CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 27436/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
bunale di CagliariUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestodi dichiarare l’inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza oggetto del ricorso, il Tribunale di Cagliari, Sezione per ilriesame, ha confermato l’ordinanza con la quale il Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Cagliari, in data 8 gennaio 2026, ha applicato la misuradella custodia cautelare in carcere nei confronti di una pluralità di soggetti,partecipi di un’associazione per delinquere dedita alla perpetrazione di reati controil patrimonio in un’ampia area della Sardegna settentrionale, tra i quali AlexAdzovic, sottoposto a misura custodiale per i reati di associazione per delinqueree plurimi furti aggravati, in relazione ai capi: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (limitatamente alfurto delle targhe [OSCURATO:TARGA]), 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 29.2. Il ricorso proposto nell’interesse dell’indagato è limitato alla contestazionedella sussistenza del reato associativo.Il ricorrente deduce erronea applicazione dell’art. 416 cod. pen., in quanto ilreato sarebbe stato ritenuto sussistente nei confronti dell’odierno ricorrentenonostante l’assenza di stabilità del suo apporto, la perpetrazione di furti anchequando lo stesso era lontano dal territorio, la sua partecipazione unicamente aduna parte dei furti e non anche ad altri reati, l’assenza di un accordo criminale, diuna struttura organizzativa e di ruoli definiti, nonché l’errata interpretazioneofferta dal Tribunale in relazione al contenuto di una conversazione tra AlexAdzovic e il coindagato [OSCURATO:PERSONA].3. Si è proceduto con rito cartolare e il Procuratore Generale ha depositatorequisitoria scritta, concludendo come indicato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato, con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali.2. Va premesso che, in tema di misure cautelari personali, il sindacato dilegittimità sulla gravità indiziaria e sulle esigenze cautelari è circoscritto allaverifica della violazione di specifiche norme di legge e della tenuta logico-giuridicadella motivazione, senza che sia consentito alla Corte di cassazione procedere aduna autonoma rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento delprovvedimento impugnato o sostituire la propria valutazione a quella del giudicedel merito cautelare. In questa prospettiva, è principio consolidato quello secondocui il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame consenteesclusivamente il controllo sulla congruenza delle ragioni esposte rispetto ai canonidella logica e ai principi che governano l’apprezzamento degli indizi, restandopreclusa ogni diversa interpretazione del materiale probatorio, ivi comprese nuove“letture” del contenuto di “conversazioni intercettate”, quando la motivazione siaimmune da manifesta illogicità (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828;Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976).3. La motivazione dell’ordinanza impugnata risulta pienamente adeguataquanto alla configurabilità del delitto di associazione per delinquere nei confrontidel ricorrente. Il Tribunale del riesame ha valorizzato, con argomentazionetutt’altro che apparente, una pluralità di indicatori convergenti: la reiterazione dinumerosi reati-fine; lo sviluppo delle condotte criminose lungo un apprezzabilearco temporale; l’omogeneità e ripetitività delle modalità esecutive; il ricorrentecoinvolgimento dei medesimi soggetti nei vari reati-fine (l’[OSCURATO:PERSONA] risulta partecipein ben sedici episodi accertati); la pianificazione preventiva delle condotte;l’utilizzazione di mezzi strumentali comuni; nonché il contenuto conversazioniintercettate, dalle quali ha desunto l’esistenza di rapporti stabili e non occasionalitra i compartecipi.Su tale base, il giudice del riesame ha logicamente inferito la presenza di unvincolo associativo tendenzialmente permanente, sorretto da un programmacriminoso non limitato alla commissione di singoli reati previamente determinati,seguendo il costante insegnamento di questa Corte, secondo cui il delitto di cuiall’art. 416 cod. pen. si caratterizza per la stabilità del vincolo associativo, perl’indeterminatezza del programma criminoso e per l’esistenza di una strutturaidonea al perseguimento degli scopi illeciti, che può essere anche rudimentale.Tutti tali elementi possono essere desunti anche in via indiziaria dalle concretemodalità di realizzazione dei reati-fine, dalla loro serialità, dalla ripartizione di ruolie dalla continuità dei rapporti tra i correi, quando tali elementi rivelinoun’organizzazione stabile e un progetto criminoso aperto.La partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all’associazione per delinquere poggia,dunque, su un costrutto argomentativo esaustivo e logico, basato sui costantirapporti emersi tra lo stesso e gli altri indagati (in particolare con [OSCURATO:PERSONA])e sul rilevante dato della partecipazione dello stesso a ben sedici episodi delittuosi.Le deduzioni difensive, volte a valorizzare “l’omogeneità” delle condottecommesse, la mancata partecipazione del ricorrente a tutti i furti accertati el’utilizzo di strumenti da scasso personali, sono invece inconferenti perché nonintaccano alcuno degli elementi costitutivi della fattispecie in contestazione.Del tutto generica (oltre che, per quanto detto, non proponibile in sede dilegittimità) è infine la contestazione della lettura data dal Tribunale ad unaspecifica conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in cui si parlava dellerispettive “squadre”, interpretata in modo tutt’altro che illogico.4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna al pagamento delle spese processuali.Vanno adottati gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter,disp. att. cod. proc. pen.Così deciso, in data 18/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMario [OSCURATO:PERSONA]