Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 marzo 2022

Cassazione n. 14891/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2016 del TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza emessa in data 20/1/2016 dal Tribunale di Bologna, con cui, a seguito di giudizio definito con il rito del patteggiamento, per il reato di cui all'art. 589 cod. pen., commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, ha applicato al ricorrente la pena concordata di anni uno di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] ha altresì applicato la sospensione della patente di guida per la durata di anni uno.

Nel ricorso la difesa si duole della durata della sospensione della patente di guida, in assenza di congrua motivazione.

Lamenta che il giudice avrebbe dovuto riconoscere un più mite trattamento sanzionatorio, con riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 6) cod. pen.; deduce ancora violazione dell'art. 69 cod. pen.

Ebbene, l'impugnazione proposta è inammissibile.

Occorre rilevare come, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Nessuna di tali ipotesi è ricorrente nel caso in esame.

I motivi dedotti tendono anche a rimettere in discussione i termini dell'accordo finalizzato all'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di rito.

Secondo consolidato orientamento di questa Corte "E' inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione" (così Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Rv. 276509 - 01).

Quanto alla durata della sanzione amministrativa accessoria, la sentenza ha offerto congrua motivazione, non censurabile in questa sede.

La decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano" poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente quale unico modello procedimentale per la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro quattromila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 17 marzo 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]€7( Ivo DEPO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2016 del TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza emessa in data 20/1/2016 dal Tribunale di Bologna, con cui, a seguito di giudizio definito con il rito del patteggiamento, per il reato di cui all'art. 589 cod. pen., commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, ha applicato al ricorrente la pena concordata di anni uno di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] ha altresì applicato la sospensione della patente di guida per la durata di anni uno. Nel ricorso la difesa si duole della durata della sospensione della patente di guida, in assenza di congrua motivazione. Lamenta che il giudice avrebbe dovuto riconoscere un più mite trattamento sanzionatorio, con riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 6) cod. pen.; deduce ancora violazione dell'art. 69 cod. pen. Ebbene, l'impugnazione proposta è inammissibile. Occorre rilevare come, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nessuna di tali ipotesi è ricorrente nel caso in esame. I motivi dedotti tendono anche a rimettere in discussione i termini dell'accordo finalizzato all'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di rito. Secondo consolidato orientamento di questa Corte "E' inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione" (così Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Rv. 276509 - 01). Quanto alla durata della sanzione amministrativa accessoria, la sentenza ha offerto congrua motivazione, non censurabile in questa sede. La decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano" poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente quale unico modello procedimentale per la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro quattromila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 marzo 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]€7( Ivo DEPO
Sentenza Cassazione n. 14891/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris