CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11918/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che l'unico motivo del ricorso proponga argomenti inammissibili, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui "ai fini della revoca della liberazione anticipata per delitto non colposo commesso dal condannato nel corso dell'esecuzione della pena, spetta al tribunale di sorveglianza la valutazione dell'incidenza del reato sull'opera di rieducazione intrapresa, nonché il grado di recupero fino a quel momento manifestato e la verifica di ascrivibilità del fatto criminoso al fallimento dell'opera rieducativa o a un'occasionale manifestazione di devianza" (Sez. 1, n. 45342 del 10/09/2019, Ferrari, Rv. 277789 - 01), valutazione che è contenuta nel provvedimento impugnato e che è fondata in modo non manifestamente illogico sulla commissione da parte del ricorrente di ben tre reati di cessione di sostanza stupefacente durante l'esecuzione della pena al domicilio, rispettivamente il 19 giugno 2020, il 27 giugno 2020, il 15 luglio 2020, circostanza da cui il Tribunale ha tratto la conclusione del reinserimento del condannato nel circuito criminale del commercio di sostanze stupefacenti indice del fallimento dell'opera rieducativa, mentre la deduzione sull'annullamento giurisdizionale dell'ordinanza del 5 giugno 2025 citata nel corpo del provvedimento impugnato non è in grado di disarticolare la motivazione dell'ordinanza, in quanto attacca un passaggio non necessario del percorso logico della stessa; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibil P.Q.MIl consigliere estensore Il presidenteCarmine [OSCURATO:PERSONA] DEPn" ffi CA 3 O 2026 Ma i ..5121g4s'