione dell'UEPE appena rientrato nel territorio nazionale, ed aveva, in contrasto con la ratio della disciplina delle misure alternative alla detenzione, o -nesso ogni accertamento sulla personalità del richiedente .

3. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Infatti, nelle more della definizione del procedimento il ricorrente ha terminato di espiare la pena ed è stato scarcerato in data 28 gennaio 2021, come risulta dalla consultazione del SIDET.

In proposito, va rilevatc che, secondo consolidati principi, la nozione di interesse a impugnare, richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione dell'impugnazione e regi. isito soggettivo del relativo diritto, deve essere individuata secondo una prospettK a utilitaristica, correlata alla finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisi )ne giudiziale, e a quella, positiva, del conseguimento di una utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez.

U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marina], Rv. 251693), oltre a doversi configurare il requisito dell'interesse in maniera immediata, concreta e attuale e sussistere sia al moriento della proposizione del gravame che in quello della sua decisione (Sez. li, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165).

A tale riguardo, è stata elaborata la categoria della "carenza d'interesse sopraggiunta", il cui fondamento giustificativo è stato ndividuato nella valutazione negativa della persistenza, al momento della cec:isione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità sia venuta meno a cé usa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalita perseguita dall'impugnante, o perché la stessa ha già trovato colcreta attuazione, ovvero in quanto ha perso ogni rilevanza per il superamento de punto controverso (Sez.

U, n. 6624 del 27/10/2011, cit.).

Ne discende, alla streg Ja delle considerazioni delle Sezioni Unite, l'esclusione dell'interesse del ricorrente ad una decisione che ne apprezzi la fondatezza, sì da determinare l'inammissibilità dell'impugnazione.

4. Per queste ragioni, il ricorso proposto da daccaro Luigi deve essere dichiarato inammissibile, senza alcuna statuizione sul,e spese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenutE carenza di interesse.

Così deciso in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] o 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Ancona ha respinto l'istanza di misure alternative (affidamento in prova ai servizi sociali, ovvero detenzione domiciliare) presentata da [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di mesi 6 di reclusione per il reato di omesso versamer to delle ritenute per gli anni 2009 e 2010. A ragione osservava che il condannato con si era reso disponibile allo svolgimento di un'adeguata istruttoria e che, stante l'impossibilità di approfondire le produzioni difensive non poteva, sulla base degli elementi raccolti, sciogliersi una prognosi favorevole sui presupposti dei benefici. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso pe - cassazione il c ifensore del condannato, in cui si ribadisce la richiesta di misure alternative, deducendo che il Tribunale di sorveglianza aveva erroneamente fatto riferimento all'impedimento dell'attività istruttoria da parte del condannato, in realtà postosi a disposizione dell'UEPE appena rientrato nel territorio nazionale, ed aveva, in contrasto con la ratio della disciplina delle misure alternative alla detenzione, o -nesso ogni accertamento sulla personalità del richiedente . 3. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Infatti, nelle more della definizione del procedimento il ricorrente ha terminato di espiare la pena ed è stato scarcerato in data 28 gennaio 2021, come risulta dalla consultazione del SIDET. In proposito, va rilevatc che, secondo consolidati principi, la nozione di interesse a impugnare, richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione dell'impugnazione e regi. isito soggettivo del relativo diritto, deve essere individuata secondo una prospettK a utilitaristica, correlata alla finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisi )ne giudiziale, e a quella, positiva, del conseguimento di una utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marina], Rv. 251693), oltre a doversi configurare il requisito dell'interesse in maniera immediata, concreta e attuale e sussistere sia al moriento della proposizione del gravame che in quello della sua decisione (Sez. li, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165). A tale riguardo, è stata elaborata la categoria della "carenza d'interesse sopraggiunta", il cui fondamento giustificativo è stato ndividuato nella valutazione negativa della persistenza, al momento della cec:isione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità sia venuta meno a cé usa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalita perseguita dall'impugnante, o perché la stessa ha già trovato colcreta attuazione, ovvero in quanto ha perso ogni rilevanza per il superamento de punto controverso (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, cit.). Ne discende, alla streg Ja delle considerazioni delle Sezioni Unite, l'esclusione dell'interesse del ricorrente ad una decisione che ne apprezzi la fondatezza, sì da determinare l'inammissibilità dell'impugnazione. 4. Per queste ragioni, il ricorso proposto da daccaro Luigi deve essere dichiarato inammissibile, senza alcuna statuizione sul,e spese. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenutE carenza di interesse. Così deciso in R
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