Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione LDecisione del 25 ottobre 2022

Cassazione n. 36460/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 9755-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; - intimato - [OSCURATO:PERSONA] stato passivo R.G.N. 9755/2019 Cron.

Rep.

Ud. 25/10/2022 CC avverso il decreto n. cronologico 1544/2019 del [OSCURATO:PERSONA] depositato il 08/02/2019 R.G.N. 6989/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA], premesso di aver la vorato alle dipendenze della [OSCURATO:SOCIETA] dal 9.9.2010 con contratto a tempo determinato, dal 14.4.2011 con contratto a tempo indeterminato e poi dall’1.12.2013 con contratto part time di 20 ore settimanali, ha chiesto di essere ammessa al passivo del fallimento, in via privilegiata, per la somma di euro 11.102,46 relativa a crediti maturati fino al 13.10.2017 e per la somma di euro 1.900,60 per crediti successivi al 13.10.2017, oltre accessori di legge.

2. Avverso il decreto del giudice delegato, che ha ammesso solo in parte i crediti vantati dalla lavoratrice (euro 1.267,53), la Ulisse ha proposto opposizione, che il Tribunale di Venezia ha respinto con decreto dell’8.2.2019 (notificato il 15.2.2019).3.

Il Tribunale ha ritenuto che la lavoratrice non avesse fornito prova della spedizione e del ricevimento presso la società datoriale della lettera del 14.4.2016 con cui la stessa aveva richiesto un incremento dell'impegno lavorativo orario nonché della impugnativa in data 28.3.2017 dell'accordo di riduzione dell’orario poiché la documentazione prodotta in corso di causa dalla ricorrente (“gli AR relativi alla comunicazione del 14.4.2016 e della impugnativa riduzione orario e della lettera di riscontro 3.4.2017 inviata dalla [OSCURATO:SOCIETA] a [OSCURATO:PERSONA]”) doveva considerarsi tardiva, ai sensi dell’art. 99, comma 4, L.F.

Ha valutato inconferenti, rispetto alle eccezioni opposte dalla curatela, le prove orali richieste dalla ricorrente.

4. Avverso tale decreto [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] non ha svolto difese.

Considerato che:

5. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., la nullità del decreto impugnato per carenza assoluta di motivazione nonché violazione dell’art. 4 112 cod. proc. civ., per omessa pronuncia sulla domanda formulata dalla ricorrente, di violazione del diritto di precedenza di cui all'art. 8 d.lgs. n. 81 del 2015, dei principi di correttezza e buona fede di cui gli artt. 1337, 1366 e 1375 c.c. e dell'art. 36 Cost., per essersi il tribunale pronunciato su una fattispecie diversa, mai prospettata dalla lavoratrice e relativa alla impugnativa dell'accordo di riduzione dell'orario di lavoro sottoscritto il 4.10.2016.

6. Con il secondo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 1337, 1366 e 1375 c.c., dell'art. 36 Cost., dell’art. 8, d.lgs. n. 81 del 2015, dell’art. 2697 c.c., dell’art. 99 L.F. e degli artt. 112, 115 e 132 c.p.c., per avere il tribunale ritenuto che fosse onere della ricorrente dare prova della previa impugnazione dell'accordo di riduzione dell'orario lavorativo al fine di poter esercitare il diritto di precedenza stabilito dall'art. 8, d.lgs. 81 del 2015.

7. Con il terzo motivo è dedotto, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per non avere il tribunale rilevato come la ricorrente avesse dato prova dell'impugnazione dell'accordo di riduzione dell’orario lavorativo con l'istanza di ammissione al passivo fallimentare e con il ricorso in opposizione.

8. I primi due motivi di ricorso, che si esaminano congiuntamente per ragioni di connessione logica, sono fondati.

9. Nel ricorso in cassazione è trascritto il contenuto del ricorso in opposizione allo stato passivo in cui la ricorrente aveva premesso: che nel corso di un incontro aziendale dell’ottobre 2016 il datore di lavoro aveva prospettato ai dipendenti la necessità di una riduzione di orario per crisi aziendale, allo scopo di evitare il licenziamento; che la medesima, unitamente ad altre colleghe, aveva accettato la riduzione dell’orario lavorativo da 20 a 16 ore settimanali; che nel marzo 2017 si era dimessa la dipendente [OSCURATO:PERSONA] e il datore di lavoro, anziché assegnare alla Ulisse e alle altre colleghe un maggior orario di lavoro, ripristinando quello precedente ad ottobre 2016, aveva assunto in sostituzione della dimissionaria un nuovo dipendente, [OSCURATO:PERSONA], con contratto di 24 ore settimanali; che già con lettera del 14.4.2016 la Ulisse aveva chiesto un incremento dell’orario settimanale (stabilito in 20 ore settimanali come da lettera del 29.11.2013).

10. Nel medesimo ricorso in opposizione (par. 11, riportato a pag. 12 del ricorso per cassazione), la lavoratrice aveva dedotto “la viola(zione) dei generali principi di correttezza e buona fede contrattuali ex artt. 1337, 1366 e 1375 c.c. (nei confronti del datore di lavoro) nel rifiutare, senza motivazione alcuna, la richiesta formulata nell'aprile 2016 da [OSCURATO:PERSONA] di incrementare l'orario di lavoro”.

La predetta aveva anche denunciato (v. par. 12 del ricorso in opposizione trascritto a pag. 13 del ricorso per cassazione), in relazione all’assunzione del [OSCURATO:PERSONA], la violazione dell’art. 8, d.lgs. n. 81 del 2015, il cui comma 6 prevede il diritto di precedenza in favore del lavoratore il cui rapporto sia stato trasformato da tempo pieno in tempo parziale, e rilevato che “in ragione di (tale) norma e nel rispetto dei già richiamati generali principi codicistici di correttezza e buona fede contrattuali, la datrice nel marzo 2017 doveva proporre alla lavoratrice odierna opponente la possibilità di incrementare il proprio orario lavorativo tornando quantomeno a quello di 20 ore settimanali contrattualmente stabilito prima della modifica dell'ottobre 2016”; aveva quindi chiesto “il risarcimento del danno patito per fatto, colpa e responsabilità della datrice, pari alla retribuzione relativa a quattro ore settimanali dal 31 ottobre 2016 ovvero, in subordine, dal marzo 2017, come richiesto nell'istanza di ammissione al passivo del fallimento […] oltre le somme maturande per la medesima causale dall’1 luglio 2018 alla data di cessazione del rapporto di lavoro” (v par. 12 e 13 del ricorso in opposizione come trascritti a pag. 13 del ricorso per cassazione).

11. Sulle domande formulate dalla lavoratrice ed appena trascritte, il decreto impugnato non reca alcuna statuizione, neppure implicita, essendosi il tribunale limitato a rilevare la tardiva produzione degli avvisi di ricevimento delle raccomandate inviate dalla lavoratrice, senza valutare se, in forza del contratto intercorso tra le parti e della disciplina applicabile ratione temporis, fosse configurabile un diritto di precedenza della stessa rispetto alla nuova assunzione o se, comunque, la datrice di lavoro avesse tenuto una condotta non improntata al rispetto degli obblighi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto, come allegato dalla ricorrente.

In altri termini, il tribunale si è limitato a ritenere non raggiunta la prova della impugnativa dell’accordo di riduzione dell’orario di lavoro, senza esplicitare le ragioni per cui ha ritenuto tale difetto di prova assorbente rispetto alla domanda risarcitoria formulata dalla dipendente per violazione dei criteri di correttezza e buona fede e per violazione del diritto di precedenza.

12. Come più volte precisato da questa Corte (Cass. n. 7653 del 2012; 22799 del 2017), il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto.

13. È stato inoltre precisato che, al fine di dedurre utilmente in sede di legittimità un vizio di omessa pronunzia, ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ., è necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda od un'eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile, e, dall'altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire al giudice di verificare, "in primis", la ritualità e la tempestività ed, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettate” (v.

Cass. 15367/14 - 63 61/07).

Entrambi questi requisiti sono soddisfatti nel caso.

14. Dalle considerazioni esposte discende la fondatezza dei primi due motivi di ricorso, risultando assorbito il terzo motivo.

