CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 gennaio 2022
Cassazione n. 38620/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. avverso la ordinanza del 05/01/2022 del TRIBUNALE del RIESAME di COSENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Sabrina PASSAFIUME, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. udito il difensore della ricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato; si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Cosenza ha rigettato il ricorso avverso l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Paola, che aveva disposto il sequestro preventivo diretto, finalizzato alla confisca, dei conti correnti nella disponibilità degli indagati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e altri, in quanto costituenti il profitto del delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva contestato nella provvisoria imputazione (capo 12 contestato a [OSCURATO:PERSONA]). Nel dare esecuzione al predetto provvedimento, è stato sottoposto a sequestro anche il conto corrente facente capo alla società ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., che, nell'ottica accusatoria, avrebbe costituito lo schermo giuridico del patrimonio del c.d. gruppo Ferrero. 2. Ha proposto ricorso per cassazione la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che svolge tre motivi. 2.1. Con il primo, denuncia violazione dell'obbligo di motivazione, ex art. 125 cod. proc. pen., con riguardo al profilo del fumus commissi delícti. In specie, si duole la Difesa che l'ordinanza abbia utilizzato generici riferimenti a una presunta "attività di impresa illecita" - riferibile al gruppo economico facente capo a [OSCURATO:PERSONA] e agli altri indagati a lui uniti da ragioni di parentela e/o cointeressenza - volta alla elusione di obblighi economici, in primis, quelli fiscali, che avrebbero determinato un dissesto finanziario ed economico immane da cui sarebbe derivato il fallimento di alcune società interessate dalle operazioni in pregiudizio dei creditori, senza, tuttavia, esplicitare in maniera intellegibile, le ragioni per cui la società ricorrente rientrerebbe in tale contesto di 'impresa illecita' o abbia contribuito in qualche modo alla relativa attività elusiva. Posto che, nell'ordinanza, si afferma esclusivamente che la società ricorrente è di proprietà della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, che risulta essere una delle maggiori beneficiarie dei vantaggi finanziari generati dall'impresa illecita del gruppo Ferrero, e direttamente coinvolta nelle indagini, da ciò desumendosi che trattasi di società - schermo giuridico del patrimonio del gruppo Ferrero - contesta la Difesa, in primo luogo, che la società ricorrente sia coinvolta nelle indagini, alle quali risulta del tutto estranea; inoltre, lamenta che le espressioni 'impresa illecita' e 'schermo giuridico' utilizzate dal Tribunale del riesame siano del tutto disancorate da elementi dimostrativi della peculiarità del caso concreto, così rivelandosi formule di stile, astratte e apodittiche, in violazione dei principi di diritto declinati dalla giurisprudenza di legittimità che, ai fini della apposizione del vincolo ablatorio sul patrimonio della persona giuridica ritenuta schermo societario fittizio dell'imputato, richiede la individuazione di indicatori concreti di tale apparenza. Manca, quindi, una concreta valutazione del profilo del fumus commissi delicti, che deve essere svolta tenendo in considerazione le contestazioni della Difesa ed esplicitando le ragioni per cui gli elementi di fatto indicati dall'accusa risultino congrui rispetto al reato ipotizzato. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia violazione dell'art. 321 co. 2 cod. proc. pen. in relazione all'art. 240 cod. pen. per mancanza della motivazione in merito al nesso pertinenziale tra il denaro sequestrato alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e le ipotesi di reato per cui si procede, nonché in ordine alle ragioni del sequestro a carico di persone giuridiche rispetto alle determinazioni del G.I.P. Sotto il primo profilo, il Tribunale non ha indicato gli elementi concreti che consentono di ricollegare la giacenza sul conto corrente della ricorrente con le attività illecite degli indagati, rectius con il provento delle distrazioni fraudolente. In secondo luogo, l'ordinanza si rivela irragionevole laddove, a fronte della decisione con la quale il GIP aveva negato il sequestro per equivalente a carico delle persone giuridiche, in quanto ritenute soggetti estranei all'indagine, affermando che "non è dato evincere ...il transito diretto di denaro sui conti correnti delle società avvantaggiate", il sequestro ha, invece, attinto, in fase esecutiva, il conto corrente della ricorrente, ente del tutto estraneo all'indagine. 2.3. Con il terzo motivo è attinto il periculum in mora, denunciandosi mancanza e apparenza della motivazione, solo assertivamente ispirata ai principi di diritto, declinati dalle Sezioni Unite "Ellade", in merito al necessario vaglio, anche nel caso di sequestro finalizzato alla confisca, del pericolo che la disponibilità finanziaria possa disperdersi nelle more del giudizio, mancando, invece, nell'ordinanza impugnata l'esplicitazione degli elementi indicativi e rivelatori del rischio che l'atto espropriativo, nelle more della definizione del giudizio, divenga concretamente inattuabile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, per quanto si dirà, e l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale del riesame. 2. Al riguardo, va premesso che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 - dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692, conf. ex multis, Sez. 2, n.18951 del 14/03/2017, Rv. 26965601). 3. Va, altresì, ricordato che, in generale, la legge consente la confisca diretta dei beni, che costituiscono il profitto del reato, anche nel caso in cui si trovino nel patrimonio di terzi soggetti, indipendentemente dal fatto che il terzo sia un concorrente nel reato e, nel caso si tratti di società, prescindendo dalla previsione o meno di responsabilità amministrativa per il reato medesimo (cfr. Sez. Un. Gubert). 4. Con riguardo al collegamento tra l'attività illecita e la res, va ribadito che l'espressione "cose pertinenti al reato", cui fa riferimento l'art. 321 cod. proc. pen., se è più ampia di quella di corpo di reato, così come definita dall'art. 253 cod. proc. pen., e comprende non solo le cose sulle quali o a mezzo delle quali il reato fu commesso o che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto, ma anche quelle legate solo indirettamente alla fattispecie criminosa, non si estende sino al punto di attribuire rilevanza a rapporti meramente occasionali tra la res e l'illecito penale (Sez. 5, n. 26444 del 28/05/2014, Rv. 259850). In definitiva, è certo (Sez. U, n. 29951 del 24/05/2004, Focarelli, Rv. 228166) che il sequestro deve ritenersi sicuramente ammissibile sia allorquando la somma di denaro si identifichi proprio in quella che è stata acquisita attraverso l'attività criminosa sia ogniqualvolta sussistano indizi per i quali il denaro di provenienza illecita sia stato depositato in banca ovvero investito in titoli, trattandosi di assicurare ciò che proviene dal reato e che si è cercato di occultare ( in tal senso, si veda la già citata Sez. Un. n. 10561 del 30/01/2014, Gubert). È evidente, a tal proposito, che la fungibilità del denaro e la sua funzione di mezzo di pagamento non impone che il sequestro debba necessariamente colpire le medesime specie monetarie illegalmente percepite, bensì la somma corrispondente al loro valore nominale, ovunque sia stata rinvenuta, purché sia attribuibile all'indagato. E, tuttavia, se pure è vero che, nella formulazione dell'art. 240, comma 1, cod.pen., per "profitto del reato" si deve intendere il vantaggio di natura economica che deriva dall'illecito, quale beneficio aggiunto di tipo patrimoniale, che non deve essere necessariamente conseguito da colui che ha posto in essere l'attività delittuosa, è altresì vero che deve essere tenuta ferma, in ogni caso - per evitare un'estensione indiscriminata ed una dilatazione indefinita ad ogni e qualsiasi vantaggio patrimoniale, indiretto o mediato, che possa scaturire da un reato - l'esigenza di una diretta derivazione causale dall'attività del reo, intesa quale stretta relazione con la condotta illecita (Sez. 5, n. 16008 del 12/02/2015, Rv. 263702). 5. Inoltre, come definitivamente affermato dalle Sezioni Unite 'Coppola', "la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione." (Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, Rv. 282037-01). 6. Alle suindicate coordinate ermeneutiche il provvedimento impugnato non si è attenuto, dando luogo ai vizi motivazionali denunciati, che rendono fondato, in maniera assorbente, il primo motivo di ricorso, dal momento che nella motivazione dell'ordinanza impugnata, con riferimento al sequestro delle somme esistenti sul conto corrente della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in definitiva, manca ogni riferimento alla peculiarità del caso concreto e, in particolare, non risultano scrutinati ed esplicitati gli elementi fattuali dai quali il Tribunale distrettuale ha desunto che la [OSCURATO:SOCIETA]. rappresenti una "società schermo" dell'attività illecita perpetrata dagli indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. L'ordinanza impugnata non illustra le ragioni giustificative della misura cautelare ex art. 321 comma 2 cod. proc. pen., che ha attinto - oltre ai conti nella diretta disponibilità degli indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - anche un conto della società ricorrente, che non risulterebbe indagata nel procedimento e il cui collegamento con l'"impresa illecita" dei Ferrero sembra essere stata tratta dalla mera circostanza che essa sarebbe di proprietà di altra società, sempre riconducibile agli indagati. La motivazione, che finisce per risultare apodittica e, quindi, apparente, non consente, però, di comprendere l'iter logico seguito dal Tribunale del riesame; infatti, il Giudice distrettuale si è limitato ad affermare che la [OSCURATO:SOCIETA]. è "di proprietà della [OSCURATO:PERSONA]" (senza in alcun modo esplicitare quale sia la realtà societaria della ricorrente), indicata come una delle maggiori beneficiarie dei vantaggi finanziari generati dall'impresa illecita del gruppo Ferrero (e coinvolta nelle indagini), da tanto traendo - con un palese salto logico - la (affatto) conseguente affermazione, secondo cui, per questo, "non può che ritenersi un mero schermo giuridico del patrimonio del gruppo Ferrero". Troppo poco perché si possa affermare - seppure ai fini del mero fumus commissi delicti che qui rileva - un collegamento causale tra la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., a quanto pare, estranea alle indagini, e il profitto dei contestati delitti di bancarotta ascritti agli indagati. 7. Deve aggiungersi che la Difesa ha segnalato anche una violazione di legge nell'ordinanza impugnata, laddove ha convalidato il sequestro preventivo eseguito sui conti correnti di una società, la [OSCURATO:PERSONA], appunto, nonostante il G.I.P., che pure ha accolto l'istanza di sequestro preventivo finalizzato alla confisca a carico delle persone fisiche indagate, abbia, invece, negato la misura ablatoria nei confronti delle società indagate, per non avere ravvisato il predetto collegamento con il profitto dell'attività illecita oggetto di indagine. Si legge, in effetti, nell'ordinanza genetica: "in ordine alle somme di denaro e alle altre disponibilità finanziarie di cui è richiesto il sequestro del profitto finalizzato alla confisca con riferimento alle società e per gli importi summenzionati, ritiene questo giudice che non vi siano elementi sufficienti per affermare la relativa diretta derivazione dagli specifici fatti di bancarotta fraudolenta oggetto di contestazione. In particolare, le specifiche modalità delle condotte di cui ai capi 5, 6, 7, 8, 9 e 37, per come specificamente descritte nella parte relativa ai gravi indizi di colpevolezza (cui sul punto si rinvia), sono caratterizzate dal ricorso ad atti di compensazione, cessione di utilità e altre operazioni rispetto a cui non è dato evincere - a fronte di vantaggi/svantaggi economici pur derivati ai soggetti giuridici coinvolti -il transito diretto di denaro sui conti delle società avvantaggiate. Tali rilievi non consentono di ritenere la sussistenza del nesso di pertinenzialità tra le somme di denaro di cui si chiede il sequestro e le condotte criminose in contestazione sicchè -non vertendosi in ipotesi di sequestro finalizzato alla confisca "per equivalente" - la richiesta non può essere accolta "(pg. 335 ss.). Anche tale aspetto resta del tutto inesplorato dalla ordinanza impugnata. 8. L'epilogo del presente scrutinio di legittimità è, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Catanzaro, che dovrà procedere a un nuovo esame alla luce delle richiamate coordinate ermeneutiche. Occorre, in particolare, che il Tribunale chiarisca le ragioni per cui la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. rappresenti - sotto il profilo indiziario che qui rileva- una società riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], così da rappresentare uno schermo giuridico dell'attività illecita perpetrata dagli indagati e da consentire di ritenere che la provvista esistente sui conti correnti della stessa sia riconducibile al patrimonio degli indagati, nei cui confronti il sequestro è stato disposto, ncim• essendo sufficiente, a tal fine, la mera considerazione che detta società sia di proprietà della società [OSCURATO:PERSONA], circostanza che non spiega perché le giacenze sul relativo conto corrente siano anche provento delle condotte distrattive attuate dagli indagati. P.Q.M. Annulla l'ordinan