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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 ottobre 2023

Cassazione n. 29199/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15185/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 66, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

TOSCANA n. 875/2015 depositata il 19/05/2015, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO 1.La contribuente ha proposto ricorso avverso l’avviso di liquidazione con cui l’Agenzia delle Entrate ha chiesto il pagamento, in misura proporzionale, dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale in ordine all’atto di permuta, stipulato in data 23 febbraio 2005 con la [OSCURATO:SOCIETA]., ritenendolo estraneo al campo di applicazione dell’i.v.a. 2.Il ricorso è stato accolto in primo grado, con sentenza confermata in appello. 3.Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate. 4.Si è costituita con controricorso la contribuente. 5.La causa è stata trattata all’adunanza camerale del 17 ottobre 2023.

CONSIDERATO 1.Come rappresentato dall’Agenzia delle Entrate, nella memoria del 6 ottobre 2023, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto regolare istanza di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, convertito in l. n. 136 del 2018, nel giudizio avente ad oggetto l’avviso di liquidazione nei suoi confronti in ordine all’atto in esame. 2.Da tale premessa consegue che è cessata la materia del contendere nel presente giudizio, estendendosi gli effetti della definizione agevolataanche nei confronti del coobbligato, ai sensi dell’art. 6, comma 14, del d.l. n. 119 del 2018, che dispone che la definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.

3. Il giudizio deve, quindi, essere dichiarato estinto ai sensi dell’art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992 («Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere»). 4.Le spese restano a carico di chi le ha sostenute, stante la specifica previsione di legge (art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992).

In ragione della definizione agevolata della controversia non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d.

"doppio contributo unificato", siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante: Cass., Sez. 5, 18 gennaio 2022, n. 1420).

P.Q.M. dichiara l'estinzione del procedimento e pone le spese giudiziali a carico di chi le ha anticipate.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15185/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 66, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. TOSCANA n. 875/2015 depositata il 19/05/2015, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO 1.La contribuente ha proposto ricorso avverso l’avviso di liquidazione con cui l’Agenzia delle Entrate ha chiesto il pagamento, in misura proporzionale, dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale in ordine all’atto di permuta, stipulato in data 23 febbraio 2005 con la [OSCURATO:SOCIETA]., ritenendolo estraneo al campo di applicazione dell’i.v.a. 2.Il ricorso è stato accolto in primo grado, con sentenza confermata in appello. 3.Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate. 4.Si è costituita con controricorso la contribuente. 5.La causa è stata trattata all’adunanza camerale del 17 ottobre 2023. CONSIDERATO 1.Come rappresentato dall’Agenzia delle Entrate, nella memoria del 6 ottobre 2023, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto regolare istanza di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, convertito in l. n. 136 del 2018, nel giudizio avente ad oggetto l’avviso di liquidazione nei suoi confronti in ordine all’atto in esame. 2.Da tale premessa consegue che è cessata la materia del contendere nel presente giudizio, estendendosi gli effetti della definizione agevolataanche nei confronti del coobbligato, ai sensi dell’art. 6, comma 14, del d.l. n. 119 del 2018, che dispone che la definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente. 3. Il giudizio deve, quindi, essere dichiarato estinto ai sensi dell’art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992 («Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere»). 4.Le spese restano a carico di chi le ha sostenute, stante la specifica previsione di legge (art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992). In ragione della definizione agevolata della controversia non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. "doppio contributo unificato", siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante: Cass., Sez. 5, 18 gennaio 2022, n. 1420). P.Q.M. dichiara l'estinzione del procedimento e pone le spese giudiziali a carico di chi le ha anticipate.
Sentenza Cassazione n. 29199/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris