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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40384/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2018 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Perugia confermava la sentenza con cui il tribunale di Terni, in data 18.5.201i, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di furto addebitatogli.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) violazione di legge in relazione al disposto dell'art. 521, c.p.p., per intervenuta riqualificazione da parte del giudice di primo grado del reato di ricettazione in quello di furto; 2) violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), c.p. ed alla determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per le seguenti ragioni.

3.1. Quanto al primo motivo, con esso il ricorrente ripropone acriticamente le censure già disattese dalla corte territoriale (cfr. pp. 3- 5), attraverso specifica e logica motivazione, con cui l'imputato in realtà non si confronta (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).

Ed invero la decisione del giudice di appello è conforme ai principi da tempo affermati dalla prevalente giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la violazione del principio di cui all'art. 521, c.p.p., in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, si verifica in presenza solo di una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi, come nel caso in esame, nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione. (cfr, ex plurimis, Cass., sez.

IV, 16/02/2012, n. 17069, G. e altro).

3.2. Quanto al secondo motivo di ricorso, è noto che la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità ricorre quando il danno patrimoniale per la persona offesa dal reato è di rilevanza minima (cfr. Cass., sez. un., 28/03/2013, n. 28243; rv 255528).

Come da tempo affermato dalla giurisprudenza di questa Corte di cassazione, ai fini della concessione di tale circostanza attenuante, l'entità del danno deve essere valutata anzitutto con riferimento al criterio obiettivo del danno in sé.

Si è precisato, al riguardo, che la valutazione del danno patrimoniale va fatta con riferimento al valore intrinseco della cosa oggetto del reato, al momento della consumazione dell'illecito (cfr. Cass., Sez. 2, n. 30264 del 22/03/2017, Rv. 270301; Cass., Sez. 5, n. 13817 del 25/01/2017, Rv. 269731; Cass., sez.

V, 31/05/2011, n. 32097, DA.; Cass., sez.

IV, 21/04/2010, n. 31391, S.).

Orbene, non può non rilevarsi come il ricorso sul punto sia del tutto generico, in quanto l'imputato ha omesso di indicare specificamente nel ricorso, come sarebbe stato suo onere, la sussistenza di elementi di fatto idonei a giustificare l'affermazione della configurabilità della circostanza attenuante di cui invoca il riconoscimento (cfr. Cass., sez.

I, 3.12.2010, n. 2663, rv. 249548), in un caso, come quello in esame, in cui oggetto del furto era una bicicletta dal valore di 500,00 euro.

Del tutto generico, infine, appare il rilievo sulla dosimetria della pena, che, peraltro, come si evince dalla incontestata sintesi dei motivi di ricorso, si appalesa come un motivo nuovo, senza tacere che nel rigettare la richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis, c.p., il giudice di appello indica con chiarezza come abbia preso in considerazione i numerosi precedenti penali specifici del reo ai fini della conferma della sentenza di secondo grado, giudicandoli, dunque, implicitamente tali da giustificare l'entità della pena inflitta.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2018 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Perugia confermava la sentenza con cui il tribunale di Terni, in data 18.5.201i, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di furto addebitatogli. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) violazione di legge in relazione al disposto dell'art. 521, c.p.p., per intervenuta riqualificazione da parte del giudice di primo grado del reato di ricettazione in quello di furto; 2) violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), c.p. ed alla determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per le seguenti ragioni. 3.1. Quanto al primo motivo, con esso il ricorrente ripropone acriticamente le censure già disattese dalla corte territoriale (cfr. pp. 3- 5), attraverso specifica e logica motivazione, con cui l'imputato in realtà non si confronta (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710). Ed invero la decisione del giudice di appello è conforme ai principi da tempo affermati dalla prevalente giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la violazione del principio di cui all'art. 521, c.p.p., in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, si verifica in presenza solo di una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi, come nel caso in esame, nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione. (cfr, ex plurimis, Cass., sez. IV, 16/02/2012, n. 17069, G. e altro). 3.2. Quanto al secondo motivo di ricorso, è noto che la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità ricorre quando il danno patrimoniale per la persona offesa dal reato è di rilevanza minima (cfr. Cass., sez. un., 28/03/2013, n. 28243; rv 255528). Come da tempo affermato dalla giurisprudenza di questa Corte di cassazione, ai fini della concessione di tale circostanza attenuante, l'entità del danno deve essere valutata anzitutto con riferimento al criterio obiettivo del danno in sé. Si è precisato, al riguardo, che la valutazione del danno patrimoniale va fatta con riferimento al valore intrinseco della cosa oggetto del reato, al momento della consumazione dell'illecito (cfr. Cass., Sez. 2, n. 30264 del 22/03/2017, Rv. 270301; Cass., Sez. 5, n. 13817 del 25/01/2017, Rv. 269731; Cass., sez. V, 31/05/2011, n. 32097, DA.; Cass., sez. IV, 21/04/2010, n. 31391, S.). Orbene, non può non rilevarsi come il ricorso sul punto sia del tutto generico, in quanto l'imputato ha omesso di indicare specificamente nel ricorso, come sarebbe stato suo onere, la sussistenza di elementi di fatto idonei a giustificare l'affermazione della configurabilità della circostanza attenuante di cui invoca il riconoscimento (cfr. Cass., sez. I, 3.12.2010, n. 2663, rv. 249548), in un caso, come quello in esame, in cui oggetto del furto era una bicicletta dal valore di 500,00 euro. Del tutto generico, infine, appare il rilievo sulla dosimetria della pena, che, peraltro, come si evince dalla incontestata sintesi dei motivi di ricorso, si appalesa come un motivo nuovo, senza tacere che nel rigettare la richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis, c.p., il giudice di appello indica con chiarezza come abbia preso in considerazione i numerosi precedenti penali specifici del reo ai fini della conferma della sentenza di secondo grado, giudicandoli, dunque, implicitamente tali da giustificare l'entità della pena inflitta. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dell
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