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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 maggio 2021

Cassazione n. 00505/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 05451MS [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, trattato ex art, 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza della Corte di Appello di Bologna, pronunciata il 6.05.2021, è stata confermata la sentenza del tribunale di Bologna 18.11.2020 che aveva condannato il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 9 mesi di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, riconosciute le attenuanti generiche e riqualificato il fatto a norma dell'art. 73, co. 5, TU Stup., per aver ceduto a terzi 0,8 gr. di cocaina e per aver detenuto illecitamente presso la sua abitazione altri gr. 9,2 di cocaina e 0,8 gr. di Hashish, in relazione a fatto contestato come commesso in data 15.05.2020.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, articolando un unico motivo.

2.1. Deduce con tale motivo, il vizio di illogicità della motivazione quanto al trattamento sanzionatorio.

In sintesi, la difesa del ricorrente si duole per aver la Corte d'appello, come già il primo giudice, quantificato la pena muovendo dalla pena base decisamente superiore rispetto a quella minima prevista dal co. 5 dell'art. 73, TU Stup., in assenza tuttavia di elementi che, in fatto o sotto il profilo dell'elemento psicologico, lo giustificassero.

3. Con requisitoria scritta datata 5.11.2021, Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

In particolare, sostiene il PG che, a parte la genericità del motivo, che si limita ad evidenziare che il discostamento dal minimo edittale non troverebbe "ra- gion d'essere negli elementi fattuali e soggettivi della vicenda", il giudizio discre- zionale delle Corti di merito non può essere oggetto di censura in sede di legittimità purché legittimo e motivato.

Nel caso in esame la Corte di appello, con motivazione del tutto adeguata, ha esaminato le censure contenute in appello, per cui la sen- tenza sarebbe incensurabile sotto tale profilo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, esaminato in assenza di istanza di trattazione orale ai sensi dell'art. 7, D.L. n. 105 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], conv. con modd. con la

I. n. 126 del 16 settembre 2021, è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammis- sibile. 2 4,-,

2. Ed invero, la Corte territoriale, investita di identico motivo, ha adegua- tamente e logicamente motivato indicando le ragioni del diniego di un più tenue trattamento sanzionatorio.

I giudici di appello hanno infatti ritenuto che il primo giudice si fosse disco- stato correttamente dal minimo edittale tenuto conto del precedente specifico di cui l'imputato risulta gravato nonché in considerazione della qualità e quantità dello stupefacente detenuto, presentando la cocaina una elevatissima percentuale di principio attivo tanto da poter far ritenere che il reo avesse canali di approvvi- gionamento privilegiati.

Analogamente, quanto all'hashish, i giudici di appello evidenziano l'elevata percentuale di principio attivo, anche se a fronte di un quantitativo modesto.

Oltre a tali elementi oggettivi, peraltro, i giudici territoriali indicano ulteriori elementi giustificativi del diniego di un più tenue trattamento sanzionatorio (de- tenzione di più tipologie di stupefacenti; comportamento post factum del ricor- rente, per essere stata aggravata la misura cautelare nei confronti del medesimo per essere stato trovato in possesso di un ulteriore quantitativo di stupefacente del tipo hashish avente principio attivo simile a quello per cui si procede, ciò che denotava la mancata interruzione dei contatti con il modo dello spaccio degli stu- pefacenti).

Infine, i giudici territoriali non hanno mancato di valutare gli argomenti addotti dalla difesa, in particolare la circostanza che il quantitativo di stupefacente oggetto di contestazione fosse esiguo, e che il reo e la moglie frequentassero il SERT, considerando tali elementi recessivi a fronte della complessiva condotta dell'imputato e, comunque, trattandosi di darti già valorizzati dal primo giudice nel riconoscere l'ipotesi attenuata del co. 5 dell'art. 73 TU Stup.

3. Pertanto, al cospetto di tale apparato argomentativo, le doglianze del ricorrente appaiono del tutto prive di pregio, in quanto volte a tradire il dissenso sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dalla Corte territoriale, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per pre- sunti vizi motivazionali con cui, in realtà, si propongono doglianze non suscettibili di sindacato da parte della Suprema Corte.

Ed infatti, nel momento del controllo della motivazione, la Corte di cassa- zione non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento: ciò in quanto l'art. 606, comma primo, lett. e) del cod. proc. pen. non consente alla Corte di una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati pro- cessuali (tra le tante: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - dep. 06/02/2004, Rv. 229369 - 01; in senso conforme anche Cass., Sez.

V, 13 maggio 2003, Pagano ed altri, non massimata).

E, nel caso di specie, la motivazione supera agevolmente il sindacato valu- tativo di questa Corte.

4. A ciò va aggiunto che la determinazione della pena entro il minimo e il massimo edittale rientra fra i poteri discrezionali del giudice del merito ed è insin- dacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata; essa costituisce il ri- sultato di una intuizione conseguente ad una valutazione globale dei fatti e della personalità del reo, per cui non può essere ritenuta mancante di motivazione la sentenza nella quale non si faccia cenno singolarmente agli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., ma che individui quegli elementi che ritenga prevalenti e determinanti senza che sia necessaria una analitica confutazione di tutte le circo- stanze favorevoli addotte dalla difesa (tra le tante, v.

Sez. 4, n. 7173 del 23/02/1988 - dep. 20/06/1988, Rv. 178636).

Ed anche sotto tale profilo la sentenza non merita censura.

