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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 maggio 2024

Cassazione n. 32741/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, per il tramite del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste, che ha conferrrato la pronuncia del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei delitti di cui agli artt. 81 comma 11,110, 624 bis e 625 n.2 - 56, 81 comma II, 110, 624 bis - 110, 337 cod. pen.; Considerato che con il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per inosservanza del canone di valutazione probatoria di cui all'art. 192 comma II cod. proc. pen., in ordine ai criteri di giudizio aventi ad oggetto l'individuazione del ricorrente quale soggetto concorrente nei furti in abitazione contestati, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 5-7); Considerato che con il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la violazione di legge e difetto di congrua motivazione in punto di disapplicazione della contestata recidiva, è manifestamente infondato, alla stregua della corretta e non illogica argomentazione di cui a pag. 8 della sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 08 maggio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, per il tramite del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste, che ha conferrrato la pronuncia del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei delitti di cui agli artt. 81 comma 11,110, 624 bis e 625 n.2 - 56, 81 comma II, 110, 624 bis - 110, 337 cod. pen.; Considerato che con il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per inosservanza del canone di valutazione probatoria di cui all'art. 192 comma II cod. proc. pen., in ordine ai criteri di giudizio aventi ad oggetto l'individuazione del ricorrente quale soggetto concorrente nei furti in abitazione contestati, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 5-7); Considerato che con il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la violazione di legge e difetto di congrua motivazione in punto di disapplicazione della contestata recidiva, è manifestamente infondato, alla stregua della corretta e non illogica argomentazione di cui a pag. 8 della sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08 maggio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 32741/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris