CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 09695/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli che dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 589 cod. pen., perché, per colpa generica nonché in violazione delle norme sulla disciplina sulla circolazione stradale, cagionava la morte di [OSCURATO:PERSONA] (Arzano, [OSCURATO:DATA_NASCITA]). 2. L'imputato è accusato di aver trasportato, senza la necessaria cautela, dei blocchi di tufo (utilizzati per lavori edili e dalle dimensioni di 40x20x 10 cm), sporgenti dalla sponda di protezione del citato furgone e di non avere evitato che uno dei blocchi trasportati cadesse sul manto stradale, venendo ad occupare parte della corsia (in violazione dell'art. 164, comma 1, cod. strada). Con l'anzidetta condotta, poneva in essere le condizioni per la verificazione del fatto: la moto [OSCURATO:PERSONA] 600 (tg BD25103), condotta da [OSCURATO:PERSONA] e transitante lungo la medesima via, per evitare il blocco di tufo caduto dal furgone, sbandava andando ad impattare contro lo spigolo di un muro di un'abitazione sita ne pressi di un incrocio. A causa del forte impatto, Lupoli decedeva mentre il motociclo si ribaltava scarrocciando per una distanza di 53,40 metri. 3. Avverso la sentenza di appello ricorre l'imputato, per il tramite del difensore che solleva tre motivi, con cui deduce: 3.1. Violazione degli artt. 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen., in relazione all' omessa citazione dell'imputato giacché questi, a seguito della soppressione della sezione distaccata di Casoria, ove il procedimento aveva avuto inizio, non ricevette la notifica del trasferimento del processo da detta sezione distaccata alla sede centrale del Tribunale di Napoli. [OSCURATO:PERSONA] di primo grado aveva rigettato l'eccezione sul presupposto che, essendo la soppressione avvenuta per legge, la stessa era dall'imputato conoscibile. La Corte territoriale ha ipotizzato che vi sia stata una notifica all'imputato di cui, peraltro, non indica la data, giacché in realtà inesistente. La conseguente nullità a regime intermedio è stata eccepita dal difensore di fiducia ai sensi dell'art. 182, n. 2, cod. proc. pen. 3.2. Erronea applicazione dell'art. 40 cod. pen. e conseguente vizio di motivazione per travisamento della prova. La Corte di appello ha ritenuto sussistente il rapporto di causalità sulla scorta di deduzioni che disattendono i principi affermati dalla sentenza Fra nzese, giacché ha ignorato la valutazione dell'esperto e le risultanze investigative della p.g. Ai fini dell'autosufficienza del ricorso, il ricorrente riporta le dichiarazioni del tenente Chessa, contenute nel verbale dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e ric:orda che il dott. [OSCURATO:PERSONA] ha parlato di un presunto impatto ma non in termini di certezza. L'evento morte si è verificato in conseguenza dell'elevata velocità del motociclo. La Corte di merito travisa il fatto laddove ha ritenuto che la sterzata operata dalla vittima sia stata determinata dalla necessità di evitare un ostacolo, che era però collocato sul margine destro della carreggiata e non nella direzione di marcia del veicolo. 3.3. Errata applicazione degli artt. 175 e 133 cod. pen. La motivazione sul diniego del beneficio della non menzione è illogic« e contraddittorig LavviKrtlo con erronea applicazione della legge penale. Non si è, tenuto, infatti, conto della giovane età dell'imputato, il quale si presentò spontaneamente alla Tenenza dei Carabinieri prima che questi fossero a conoscenza dei fatti. 4. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al mancato riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Quanto al primo motivo. Dal verbale dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (celebrata presso la nuova sede del Tribunale di Napoli) risulta che, alla precedente udienza, le parti erano state ritualmente avvisate che l'udienza successiva si sarebbe tenuta presso la sede centrale del Tribunale. Pur non indicando l'anzidetto avviso l'aula in cui sarebbe stato celebrato il processo, dal citato verbale risulta che il difensore era presente e che, tuttavia, non dichiarava di essere comparso al solo fine di sollevare l'eccezione de qua. Quella che viene dedotta, infatti, è una nullità di ordine generale, disciplinata dall'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., relativa all'intervento dell'imputato, cosiddetta a regime intermedio, la quale, pertanto, andava dedotta, giusta il disposto dell'art.182, comma 2, cod. proc. pen., alla predetta udienza del 06/11/2014 innanzi alla Corte di appello, risultando sanata, ai sensi dell'art.183, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in quanto, il difensore di fiducia dell'imputato, sino alla sua conclusione, non ha eccepito la mancata conoscenza da parte dell'imputato della nuova sede dove si sarebbe celebrata l'udienza. Concludendo sul punto, può dunque affermarsi che, in tema di rinvio in prosecuzione del processo ad altra udienza, l'omesso formale avviso all'imputato, già presente, della celebrazione della successiva udienza in altra sede, diversa da quella in cui sino a quel momento si era celebrato il processo con la partecipazione dello stesso imputato, non è equiparabile all'omessa citazione, integrando solo la nullità di cui all'art.178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., definibile come nullità a regime intermedio, che va eccepita nei termini previsti dall'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. ed è sanata, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., dalla partecipazione del difensore di fiducia, che ha assistito l'imputato nelle udienze precedenti„ alla udienza immediatamente successiva che si svolge nella nuova sede, senza sollevare la relativa eccezione. 3. Manifestamente infondato, oltre che generico, si appalesa il secondo motivo di ricorso. Esso, infatti, si sottrae al confronto puntuale - contenuto essenziale dell'atto di impugnazione - con le argomentazioni del provvedimento che si contesta il quale, con motivazione logica e idonea a spiegare esaurientemente il percorso decisionale, ha illustrato le ragioni per le quali l'imputato doveva ritenersi colpevole del reato a lui ascritto. La tesi difensiva - per la quale i massi di tufo si trovavano sul margine destro della carreggiata, di talché essi non spiegarono alcun effetto causale rispetto alla morte del Lupoli, che sarebbe invece dipesa dalla forte velocità di marcia del motoveicolo e dal fatto che il conducente non indossava il casco protettivo — ripropone, invero, un tema già sviluppato in primo grado e ulteriormente richiamato dal Giudice di appello. Si tratta di assunto, si legge nella sentenza impugnata, che non tiene conto delle caratteristiche della strada — di ridotte dimensioni e ad unico senso di marcia -, dell'elevata velocità del motociclista e della brusca manovra di sterzata che questi fu costretto a compiere per evitare l'ostacolo e che determinò la perdita del controllo del veicolo, così come riferito dal passeggero Ú'~etio. Orcostanza, quest'ultima, altresì dimostrata dalla lunghezza e dalla traiettoria delle tracce di scarrocciamento lasciate dal motoveicolo sul manto stradale. 4. Del pari, alcun vizio motivazionale o giuridico può ravvisarsi nelle ragioni offerte dalla Corte di appello di Napoli in ordine alla mancata concessione dell'invocato beneficio della non menzione della condanna. /1- - Rientra, invero, nell'ambito della er eigi O discrezionale' del giudice di merito, incidente sulla valutazione delle circostanze di cui all'art. 133 cod. pen., escludere i benefici di legge richiesti, purché tale determinazione discrezionale sia sorretta da motivazione congrua e puntuale. Nella fattispecie in esame, legittimo appare il diniego del beneficio con motivazione adeguatamente riferita alla considerazione che, pur a fronte della condizione di incensuratezza dell'imputato, il beneficio non può essere concesso, atteso che «in ragione delle modalità della condotta, risultano prevalenti le esigenze di pubblicità della condanna». 5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 no