15. Il decreto impugnato deve pertanto essere cassato, con rinvio al medesimo Tribunale, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, dichiara assorbito il terzo motivo, cassa il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 9755-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; - intimato - [OSCURATO:PERSONA] stato passivo R.G.N. 9755/2019 Cron. Rep. Ud. 25/10/2022 CC avverso il decreto n. cronologico 1544/2019 del [OSCURATO:PERSONA] depositato il 08/02/2019 R.G.N. 6989/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA], premesso di aver la vorato alle dipendenze della [OSCURATO:SOCIETA] dal 9.9.2010 con contratto a tempo determinato, dal 14.4.2011 con contratto a tempo indeterminato e poi dall’1.12.2013 con contratto part time di 20 ore settimanali, ha chiesto di essere ammessa al passivo del fallimento, in via privilegiata, per la somma di euro 11.102,46 relativa a crediti maturati fino al 13.10.2017 e per la somma di euro 1.900,60 per crediti successivi al 13.10.2017, oltre accessori di legge. 2. Avverso il decreto del giudice delegato, che ha ammesso solo in parte i crediti vantati dalla lavoratrice (euro 1.267,53), la Ulisse ha proposto opposizione, che il Tribunale di Venezia ha respinto con decreto dell’8.2.2019 (notificato il 15.2.2019).3. Il Tribunale ha ritenuto che la lavoratrice non avesse fornito prova della spedizione e del ricevimento presso la società datoriale della lettera del 14.4.2016 con cui la stessa aveva richiesto un incremento dell'impegno lavorativo orario nonché della impugnativa in data 28.3.2017 dell'accordo di riduzione dell’orario poiché la documentazione prodotta in corso di causa dalla ricorrente (“gli AR relativi alla comunicazione del 14.4.2016 e della impugnativa riduzione orario e della lettera di riscontro 3.4.2017 inviata dalla [OSCURATO:SOCIETA] a [OSCURATO:PERSONA]”) doveva considerarsi tardiva, ai sensi dell’art. 99, comma 4, L.F. Ha valutato inconferenti, rispetto alle eccezioni opposte dalla curatela, le prove orali richieste dalla ricorrente. 4. Avverso tale decreto [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] non ha svolto difese. Considerato che: 5. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., la nullità del decreto impugnato per carenza assoluta di motivazione nonché violazione dell’art. 4 112 cod. proc. civ., per omessa pronuncia sulla domanda formulata dalla ricorrente, di violazione del diritto di precedenza di cui all'art. 8 d.lgs. n. 81 del 2015, dei principi di correttezza e buona fede di cui gli artt. 1337, 1366 e 1375 c.c. e dell'art. 36 Cost., per essersi il tribunale pronunciato su una fattispecie diversa, mai prospettata dalla lavoratrice e relativa alla impugnativa dell'accordo di riduzione dell'orario di lavoro sottoscritto il 4.10.2016. 6. Con il secondo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 1337, 1366 e 1375 c.c., dell'art. 36 Cost., dell’art. 8, d.lgs. n. 81 del 2015, dell’art. 2697 c.c., dell’art. 99 L.F. e degli artt. 112, 115 e 132 c.p.c., per avere il tribunale ritenuto che fosse onere della ricorrente dare prova della previa impugnazione dell'accordo di riduzione dell'orario lavorativo al fine di poter esercitare il diritto di precedenza stabilito dall'art. 8, d.lgs. 81 del 2015. 7. Con il terzo motivo è dedotto, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per non avere il tribunale rilevato come la ricorrente avesse dato prova dell'impugnazione dell'accordo di riduzione dell’orario lavorativo con l'istanza di ammissione al passivo fallimentare e con il ricorso in opposizione. 8. I primi due motivi di ricorso, che si esaminano congiuntamente per ragioni di connessione logica, sono fondati. 9. Nel ricorso in cassazione è trascritto il contenuto del ricorso in opposizione allo stato passivo in cui la ricorrente aveva premesso: che nel corso di un incontro aziendale dell’ottobre 2016 il datore di lavoro aveva prospettato ai dipendenti la necessità di una riduzione di orario per crisi aziendale, allo scopo di evitare il licenziamento; che la medesima, unitamente ad altre colleghe, aveva accettato la riduzione dell’orario lavorativo da 20 a 16 ore settimanali; che nel marzo 2017 si era dimessa la dipendente [OSCURATO:PERSONA] e il datore di lavoro, anziché assegnare alla Ulisse e alle altre colleghe un maggior orario di lavoro, ripristinando quello precedente ad ottobre 2016, aveva assunto in sostituzione della dimissionaria un nuovo dipendente, [OSCURATO:PERSONA], con contratto di 24 ore settimanali; che già con lettera del 14.4.2016 la Ulisse aveva chiesto un incremento dell’orario settimanale (stabilito in 20 ore settimanali come da lettera del 29.11.2013). 10. Nel medesimo ricorso in opposizione (par. 11, riportato a pag. 12 del ricorso per cassazione), la lavoratrice aveva dedotto “la viola(zione) dei generali principi di correttezza e buona fede contrattuali ex artt. 1337, 1366 e 1375 c.c. (nei confronti del datore di lavoro) nel rifiutare, senza motivazione alcuna, la richiesta formulata nell'aprile 2016 da [OSCURATO:PERSONA] di incrementare l'orario di lavoro”. La predetta aveva anche denunciato (v. par. 12 del ricorso in opposizione trascritto a pag. 13 del ricorso per cassazione), in relazione all’assunzione del [OSCURATO:PERSONA], la violazione dell’art. 8, d.lgs. n. 81 del 2015, il cui comma 6 prevede il diritto di precedenza in favore del lavoratore il cui rapporto sia stato trasformato da tempo pieno in tempo parziale, e rilevato che “in ragione di (tale) norma e nel rispetto dei già richiamati generali principi codicistici di correttezza e buona fede contrattuali, la datrice nel marzo 2017 doveva proporre alla lavoratrice odierna opponente la possibilità di incrementare il proprio orario lavorativo tornando quantomeno a quello di 20 ore settimanali contrattualmente stabilito prima della modifica dell'ottobre 2016”; aveva quindi chiesto “il risarcimento del danno patito per fatto, colpa e responsabilità della datrice, pari alla retribuzione relativa a quattro ore settimanali dal 31 ottobre 2016 ovvero, in subordine, dal marzo 2017, come richiesto nell'istanza di ammissione al passivo del fallimento […] oltre le somme maturande per la medesima causale dall’1 luglio 2018 alla data di cessazione del rapporto di lavoro” (v par. 12 e 13 del ricorso in opposizione come trascritti a pag. 13 del ricorso per cassazione). 11. Sulle domande formulate dalla lavoratrice ed appena trascritte, il decreto impugnato non reca alcuna statuizione, neppure implicita, essendosi il tribunale limitato a rilevare la tardiva produzione degli avvisi di ricevimento delle raccomandate inviate dalla lavoratrice, senza valutare se, in forza del contratto intercorso tra le parti e della disciplina applicabile ratione temporis, fosse configurabile un diritto di precedenza della stessa rispetto alla nuova assunzione o se, comunque, la datrice di lavoro avesse tenuto una condotta non improntata al rispetto degli obblighi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto, come allegato dalla ricorrente. In altri termini, il tribunale si è limitato a ritenere non raggiunta la prova della impugnativa dell’accordo di riduzione dell’orario di lavoro, senza esplicitare le ragioni per cui ha ritenuto tale difetto di prova assorbente rispetto alla domanda risarcitoria formulata dalla dipendente per violazione dei criteri di correttezza e buona fede e per violazione del diritto di precedenza. 12. Come più volte precisato da questa Corte (Cass. n. 7653 del 2012; 22799 del 2017), il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto. 13. È stato inoltre precisato che, al fine di dedurre utilmente in sede di legittimità un vizio di omessa pronunzia, ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ., è necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda od un'eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile, e, dall'altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire al giudice di verificare, "in primis", la ritualità e la tempestività ed, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettate” (v. Cass. 15367/14 - 63 61/07). Entrambi questi requisiti sono soddisfatti nel caso. 14. Dalle considerazioni esposte discende la fondatezza dei primi due motivi di ricorso, risultando assorbito il terzo motivo. 15. Il decreto impugnato deve pertanto essere cassato, con rinvio al medesimo Tribunale, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, dichiara assorbito il terzo motivo, cassa il
Decreto Cassazione n. 36460/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris