CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 28575/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
'appello di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni delle partiRITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha rigettatol’istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell’interesse di MarchittoAntonio, in relazione alla privazione della libertà personale subita nell’ambito di unprocedimento penale nel quale lo stesso era indagato per i delitti di cui agli artt.416, 648-bis e 648-ter cod. pen., definito con sentenza di assoluzione irrevocabilepronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] perché “non ha commesso il fatto”.2. La Corte territoriale ha ritenuto che l’istante avesse dato causa alla misuracautelare con una condotta gravemente colposa, idonea a determinare, conefficacia sinergica, la falsa apparenza della sua responsabilità penale.In particolare, richiamando le motivazioni della sentenza assolutoria, il giudicedella riparazione ha evidenziato che, quanto ai reati di riciclaggio e reimpiego, nonera emersa prova che le autovetture oggetto delle condotte illecite fosseroeffettivamente custodite presso il garage ove il Marchitto lavorava, atteso che iltracciamento GPS ne indicava la presenza a distanza; e che, quanto allacontestazione associativa, la mera consapevolezza dell’attività illecita delcoindagato Pezzella non era sufficiente a integrare la responsabilità dell’imputato.Sulla base di tali rilievi, la Corte di appello ha valorizzato alcune condottedell’istante, accertate in fatto nel giudicato penale, ritenendole gravementecolpose in quanto macroscopicamente imprudenti e tali da determinare la falsaapparenza della sua responsabilità.In particolare, è stato evidenziato che il Marchitto aveva denunciato il furto diun’autovettura di lusso da lui stesso consegnata al coindagato Pezzella, mentrelavorava presso alcuni garage di proprietà dello zio, utilizzati per la temporaneacustodia di veicoli destinati ad essere trasferiti all’estero dopo la denuncia di furto;e aveva, inoltre, concorso alla prenotazione di una struttura alberghiera utilizzataper operazioni analoghe consentendo al Pezzella di non essere registrato inoccasione della c.d. trasferta romana.Secondo la Corte territoriale, tali condotte – pur rivelatesi penalmenteirrilevanti ai fini della pronuncia assolutoria – erano di per sé idonee a indurre ilgiudice della cautela a ritenere, sia pure erroneamente, la sussistenza di unconsapevole coinvolgimento dell’istante nell’associazione per delinquere.3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’interessato,deducendo, con unico articolato motivo, violazione di legge e difetto di motivazionein relazione agli artt. 314 e ss. cod. proc. pen.Il ricorrente deduce l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui haritenuto integrata una condotta gravemente colposa ostativa alla riparazione,osservando che la Corte di appello avrebbe illegittimamente valorizzato condotte– quali la denuncia di furto dell’autovettura e la prestazione di lavoro in uno deigarage dello zio – che non avrebbero potuto determinare la falsa apparenza di unaresponsabilità associativa.In particolare, il ricorrente sostiene che la denuncia di furto, anche seipoteticamente mendace, avrebbe potuto esporlo semmai a responsabilità perreati diversi (quali la truffa), ma non a una contestazione associativa; inoltre, cheil mero svolgimento di attività lavorativa presso i garage riconducibili allo zio nonimplicava alcuna consapevolezza circa le attività illecite dell’associazione né uncontributo alle stesse.Lamenta, inoltre, che la Corte territoriale abbia posto l’accento sullairrilevanza penale delle condotte, anziché verificare il loro effettivo ruolo causalenella determinazione della misura cautelare, e che non abbia indicato in modopuntuale gli elementi idonei a fondare un giudizio di colpa grave.Il ricorrente richiama, a sostegno delle proprie censure, i principi affermatidalla giurisprudenza di legittimità in tema di riparazione per ingiusta detenzione,e ritiene che la misura cautelare sarebbe stata applicata in base alla prevalenza dielementi indiziari non univoci e non adeguatamente confrontati con la versionedifensiva, e che il giudice della riparazione avrebbe omesso di considerare latempestiva verificabilità degli elementi idonei a dimostrare l’estraneità dell’istanteai fatti contestati.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigettodel ricorso.4. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha depositato memoria,concludendo per l’inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è manifestamente infondato.Si devono in primo luogo ritenere del tutto irrilevanti nel presente giudiziotutte le argomentazioni tendenti a dimostrare che il ricorrente non fosseconsapevole di essere coinvolto in un’associazione per delinquere, trattandosi ditemi che pertengono al giudizio penale di cognizione e che sono stati in quella sedevagliati.Propongono, poi, una inammissibile rivalutazione dei fatti le argomentazionitendenti ad escludere che le condotte valorizzate dalla Corte territoriale abbianoavuto efficacia sinergica nell’adozione del provvedimento cautelare, posto che sulpunto l’ordinanza ha ampiamente illustrato, con motivazione insindacabile inquanto non manifestamente illogica né contraddittoria, la correlazione tra similicondotte e l’adozione del provvedimento cautelare (pag. 3).L’ulteriore tesi difensiva, secondo la quale è indimostrato che il Marchittoabbia volutamente contribuito con la sua condotta dolosa o gravemente colposa aingenerare l’errore nell’autorità giudiziaria, è manifestamente infondata in quantosi fonda sull’erroneo presupposto che l’elemento soggettivo che assiste la condottaostativa al diritto alla riparazione ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen. debbapuntualmente investire il reato in relazione al quale è stata disposta in viacautelare la privazione della libertà personale.2. Va considerato che, nel caso concreto, la polizia giudiziaria aveva offertoun quadro indiziario dal quale il Giudice per le indagini preliminari aveva dedottol’esistenza di un’associazione che si procurava auto di lusso a noleggio, nedenunziava falsamente il furto per poi rivenderle all’estero come auto di lecitaprovenienza da immatricolare, utilizzando per la provvisoria custodia dei veicolialcune autorimesse di proprietà dello zio del Marchitto, in una delle qualiquest’ultimo lavorava.Ebbene, secondo la difesa, le condotte ostative individuate dalla Corte diappello che il Marchitto ha posto in essere, segnatamente la denuncia di furto diun’autovettura appena consegnata al coindagato Pezzella e la prenotazione di unalbergo di Roma poi utilizzato dal Pezzella per altra autovettura destinataall’estero, non implicavano accettazione del rischio di essere inserito in un contestoassociativo quanto piuttosto accettazione del rischio di essere incriminato pertruffa o per altro reato diverso da quello per il quale è stata adottata la misuracautelare.Tale ragionamento non evidenzia alcun vizio dell’ordinanza impugnata,essendo sufficiente, ai fini dell’accertamento di un elemento ostativo alriconoscimento del diritto, che la condotta tenuta dal richiedente sia gravementecolposa e abbia costituito il presupposto che ha ingenerato, sia pure in presenzadi un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilitàcome illecito penale, dando così luogo alla detenzione con rapporto di causa-effetto(Sez. U, n. 34559 del 26/6/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263; Sez.4, n. 22642 del21/3/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270001; Sez. 4, n. 27458 del 5/2/2019, Hosni, Rv.276458). Non è richiesto, in altre parole, che il richiedente si sia prefigurato eabbia accettato il rischio di apparire responsabile del reato in relazione al quale èstata emessa la misura cautelare, purchè di fatto tale apparenza sia riconducibilea una sua condotta dolosa o gravemente colposa, quale è certamente la condottavalorizzata nell’ordinanza impugnata, correndo l'obbligo, per ogni consociato, diastenersi, in base ai principi civilistici di auto-responsabilità di cui agli artt. 1227 e2056 cod. civ., dal porre in essere condotte illecite.3. Nella giurisprudenza di questa Corte, si è, ad esempio, precisato che «lacolpa grave, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo,non si identifica con la colpa penale, in quanto viene in rilievo solo la suacomponente oggettiva, ma è costituita da una condotta macroscopicamentenegligente o imprudente, valevole a ingenerare l'intervento dell'autoritàgiudiziaria, alla stregua di un giudizio di prevedibilità ex ante, formulato avendoriguardo non già al singolo agente, bensì al parametro della comune esperienza»(Sez. 4, n. 28437 del 20/06/2025, Camara, Rv. 288523 – 01); e anche che «ilgiudice, per valutare se la persona che l'ha patita vi ha dato causa o ha concorsoa darvi causa con dolo o colpa grave, è legittimato a tener conto della condottadalla stessa tenuta, integrante un reato contestato successivamente all'emissionedel titolo custodiale, suscettibile di ingenerare nell'autorità giudiziaria l'apparenzadella commissione dei reati in relazione ai quali il vincolo era stato applicato» (Sez.4, n. 8800 del 28/01/2026, P., Rv. 289558 – 01); e anche che «il giudice, pervalutare la colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, puòvalorizzare anche i comportamenti deontologicamente scorretti del richiedente,ove configurino, unitamente ad altri elementi, una situazione obiettiva idonea aevocare, secondo un canone di normalità, una fattispecie di reato» (Sez. 4, n.21167 del 14/03/2023, Nicchiniello, Rv. 284689 – 02).4. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, nonsussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senzaversare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrenteva condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dalMinistero resistente. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principigiurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senzaconfrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l'Avvocatura delloStato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attivitàdiretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull'argomento, con riferimento allespese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, da ultimo, Sez.U, n.877 del 14/07/2022 dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886; Sez.U, n. 5466, del28/01/2004, Gallo, Rv. 226716; Sez.4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923;Sez.3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Nulla per le spese al Ministero resistente.Così è deciso, 24/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEUGENIA [OSCURATO:PERSONA]