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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 gennaio 2026

Cassazione n. 03895/2026

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eguente ORDINANZA sul ricorso 13243-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in qualità di amministratore di sostegno di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 760/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 10/03/2021 R.G.N. 881/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Considerato che: - il presente ricorso «per liquidazione compensi», volto alla liquidazione delle spese relative al sub- procedimento n. 881 - 1/2018, avente ad oggetto la richiesta di sospensione Oggetto R.G.N.13243/2021 Cron.

Rep.

Ud.13/01/2026 dell’efficacia esecutiva della sentenza n. 760/2019 della Corte d’Appello di Bologna,risulta depositato , in data 4 maggio 2021, all’interno del giudizio n.

RG. 11234/2020; - il predetto giudizio n.

RG 11234/2020 è stato definito con ordinanza n. 34159/2024, con cui questa Corte ha così disposto: «rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 3000,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario»; - è , quindi , intervenuta , nelle more , la liquidazione delle spese complessive del giudizio di legittimità, da ritenersi inclusive anche delle spese delsub- procedimento incidentale di sospensione (tra le tante, Cass. n. 16121/2011; n. 19357/2012); P.Q.M Dichiara non luogo a provvedere sul ricorso.

Così deciso in Roma, nella cam

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso 13243-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in qualità di amministratore di sostegno di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 760/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 10/03/2021 R.G.N. 881/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: - il presente ricorso «per liquidazione compensi», volto alla liquidazione delle spese relative al sub- procedimento n. 881 - 1/2018, avente ad oggetto la richiesta di sospensione Oggetto R.G.N.13243/2021 Cron. Rep. Ud.13/01/2026 dell’efficacia esecutiva della sentenza n. 760/2019 della Corte d’Appello di Bologna,risulta depositato , in data 4 maggio 2021, all’interno del giudizio n. RG. 11234/2020; - il predetto giudizio n. RG 11234/2020 è stato definito con ordinanza n. 34159/2024, con cui questa Corte ha così disposto: «rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 3000,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario»; - è , quindi , intervenuta , nelle more , la liquidazione delle spese complessive del giudizio di legittimità, da ritenersi inclusive anche delle spese delsub- procedimento incidentale di sospensione (tra le tante, Cass. n. 16121/2011; n. 19357/2012); P.Q.M Dichiara non luogo a provvedere sul ricorso. Così deciso in Roma, nella cam
Sentenza Cassazione n. 03895/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris