CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 aprile 2025
Cassazione n. 25164/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 1707/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 94, presso [OSCURATO:PERSONA] società tra avvocati s.p.a. che, con l'avv. [OSCURATO:PERSONA] la rappresenta e difende in virtù di procura allegata (PEC: [OSCURATO:EMAIL] e PEC: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]: c.d. “rottamazione quater” – pagamento prima rata Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore e AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE in persona del Presidente pro tempore rappresentate e difese ambedue come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - controricorrent i - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 1755/02/20 depositata in data 19/04/2020, non notificata; Udita la relazione della causa svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e , a seguito di riconvocazione, nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Rilevato e considerato che: - la CTR del Lazio accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della CTP di Roma che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], riguardante la carella di pagamento n. 09720110128541421, per Irpef e altro, anno d’imposta 2006; - la contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi; - l’Agenzia delle entrate e l’ADER resistevano con controricorso; - preliminarmente va rilevato che la contribuente ha aderito alla procedura c.d. di “rottamazione quater” provvedendo, come risulta dalla memoria e dalla documentazione depositata in data 28 aprile 2025, al versamento di n. 7 rate a fronte delle n. 14 costituenti il piano di rateizzazione predisposto dal riscossore; - con la recente legge n. 108 del 30 luglio 2025, di conversione, con modificazioni, del decreto – legge n. 84 del 17 giugno 2025, è stata introdotto la disposizione di cui all’art. 12-bis, che al primo comma Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] prevede che: “ Art. 12 - bis (Norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata). – 1. Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimoarticolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui alcomma 1 dell'articolo 3-bis del decreto- legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dallalegge 21 febbraio 2025, n. 15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate - Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stessoarticolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241, della medesimalegge n. 197 del 2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citatodecreto-legge n. 202 del 2024e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata”; - sulla base della documentazione depositata dalla contribuente, pertanto, la definizione si è perfezionata e va dichiarata l’estinzione del giudizio; - le spese processuali restano a carico di chi le ha anticipate; - la declaratoria di estinzione esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. n. 25485 del 2018). P.Q.M Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese. Così de