CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 ottobre 2020
Cassazione n. 32603/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 32229/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con sede in Novara (NO), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 9 ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA];[OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona dell'amministratore unico [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Novara (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma(C.F.: FRISFN54TO3H501V) e presso quest'ultimo domiciliata in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 29, giusta delega a margine del ricorso; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], con sede in [OSCURATO:PERSONA], alla Piazza IV Giugno (C.F./[OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, come da delibera di Giunta n. 127 del 21/11/2018, dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 72D20 F205F), ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65R69 FI501B) in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 20; - controricorrente- -avverso la sentenza n. 4211/2018emessadalla CTR . Lombardia in data 09/10/2018 enon notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto Con atto di appello notificato in data 5.5.2017, la [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava la decisione della [OSCURATO:PERSONA] di Milano n. 2194 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], pubblicata in data 16.3.2017, che aveva respinto il ricorso da essa proposto avverso gli avvisi di liquidazione per TARI 2014- 2015, emessi dal Comune di Boffalora. La sentenza aveva motivato il rigetto del ricorso, considerando che il Comune aveva inquadrato correttamente la fattispecie, poiché risultava dal Regolamento comunale che irifiuti prodotti dalla società nello svolgimento della sua attività erano rifiuti speciali, correttamente soggetti a tassazione. La società contribuente, che svolgeva attività autorizzata di commercio e recupero rifiuti, impugnava la decisione, assumendone l'omessa motivazione circa un puntodecisivo della controversia, rappresentato dalla richiesta disapplicazione dell'art. 10 del Regolamento comunale, per contrasto con gli articoli 184-198 del [OSCURATO:PERSONA]. La norma regolamentare, a suo dire, indicava un limite quantitativo dei rifiuti prodotti, main altra disposizione smentiva l'esistenza di tale limite quantitativo. Inoltre, dovevano essere escluse dalla TARI le aree scoperte, come l'area piazzale su cui era stata applicata l'imposta, che dessero luogo alla produzione di rifiuti speciali non assimilabili, ove fossero asservite al ciclo produttivo. L'appellante concludeva, quindi, per l'accoglimento dell'appello e l'integrale riforma della sentenza di primo grado, con condanna alle spese di entrambi i gradi di giudizio. L'appellato Comune di Boffalora si costituiva in giudizio, depositando controdeduzioni con le quali contestava l'eccezione della contribuente appellante di difetto di motivazione circa un punto decisivo della controversia, poiché, nel caso di specie, il Comune aveva considerato l'attività svolta dalla società e. i costi dalla stessa sostenuti, riducendo la propria pretesa impositiva del 50%. Con sentenza de19.10.2018 la CTR Lombardia rigettava l'appellosulla base delle seguenti considerazioni: 1) l'area per la quale la società insisteva per la detassazione concerneva in realtà il recupero di rifiuti di carta, i quali, benché speciali, erano assimilati agli urbani, in forza dell'art. 10 del Regolamento del Comune di Boffalora; 2) l'art. 184 del d.lgs. n. 152/2006 classifica i rifiuti, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi, indipendentemente dal profilo quantitativo; 3) era corretto l'assoggettamento al pagamento della Tarsu dell'area ove si producevano rifiuti speciali assimilati a quelli urbani, per i quali la tassa è dovuta anche se smaltiti in proprio tramite ditta specializzata, atteso che la contribuente non aveva provato i presupposti per beneficiare dell'esenzione della tariffa, costituendo questa un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale; 4) quanto alla seconda censura avverso la sentenza gravata, relativa all'esclusione dall'ambito applicativo della TARI di aree scoperte che diano luogo alla produzione, in via quantitativa e prevalente, di rifiuti speciali non assimilabili, ove siano asservite al ciclo produttivo, l'impossibilità di produrre rifiuti doveva dipendere da fattori oggettivi e permanenti, laddove la funzione di magazzino, deposito o ricovero era operativa generica e, come tale, non rientrava nella previsione legislativa; 5) da ultimo, nella fattispecie, non si vedeva sotto quale profilo l'adibizione del piazzale ad asservimento al ciclo produttivo che dava luogo alla produzione di rifiuti speciali avrebbe potuto farlo considerare escluso dalla possibilità di produrre rifiuti. Per la cassazione della sentenza ha. propostò ricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., sulla base di due motivi. Il Comune di Boffalore ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. Con ordinanza del 22.10.2020, il Collegio, rilevato che tra il presente ricorso ed i ricorsi iscritti ai nn. R.G. 21188 (recte, 21888)/2017 (Tari 2013-2014), 21560/2019 (Tari 2016) e 11180/2020 (Tari 2017) sussistevano profili diconnessione oggettiva e soggettiva che inducevano a disporne la riunione peresigenze di economicità processuale ed uniformità della decisione, rinviava la causa a nuovo ruolo al fine di procedere a tale adempimento. Ritenuto in diritto 1. Preliminarmente, va evidenziato che non ricorrono i presupposti per disporre la riunione del precedente giudizio a quello riportante il n. 21888/17, atteso che non ricorre un caso di connessione in senso proprio (essendo connotate le due cause da doglianze parzialmente diverse e, quindi, difettando l'identità assoluta delle questioni da risolvere) nè ricorre, per motivi di economia processuale, l'opportunità di decidere simultaneamente le due controversie. 2. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 184, 195 e 198 d.lgs. n. 152/2006 e l'omessa disapplicazione dell'art. 10, co. 3, Reg. com . per violazione degli artt. 184, 195 e 198 d.lgs. citato, per non aver la CTR ritenuto che il regolamento comunale, non indicando di fatto un limite quantitativo massimo di assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani, fosse illegittimo e, quindi, andasse disapplicato e che essa, smaltendo in proprio enormi quantitativi di rifiuti speciali, avrebbe avuto diritto all'esenzione dal pagamento della tariffa. 2.1. Il motivo è, per quanto di ragione, fondato. Preliminarmente, occorre evidenziare 'che, a differenza di quanto sostenuto dal resistente per invocare la declaratoria di inammissibilità dei motivi di gravame (a suo dire, denuncianti nella sostanza vizi "motivazionali", anziché di violazione di regge), non si è al Cospetto di una cd. "doppia conforme", atteso che la disposizione di cui all'art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., in base alla quale non sono impugnabili per omesso esame di fatti storici le sentenze di secondo grado in ipotesi di c.d. doppia conforme, presuppone che nei due gradi di merito le "questioni di fatto" siano state decise in base alle "stesse ragioni" (Sez. 2, Ordinanza n. 29222 del 12/11/2019). Viceversa, nel caso di specie, la CTR, per quanto abbia confermato la decisione di prime cure, ha offerto un iter argomentativo estremamente articolato che non si è di certo appiattito su quello contenuto nella sentenza di primo grado. In ogni caso, la doglianza formulata dalla ricorrente attiene ad una violazione di legge, avendo la stessa censurato la decisione impugnata nella parte in cui avrebbe affermato che, ai fini dell'assimilabilità dei rifiuti speciali a quelli urbani, i regolamenti comunali in materia di TARI debbano provvedere ad una loro identificazione solo sotto il profilo qualitativo, e non anche sotto quello quantitativo. 2.2. Passando all'analisi nel merito del motivo, in primo luogo, va evidenziato che lo smaltimento, da parte del contribuente, tramite il proprio servizio di rifiuti speciali incontestabilmente assimilati a quelli urbani può, semmai, giustificare una riduzione proporzionale dell'imposta dovuta, e giammai una totale esenzione dal pagamento dello stesso. In particolare, l'esonero dalla privativa comunale, previsto dall'art. 21, comma 7, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (cd. Decreto Ronchi), in caso di avviamento al recupero dei rifiuti speciali assimilabili a quelli urbani direttamente da parte del produttore, determina non già la riduzione della superficie tassabile, prevista dall'art. 62, comma 3, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, per il solo caso di rifiuti speciali (non assimilabili o non assimilati), bensì il diritto ad una riduzione tariffaria determinata in concreto, a consuntivo, in base a criteri di proporzionalità rispetto alla quantità effettivamente avviata al recupero, ponendosi a carico dei produttori di rifiuti assimilati l'onere della prova dell'avviamento al recupero dei rifiuti stessi (Sez. 5, Sentenza n. 9731 del 13/05/2015), prova che può èssere fornita attraverso valida documentazione, quale il• prescritto formulario di identificazione o altra idonea attestazione rilasciata da operatori autorizzati (Sez. 5, Sentenza n. 627 del 18/01/2012). Va altresì premesso che la tariffa di igiene ambientale (TIA) è composta di una quota fissa e di una variabile e, poiché la quota fissa è destinata a finanziare i costi essenziali del servizio nell'interesse dell'intera collettività, essa è sempre dovuta per intero sul mero presupposto del . possesso o della detenzione di superfici nel territorio comunale astrattamente idonee alla produzione di rifiuti, mentre ogni valutazione in ordine alla quantità dei rifiuti concretamente prodotti dal singolo o al servizio effettivamente erogato in suo favore può incidere solo ed esclusivamente sulla parte variabile della tariffa (Sez. 5, Ordinanza n. 14038 del 23/05/2019). 2.3. Ciò debitamente premesso, in tema di TARSU, ai sensi degli artt. 7, 10 e 21 del d.lgs. n. 22 del 1997 la dichiarazione di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani, prevista dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 22 del 1997, presuppone necessariamente la concreta individuazione delle caratteristiche, non solo qualitative, ma anche quantitative, dei rifiuti speciali, atteso che l'impatto igienico e ambientale di un materiale di scarto non può essere valutato a prescindere dalla sua quantità (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12752 del 02/09/2002; conf. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 30719 del 30/12/2011, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9631 del 13/06/2012, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 18018 del 24/07/2013, Sez. 5, Sentenza n. 11035 del 19/04/2019). Occorre dare atto che da tale indirizzo si è apparentemente discostata Cass. Sez. 5 n. 9214 del 2018, affermando che, ai sensi degli artt. 7, 10 e 21 del d.lgs. n. 22 del 1997, sono soggetti a tassazione i rifiuti specialinon pericolosi, se assimilati ai rifiuti solidi urbani da una deliberacomunale, e ciò anche nell'ipotesi in cui la stessa non ne individuile caratteristiche quantitative e qualitative, spettando alcontribuente solo una riduzione tariffaria in base a criteri diproporzionalità, nel caso in cui dimostri una riduzione dellasuperficie tassabile ovvero che i rifiuti speciali siano avviati arecupero 'direttamente dal 'produttore, purché il servizio pubblico diraccolta e smaltimento sia istituito e sussista la possibilità perl'istante di avvalersene. I due orientamenti sono, tuttavia, passibili di unacomposizione, che trova conforto nell'interpretazione letterale esistematica del dato normativo, se applicati entrambi con leseguenti precisazioni. L'utilizzo del criterio combinato della qualità e quantità trova ilsuo principale argomento giustificativo nella lettera dell'art. 21 deld.lgs. n. 22 del 1997 che, nel definire le competenze del Comune inmateria, al comma 2, lett. g), fa riferimento ad una "assimilazioneper qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiutiurbani ai fini della raccolta e dello smaltimento". Tale doppio criterio corrisponde anche alla ratio legis, daindividuarsi sia nella necessità di escludere ogni ipotesi di dannoambientale correlato alla raccolta e allo smaltimento del rifiutoassimilato, sia in quella di assicurare una gestione dei rifiuti urbanida parte dei Comuni ispirata a principi di efficienza, efficacia edeconomicità; è evidente che tali finalità possono essere garantitesolo predeterminando, almeno astrattamente, la quantità di rifiutoassimilabile conferibile, non essendo ipotizzabile un serviziopubblico di smaltimento di potenzialità illimitata rispetto ad unrifiuto per definizione non uguale a quello urbano, seppure ad essoassimilabile perché non pericoloso. Predeterminare se un rifiuto è assimilabile o meno per qualità equantità è dunque accertamento preliminare indispensabile, inquanto, nel caso in cui la potestà di assimilazione attribuita dallanorma di legge ai Comuni sia stata correttamente esercitata, ilcontribuente non potrà mai beneficiare di una esenzione totale daltributo, sebbene l'intera superficie imponibile sia produttiva di rifiutiassimilati e si avvalga per l'intero dello smaltimento; in tal casoinfatti avrà solo diritto ad una riduzione della tariffa, previstadall'art. 49, comma 14, del decreto Ronchi e dal d.P.R. n. 158 de11999, art. 7, comma 2. Nell'ipotesi, invece, in cui l'assimilazione non sia statalegittimamente disposta dall'ente locale, 'per violazione del 'criterio qualitative); o anche per l'omessa previsione dell'ulteriore criterioquantitativo, non si rientrerà nel campo di operativitàdell'art. 21 del d.lgs. n. 22 del 1997, ma, previa disapplicazionedella delibera comunale illegittima per contrasto con l'art. 21, comma 2, lett. g), del d.lgs. n. 22 del 1997, dovrà trovareapplicazione solo la pregressa disciplina che in tema di rifiutispeciali prevedeva all'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993Ia possibilità di una esenzione o riduzione delle superfici tassabili. 2.4. È noto che il potere-dovere del giudice tributario di disapplicaregli atti amministrativi costituenti il presupposto dell'imposizione èespressione del principio generale dell'ordinamento, contenutonell'art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, dettatodall'interesse, di rilevanza pubblicistica, all'applicazione in giudiziodi tali atti solo se, ed in quanto, legittimi. Ne consegue che detto potere deve essere esercitato - purchégli atti in questione siano stati investiti, come nel caso di specie, dai motivi di impugnazionededotti dal contribuente in relazione all'atto impositivo impugnato -anche d'ufficio, ed indipendentemente dall'avvenuta irnpugnazionedell'atto avanti al giudice amministrativo, con il solo limitedell'eventuale giudicato amministrativo diretto di affermatalegittimità dell'atto (cfr. Cass. Sez. U n. 6265 del 2006, Cass.Sez. 5 n. 9631 del 2012 e Cass. Sez. 5 n. 1942 del 2019). Disapplicata la delibera, l'esercizio illegittimo del potere diassimilazione potrà essere equiparato al mancato esercizio delpotere di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti solidi urbani daparte del Comune, rispetto al quale si è già affermato da questa Corte che "non comporta che detti rifiuti siano, di per sé, esentidalla tassa, in quanto essi sono soggetti alla disciplina stabilita per irifiuti speciali dall'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993(applicabile rationetemporis), che rapporta la stessa alle superficidei locali occupati o detenuti, con la sola esclusione della partedella superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente i rifiuti speciali non assimilati" (Cass. Sez. 5, n.1975/2018). L'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993, infatti, prevede che"nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto diquella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici °nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere aproprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Ai fini della determinazione della predetta superficie non tassabile il Comune può individuare nel regolamento categorie di attivitàproduttive di rifiuti speciali tossici o nocivi alle quali applicare unapercentuale di riduzione rispetto alla intera superficie su cuirattività viene svolta". Va, infine, ricordato che l'esonero da tassazione previsto dalcitato art. 62, comma 3, per le superfici di formazione di rifiutispeciali smaltiti in proprio integra comunque un'eccezione i cuipresupposti spetterà al contribuente allegare e provare (cfr. Cass. 9 marzo 2004, n. 4766, Cass. 14 gennaio 2011, n. 775, Cass. 31 luglio 2015, n. 16235), e che la facoltà di individuare categorie diattività produttive di rifiuti speciali cui applicare una percentuale diriduzione, attribuita ai Comuni dalla stessa norma, esige unospecifico esercizio regolamentare, restando, in difetto, le superfici esenti da tassazione (Cass., Sez. un., 30 marzo 2009, n. 7581; Cass., Sez. 5, n. 9630 del 2012; Cass., Sez. 5, n. 10548 del 2017). In particolare, incombe all'impresa contribuente l'onere di fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza ed alla delimitazione delle areeche, per il detto motivo, non concorrono alla quantificazione dellacomplessiva superficie imponibile; infatti, pur operando anche nella materia in esame - quanto al presupposto della occupazione di areenel territorio comunale - il principio secondo il quale l'onere dellaprova dei fatti costituenti fonte dell'obbligazione tributaria spettaall'amministrazione, per quanto attiene alla quantificazione dellatassa è posto a carico dell'interessato (oltre all'obbligo della denuncia, d.lgs. n. 507 del 1993, ex art. 70) un onere di informazione, al finedi ottenere l'esclusione di alcune aree dalla superficie tassabile; sicchè il detto principio non può operare ton riferimento al diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile, o addirittura l'esenzione, costituendo questa, ripetesi, un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale. Invero, tale esclusione si pone quale eccezione alla regola generalesecondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutticoloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale (Cass. nn. 4766 e 17703 del 2004, 13086 del 2006, 17599 del 2009,775 del 2011; conf. Sez. 5, Sentenza n. 22130 del 22/09/2017 e Sez. 5, Ordinanza n. 12979 del 15/05/2019). Pertanto, va ribadito il principio per cui, qualora la delibera comunale di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani sia illegittima per violazione del criterio qualitativo o per l'omessa previsione dell'ulteriore criterio quantitativo, di cui all'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 22 del 1997, il giudice tributario ha il potere-dovere di disapplicare, anche d'ufficio, la delibera presupposta, senza che ne derivi che detti rifiuti siano, di per sé, esenti dalla tassa, in quanto essi restano soggetti alla disciplina stabilita per i rifiuti speciali dall'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993, che rapporta la stessa alle superfici dei locali occupati o detenuti, con la sola esclusione della parte della superficie nella quale, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente i rifiuti speciali non assimilati (Sez. 5, Sentenza n. 11035 del 19/04/2019). In definitiva: mentre nel caso in cui il Comune abbia correttamente assimilato i rifiuti speciali prodotti a quelli urbani occorre negare l'esenzione totale e verificare la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità della eventuale riduzione, in caso di assimilazione illegittima, ai fini del riconoscimento dell'esenzione totale, si deve accertare che l'intera superficie imponibile sia stata destinata alla produzione di rifiuti speciali non assimilabili, laddove una destinazione solo in parte determina il diritto ad una corrispondente riduzione in proporzione della superficie non tassabile. In conclusione vanno affermati ì seguenti principi di diritto: a) in tema di TIA, ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. g), del d.lgs. n. 22 del 1997, i rifiuti speciali non pericolosi sono soggetti a tassazione se assimilati ai rifiuti solidi urbani da una delibera comunale che ne individui le caratteristiche sia quantitative che qualitative; in tal caso spetterà al contribuente una riduzione tariffaria proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che dimostri di aver avviato al recupero autonomamente, purché il servizio pubblico di raccolta e smaltimento sia istituito e sussista la possibilità per l'istante di avvalersene; b) la delibera comunale che disponga l'assimilazione sulla base del solo criterio qualitativo, e non anche di quello quantitativo, va disapplicata, per contrasto con l'art. 21, comma 2, lett. g), del d.lgs. n. 22 del 1997; consegue l'applicazione della disciplina stabilita per i rifiuti speciali dall'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993 (applicabile rationetemporis), che consente l'esclusione di quella parte di superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili o non assimilati, i cui presupposti spetterà al contribuente allegare e provare. 2.5. La sentenza impugnata va, quindi, cassata, essendosi limitata a constatare la regolare approvazione della delibera con cui un Comune aveva provveduto all'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani, laddove è invece doveroso verificare se in detto provvedimento si sia proceduto all'indicazione delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti speciali assimilati. Nel caso di specie, il Regolamento del Comune di Boffalora è illegittimo e va, pertanto, disapplicato, poiché, mentre al comma 2 viene indicato il limite quantitativo massimo di assimilazione, il successivo comma 3 precisa che vanno comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al comma precedente ("sono comunque assimilali agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al comma precedente"), per il che non viene, di fatto, posto alcun limite al quantitativo degli stessi. 2.6. Per completezza espositiva, va evidenziato che il motivo 'si rivela ammissibile, atteso che la ratio decidendi sottesa alla pronuncia impugnata si sostanzia nell'evidenziare che la contribuente, pur essendone onerata, non aveva fornito la prova -della sussistenza delle condizioni per ottenere una riduzione della superficie tassabile o, a maggior ragione, l'esenzione, "non essendo rilevanti le modalità di utilizzo del sedime del piazzale addotte dal contribuente" (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata). Orbene, tale impostazione presuppone comunque l'inquadramento dei rifiuti tra quelli assimilati agli urbani. 2.7. Alla luce delle considerazioni che precedono, la CTR dovrà verificare se l'intera superficie del piazzale sia stata destinata alla produzione di rifiuti speciali, accertando se sia stata fornita la prova dello smaltimento in proprio e comunque tenendo presente che la quota fissa è sempre dovuta. 3. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, co. 649, I. n. 147/1993, in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR tenuto conto che, nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI, non si deve considerare quella parte di essa ove si formano, in modo continuativo e prevalente, rifiuti speciali non assimilabili, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. 3.1. Il motivo è fondato. Va ribadito il principio in base al quale, in materia di imposta sui rifiuti (TARI), pur essendo tenuta l'Amministrazione a fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile o, addirittura, l'esenzione, costituendo questa un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale. In particolare, spetta al contribuente l'onere di fornire all'amministrazione Comunale i dati • relativi all'esistenza e alla delimitazione delle aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani (da lui smaltiti direttamente, essendo esclusi dal normale circuito di raccolta), che pertanto non concorrono alla quantificazione della superficie imponibile, in applicazione dell'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993, posto che, pur operando anche nella materia in esame il principio secondo il quale spetta all'amministrazione provare i fatti che costituiscono fonte dell'obbligazione tributaria (nella specie, l'occupazione di aree nel territorio comunale), per quanto attiene alla quantificazione del tributo, grava sull'interessato (oltre all'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. n. 507 del 1993) un onere d'informazione, al fine di ottenere l'esclusione delle aree sopra descritte dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale, secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale (Sez. 5, Ordinanza n. 21250 del 13/09/2017). Orbene, l'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata - secondo cui "non si vede sotto quale profilo l'adibizione del piazzale ad asservimento al ciclo produttivo che dà luogo alla produzione di rifiuti speciali potrebbe farlo considerare escluso dalla possibilità di produrre rifiuti" (cfr. pag. 6), con la conseguenza che non potrebbe escludersi che l'area sia suscettibile di produrre rifiuti - non riscontra la censura formulata, sul punto, dalla contribuente in secondo grado (cfr. pag. 2 della sentenza), a mente della quale, in realtà, il piazzale esterno costituirebbe un'area scoperta asservita al ciclo produttivo che darebbe luogo alla produzione in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali (non assimilabili) e, come tale, non andrebbe considerata nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI. In base al comma 649 dell'art. 1 della I. n. 147/2013 (è evidente l'errore di battitura nel quale è incorsa la ricorrente a pag. 28 del ricorso, indicando l'anno 1993), "Nella determinazione .della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e 'prevalente, rifiuti' speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.". 4. In definitiva, il ricorso merita accoglimento, per quanto di ragione, con riferimento ad entrambi i motivi. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata e la causa rinviata, anche per il governo delle spese del presente grado di giudizio, alla CTR Lombardia in diversa composizione, affinchè la decida nel merito uniformandosi ai principi di diritto enunciati. P. Q. M. La Corte accoglie, nei limiti di c