CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 giugno 2024
Cassazione n. 33593/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] (Romania) avverso la ordinanza del 27/03/2024 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza impugnata del 27 marzo 2024, notificata il 28 marzo 2024, la Corte di appello di Brescia ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della sentenza del Tribunale di Milano n. 11310/14 del 24 novembre 2014, irrevocabile il 10 gennaio 2015, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione per il reato di calunnia. La Corte territoriale ha evidenziato, in particolare, che l'ordinamento prevede uno strumento specifico per il caso di erronea dichiarazione di assenza (anche contro le sentenze passate in giudicato) quale quello rappresentato dall'istante, che è quello della rescissione del giudicato. Nel caso in esame secondo la Corte di appello, non era possibile utilizzare lo strumento della v revisione non rientrando il caso illustrato in nessuno dei casi di revisione previsti dall'art. 630 cod. proc. pen., né in quello introdotto dalla Corte Costituzionale con la pronuncia richiamata da Fugulin. 2. Avverso l'ordinanza ricorre per cassazione Fugulin, con atto notificato a mezzo PEC il 13 aprile 2024 deducendo la violazione di legge, anche sovrannazionale, poiché il processo a suo carico si era svolto senza che il predetto ne avesse mai avuto conoscenza e, quindi, anche in violazione dell'art. 6 CEDU. 3. Il ricorso è inammissibile, stante la tardività dello stesso. Come si ato, l'ordinanza di inammissibilità è stata notificata il 28 marzo 2024 e, conseguentemente, il ricorso doveva essere proposto entro 15 giorni e cioè entro il 12 aprile, mentre è stato proposto il giorno successivo. 4. Va, quindi, dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura, ex art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA], li f,e tnso