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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26547/2023

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13374/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Cicerone n. 44, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale a margine del ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno n. 9391 / 0 5 /1 8 , depositata il 30 ottobre 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 marzo 202 3 dal [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto: Tributi -Credito IVA - Comunicazione di cessione - Contestazione sull’esistenza del credito -Impugnabilità.Cons. est.

G.M.

Nonno [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 9391/05/18 del 30 / 10 /20 18 la Commissione tributaria regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito Ifis) avverso la sentenza n. 161 / 05 / 1 6 della Commissione tributaria provinciale di Avellino (di seguito CTP), la quale aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla società contribuente avverso un provvedimento con il quale l’Agenzia delle entrate (di seguito AE) aveva comunicato l’inopponibilità alla stessa della cessione di un credito IVA.

1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata, AE aveva ritenuto inopponibile alla stessa la cessione del credito IVA acquisito da Ifis dalla curatela del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in ragione della mancanza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito medesimo.

1.2. La CTR rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] evidenziando che la comunicazione con la quale AE aveva ritenuto l’inopponibilità del credito acquisito da Ifis non costituiva un atto impugnabile, non avendo natura provvedimentale, ed essendo, invece, impugnabile (come in effetti avvenuto) la sospensione del rimborso del credito.

2. Avverso la sentenza della CTR Ifis proponeva ricorso p er cassazione affidato a tre motivi e depositava memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.

3. L’Agenzia delle entrate resisteva in giudizio con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso Ifis deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che la comunicazione, con la quale l’Amministrazione finanziaria ha reso edotta la società contribuente Cons. est.

G.M.

Nonno dell’inopponibilità alla stessa dell’atto di cessione di un credito IVA dalla curatela del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla società contribuente, costituisca un atto autonomamente impugnabile.

1.1. Il motivo è fondato.

1.2. È noto che l’elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l'Amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, così suscitandone l'interesse a chiederne il controllo di legittimità in sede giurisdizionale (Cass. n. 1230 del 21/01/2020; Cass. n. 3775 del 15/02/2018; Cass. n. 21392 del 30/11/2012).Trattasi, peraltro, di impugnazione non obbligatoria, ma facoltativa, non comportando la sua omissione la definitività dell’atto impugnato (Cass. n. 23469 del 06/10/2017; Cass. n. 17010 del 05/10/2012).

1.3. Nel caso di specie, a fronte della comunicazione di avvenuta cessione del credito operata dalla cedente Ifis, l’Amministrazione finanziaria ha evidenziato che detta cessione non sarebbe a lei opponibile, trattandosi di credito privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, con ciò manifestando, pur senza alcuna efficacia vincolante per il contribuente, il proprio inequivoco convincimento in ordine ad un determinato rapporto tributario.

1.4. Sussiste, pertanto, un evidente interesse del creditore all’impugnazione della menzionata comunicazione, sebbene la stessa non si sia tradotta in un formale provvedimento di diniego.

1.5. Né tale interesse è venuto meno con l’impugnazione del provvedimento di sospensione del rimborso, trattandosi quest’ultimo di un rimedio cautelare di cui l’Amministrazione finanziaria ha inteso usufruire, senza pregiudizio in ordine alla effettiva esistenza del diritto al rimborso del credito.Cons. est.

G.M.

Nonno

2. Con il secondo ed il terzo motivo di ricorso si contesta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di pronunciare: a) sul rilievo di carenza di motivazione dell’atto impugnato; b) sulla effettiva debenza del credito d’imposta.

2.1. I motivi restano assorbiti in ragione dell’accoglimento del primo motivo di ricorso.

3. In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13374/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Cicerone n. 44, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale a margine del ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno n. 9391 / 0 5 /1 8 , depositata il 30 ottobre 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 marzo 202 3 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Tributi -Credito IVA - Comunicazione di cessione - Contestazione sull’esistenza del credito -Impugnabilità.Cons. est. G.M. Nonno [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 9391/05/18 del 30 / 10 /20 18 la Commissione tributaria regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito Ifis) avverso la sentenza n. 161 / 05 / 1 6 della Commissione tributaria provinciale di Avellino (di seguito CTP), la quale aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla società contribuente avverso un provvedimento con il quale l’Agenzia delle entrate (di seguito AE) aveva comunicato l’inopponibilità alla stessa della cessione di un credito IVA. 1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata, AE aveva ritenuto inopponibile alla stessa la cessione del credito IVA acquisito da Ifis dalla curatela del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in ragione della mancanza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito medesimo. 1.2. La CTR rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] evidenziando che la comunicazione con la quale AE aveva ritenuto l’inopponibilità del credito acquisito da Ifis non costituiva un atto impugnabile, non avendo natura provvedimentale, ed essendo, invece, impugnabile (come in effetti avvenuto) la sospensione del rimborso del credito. 2. Avverso la sentenza della CTR Ifis proponeva ricorso p er cassazione affidato a tre motivi e depositava memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. 3. L’Agenzia delle entrate resisteva in giudizio con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso Ifis deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che la comunicazione, con la quale l’Amministrazione finanziaria ha reso edotta la società contribuente Cons. est. G.M. Nonno dell’inopponibilità alla stessa dell’atto di cessione di un credito IVA dalla curatela del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla società contribuente, costituisca un atto autonomamente impugnabile. 1.1. Il motivo è fondato. 1.2. È noto che l’elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l'Amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, così suscitandone l'interesse a chiederne il controllo di legittimità in sede giurisdizionale (Cass. n. 1230 del 21/01/2020; Cass. n. 3775 del 15/02/2018; Cass. n. 21392 del 30/11/2012).Trattasi, peraltro, di impugnazione non obbligatoria, ma facoltativa, non comportando la sua omissione la definitività dell’atto impugnato (Cass. n. 23469 del 06/10/2017; Cass. n. 17010 del 05/10/2012). 1.3. Nel caso di specie, a fronte della comunicazione di avvenuta cessione del credito operata dalla cedente Ifis, l’Amministrazione finanziaria ha evidenziato che detta cessione non sarebbe a lei opponibile, trattandosi di credito privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, con ciò manifestando, pur senza alcuna efficacia vincolante per il contribuente, il proprio inequivoco convincimento in ordine ad un determinato rapporto tributario. 1.4. Sussiste, pertanto, un evidente interesse del creditore all’impugnazione della menzionata comunicazione, sebbene la stessa non si sia tradotta in un formale provvedimento di diniego. 1.5. Né tale interesse è venuto meno con l’impugnazione del provvedimento di sospensione del rimborso, trattandosi quest’ultimo di un rimedio cautelare di cui l’Amministrazione finanziaria ha inteso usufruire, senza pregiudizio in ordine alla effettiva esistenza del diritto al rimborso del credito.Cons. est. G.M. Nonno 2. Con il secondo ed il terzo motivo di ricorso si contesta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di pronunciare: a) sul rilievo di carenza di motivazione dell’atto impugnato; b) sulla effettiva debenza del credito d’imposta. 2.1. I motivi restano assorbiti in ragione dell’accoglimento del primo motivo di ricorso. 3. In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in
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