5. A norma dell'art. 616, cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, si condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, conseguentemente, al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 05451MS [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, trattato ex art, 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza della Corte di Appello di Bologna, pronunciata il 6.05.2021, è stata confermata la sentenza del tribunale di Bologna 18.11.2020 che aveva condannato il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 9 mesi di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, riconosciute le attenuanti generiche e riqualificato il fatto a norma dell'art. 73, co. 5, TU Stup., per aver ceduto a terzi 0,8 gr. di cocaina e per aver detenuto illecitamente presso la sua abitazione altri gr. 9,2 di cocaina e 0,8 gr. di Hashish, in relazione a fatto contestato come commesso in data 15.05.2020. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, articolando un unico motivo. 2.1. Deduce con tale motivo, il vizio di illogicità della motivazione quanto al trattamento sanzionatorio. In sintesi, la difesa del ricorrente si duole per aver la Corte d'appello, come già il primo giudice, quantificato la pena muovendo dalla pena base decisamente superiore rispetto a quella minima prevista dal co. 5 dell'art. 73, TU Stup., in assenza tuttavia di elementi che, in fatto o sotto il profilo dell'elemento psicologico, lo giustificassero. 3. Con requisitoria scritta datata 5.11.2021, Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. In particolare, sostiene il PG che, a parte la genericità del motivo, che si limita ad evidenziare che il discostamento dal minimo edittale non troverebbe "ra- gion d'essere negli elementi fattuali e soggettivi della vicenda", il giudizio discre- zionale delle Corti di merito non può essere oggetto di censura in sede di legittimità purché legittimo e motivato. Nel caso in esame la Corte di appello, con motivazione del tutto adeguata, ha esaminato le censure contenute in appello, per cui la sen- tenza sarebbe incensurabile sotto tale profilo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, esaminato in assenza di istanza di trattazione orale ai sensi dell'art. 7, D.L. n. 105 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], conv. con modd. con la I. n. 126 del 16 settembre 2021, è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammis- sibile. 2 4,-, 2. Ed invero, la Corte territoriale, investita di identico motivo, ha adegua- tamente e logicamente motivato indicando le ragioni del diniego di un più tenue trattamento sanzionatorio. I giudici di appello hanno infatti ritenuto che il primo giudice si fosse disco- stato correttamente dal minimo edittale tenuto conto del precedente specifico di cui l'imputato risulta gravato nonché in considerazione della qualità e quantità dello stupefacente detenuto, presentando la cocaina una elevatissima percentuale di principio attivo tanto da poter far ritenere che il reo avesse canali di approvvi- gionamento privilegiati. Analogamente, quanto all'hashish, i giudici di appello evidenziano l'elevata percentuale di principio attivo, anche se a fronte di un quantitativo modesto. Oltre a tali elementi oggettivi, peraltro, i giudici territoriali indicano ulteriori elementi giustificativi del diniego di un più tenue trattamento sanzionatorio (de- tenzione di più tipologie di stupefacenti; comportamento post factum del ricor- rente, per essere stata aggravata la misura cautelare nei confronti del medesimo per essere stato trovato in possesso di un ulteriore quantitativo di stupefacente del tipo hashish avente principio attivo simile a quello per cui si procede, ciò che denotava la mancata interruzione dei contatti con il modo dello spaccio degli stu- pefacenti). Infine, i giudici territoriali non hanno mancato di valutare gli argomenti addotti dalla difesa, in particolare la circostanza che il quantitativo di stupefacente oggetto di contestazione fosse esiguo, e che il reo e la moglie frequentassero il SERT, considerando tali elementi recessivi a fronte della complessiva condotta dell'imputato e, comunque, trattandosi di darti già valorizzati dal primo giudice nel riconoscere l'ipotesi attenuata del co. 5 dell'art. 73 TU Stup. 3. Pertanto, al cospetto di tale apparato argomentativo, le doglianze del ricorrente appaiono del tutto prive di pregio, in quanto volte a tradire il dissenso sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dalla Corte territoriale, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per pre- sunti vizi motivazionali con cui, in realtà, si propongono doglianze non suscettibili di sindacato da parte della Suprema Corte. Ed infatti, nel momento del controllo della motivazione, la Corte di cassa- zione non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento: ciò in quanto l'art. 606, comma primo, lett. e) del cod. proc. pen. non consente alla Corte di una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati pro- cessuali (tra le tante: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - dep. 06/02/2004, Rv. 229369 - 01; in senso conforme anche Cass., Sez. V, 13 maggio 2003, Pagano ed altri, non massimata). E, nel caso di specie, la motivazione supera agevolmente il sindacato valu- tativo di questa Corte. 4. A ciò va aggiunto che la determinazione della pena entro il minimo e il massimo edittale rientra fra i poteri discrezionali del giudice del merito ed è insin- dacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata; essa costituisce il ri- sultato di una intuizione conseguente ad una valutazione globale dei fatti e della personalità del reo, per cui non può essere ritenuta mancante di motivazione la sentenza nella quale non si faccia cenno singolarmente agli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., ma che individui quegli elementi che ritenga prevalenti e determinanti senza che sia necessaria una analitica confutazione di tutte le circo- stanze favorevoli addotte dalla difesa (tra le tante, v. Sez. 4, n. 7173 del 23/02/1988 - dep. 20/06/1988, Rv. 178636). Ed anche sotto tale profilo la sentenza non merita censura. 5. A norma dell'art. 616, cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, si condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, conseguentemente, al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem
Sentenza Cassazione n. 00505/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris