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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 marzo 2024

Cassazione n. 37411/2024

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a seguente ORDINANZA sull'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] assistito e difeso di fiducia dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia avverso la sentenza del Tribunale di Ivrea del 26/4/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e l'atto di impugnazione; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] ALMA; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 26 aprile 2022, il Tribunale di Ivrea dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 712 cod. pen. (così riqualificata l'originaria imputazione di cui all'art. 648 cod. pen.) e lo condannava alla pena di euro 1.000,00 di ammenda.

Avverso tale sentenza il difensore dell'imputato con atto datatd 7 giugno 2022 proponeva impugnazione innanzi alla Corte di appello di Torino/ La Corte di appello di Torino con sentenza in data 8 marzo 2024, ha ricordato che ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. le ksentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammè9422, sono inappellabili e, pertanto, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte di legittimità. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'istituto della conversione della impugnazione previsto dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., ispirato al principio di conservazione degli atti, determina unicamente l'automatico trasferimento del procedimento dinanzi al giudice competente in ordine alla impugnazione secondo le norme processuali e non comporta una deroga alle regole proprie del giudizio di impugnazione correttamente qualificato.

Pertanto, l'atto convertito deve avere i requisiti di sostanza e forma stabiliti ai fini della impugnazione che avrebbe dovuto essere proposta.

Nel caso in esame risulta che il difensore che ha proposto l'impugnazione (avv. [OSCURATO:PERSONA]) non risulta iscritto all'[OSCURATO:PERSONA] della Corte di cassazione come espressamente richiesto dall'art. 613 cod. proc. pen.

La sottoscrizione dell'impugnazione da parte di un difensore non iscritto nell'albo dei patrocinanti in cassazione comporta l'inammissibilità del ricorso, anche nel caso in cui questo costituisca oggetto della conversione di un atto di appello erroneamente proposto (Sez. 2, ord. n. 6596 del 13/12/2023, dep. 2024, Rv. 285990).

2. Tale rilevo risulta essere assorbente e preclude gli esami dei motivi di impugnazione.

3. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ex art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.

Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento in favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 (tremila) a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sull'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] assistito e difeso di fiducia dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia avverso la sentenza del Tribunale di Ivrea del 26/4/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e l'atto di impugnazione; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] ALMA; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 26 aprile 2022, il Tribunale di Ivrea dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 712 cod. pen. (così riqualificata l'originaria imputazione di cui all'art. 648 cod. pen.) e lo condannava alla pena di euro 1.000,00 di ammenda. Avverso tale sentenza il difensore dell'imputato con atto datatd 7 giugno 2022 proponeva impugnazione innanzi alla Corte di appello di Torino/ La Corte di appello di Torino con sentenza in data 8 marzo 2024, ha ricordato che ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. le ksentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammè9422, sono inappellabili e, pertanto, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'istituto della conversione della impugnazione previsto dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., ispirato al principio di conservazione degli atti, determina unicamente l'automatico trasferimento del procedimento dinanzi al giudice competente in ordine alla impugnazione secondo le norme processuali e non comporta una deroga alle regole proprie del giudizio di impugnazione correttamente qualificato. Pertanto, l'atto convertito deve avere i requisiti di sostanza e forma stabiliti ai fini della impugnazione che avrebbe dovuto essere proposta. Nel caso in esame risulta che il difensore che ha proposto l'impugnazione (avv. [OSCURATO:PERSONA]) non risulta iscritto all'[OSCURATO:PERSONA] della Corte di cassazione come espressamente richiesto dall'art. 613 cod. proc. pen. La sottoscrizione dell'impugnazione da parte di un difensore non iscritto nell'albo dei patrocinanti in cassazione comporta l'inammissibilità del ricorso, anche nel caso in cui questo costituisca oggetto della conversione di un atto di appello erroneamente proposto (Sez. 2, ord. n. 6596 del 13/12/2023, dep. 2024, Rv. 285990). 2. Tale rilevo risulta essere assorbente e preclude gli esami dei motivi di impugnazione. 3. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ex art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento in favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 (tremila) a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de