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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34599/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza di condanna, emessa il 18 maggio 2023, dal Tribunale di Napoli, in relazione al reato di cui all'art. 189, comma 6, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in Napoli il 7 gennaio 2018.

La difesa lamenta, col primo motivo, violazione di legge e vizi di motivazione non essendo stata valutata adeguatamente la tesi difensiva secondo la quale l'imputato si spaventò perché la sua auto fu accerchiata da un gruppo di giovani che inveiva contro di lui, si allontanò, ma si recò nella stazione carabinieri vicina alla propria àbitazione e riferì di essere rimasto convolto nell'incidente.

Si duole che la tesi difensiva sia stata disattesa ancorché l'aggressione sia stata confermata da un testimone a discarico.

Col secondo motivo, deduce violazione di legge e vizi di motivazione per essere stata esclusa la particolare tenuità del fatto anche se l'imputato, con la condotta successiva al reato, aveva reso possibile la propria identificazione.

Si duole che i giudici di merito, nel valutare la gravità dell'offesa, abbiano dato rilievo al fatto che l'imputato non si accertò delle condizioni di salute delle persone ferite e sottolinea che, nel caso di specie, all'imputato non è stata contestata la violazione dell'art. 189, comma 7, cod. strada.

Rilevato, quanto al primo motivo, che il ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che ha escluso la sussistenza di una situazione di pericolo tale da giustificare la fuga sottolineando, tra l'altro, che solo il teste Cerqua ha parlato di colpi sferrati al veicolo condotto da [OSCURATO:PERSONA] e l'imputato si è limitato a dire che un gruppo di persone inveiva contro di lui (pagg. 5 e 6 della motivazione).

Rilevato che, secondo la Corte di appello (pag. 6 della motivazione), [OSCURATO:PERSONA] si presentò ai carabinieri per denunciare l'accaduto quando i rilievi della Polizia municipale erano ormai terminati, in presenza di telecamere di sicurezza che avevano ripreso le varie fasi del sinistro.

Ritenuto, pertanto, che il motivo non superi il vaglio di ammissibilità in quanto teso a una rivalutazione in fatto delle emergenze istruttorie, già analiticamente esaminate e valutate nella sentenza impugnata e dalla conforme sentenza di primo grado.

Rilevato, quanto al secondo motivo, che la particolare tenuità del fatto è stata esclusa sottolineando la gravità della condotta e il fatto che l'imputato abbandonò sulla carreggiata le due persone offese, ferite perché rovinate al suolo dopo l'impatto, senza accertarsi delle loro condizioni.

Rilevato che, così argomentando la Corte di appello ha compiuto una valutazione di complessiva gravità della condotta e ha ritenuto che il comportamento consistito nel presentarsi successivamente ai carabinieri, non fosse tale da incidere su tale valutazione.

Rilevato che, dopo le modifiche dell'art. 131 bis cod. pen. introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, anche la condotta successiva alla commissione del reato assume rilievo nella decisione sulla particolare tenuità del fatto e, tuttavia, come questa Corte di legittimità ha avuto modo di sottolineare, tale condotta può «essere valorizzata solo nell'ambito del giudizio complessivo sull'entità dell'offesa recata» e non può, da se sola, «rendere di particolare tenuità un'offesa che tale non era al momento del fatto» (Sez. 3, n. 18029 del 04/04/2023, Rv. 284497).

Rilevato che, il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata perché sostiene che la condizione di salute delle due giovani ferite non avrebbe inciso sull'entità dell'offesa recata.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e il ricorrente debba essere condannato al pagamento delle spese processuali.

Ritenuto che, in ragione della causa di inammissibilità, il ricorrente debba essere altresì condannato al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza di condanna, emessa il 18 maggio 2023, dal Tribunale di Napoli, in relazione al reato di cui all'art. 189, comma 6, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in Napoli il 7 gennaio 2018. La difesa lamenta, col primo motivo, violazione di legge e vizi di motivazione non essendo stata valutata adeguatamente la tesi difensiva secondo la quale l'imputato si spaventò perché la sua auto fu accerchiata da un gruppo di giovani che inveiva contro di lui, si allontanò, ma si recò nella stazione carabinieri vicina alla propria àbitazione e riferì di essere rimasto convolto nell'incidente. Si duole che la tesi difensiva sia stata disattesa ancorché l'aggressione sia stata confermata da un testimone a discarico. Col secondo motivo, deduce violazione di legge e vizi di motivazione per essere stata esclusa la particolare tenuità del fatto anche se l'imputato, con la condotta successiva al reato, aveva reso possibile la propria identificazione. Si duole che i giudici di merito, nel valutare la gravità dell'offesa, abbiano dato rilievo al fatto che l'imputato non si accertò delle condizioni di salute delle persone ferite e sottolinea che, nel caso di specie, all'imputato non è stata contestata la violazione dell'art. 189, comma 7, cod. strada. Rilevato, quanto al primo motivo, che il ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che ha escluso la sussistenza di una situazione di pericolo tale da giustificare la fuga sottolineando, tra l'altro, che solo il teste Cerqua ha parlato di colpi sferrati al veicolo condotto da [OSCURATO:PERSONA] e l'imputato si è limitato a dire che un gruppo di persone inveiva contro di lui (pagg. 5 e 6 della motivazione). Rilevato che, secondo la Corte di appello (pag. 6 della motivazione), [OSCURATO:PERSONA] si presentò ai carabinieri per denunciare l'accaduto quando i rilievi della Polizia municipale erano ormai terminati, in presenza di telecamere di sicurezza che avevano ripreso le varie fasi del sinistro. Ritenuto, pertanto, che il motivo non superi il vaglio di ammissibilità in quanto teso a una rivalutazione in fatto delle emergenze istruttorie, già analiticamente esaminate e valutate nella sentenza impugnata e dalla conforme sentenza di primo grado. Rilevato, quanto al secondo motivo, che la particolare tenuità del fatto è stata esclusa sottolineando la gravità della condotta e il fatto che l'imputato abbandonò sulla carreggiata le due persone offese, ferite perché rovinate al suolo dopo l'impatto, senza accertarsi delle loro condizioni. Rilevato che, così argomentando la Corte di appello ha compiuto una valutazione di complessiva gravità della condotta e ha ritenuto che il comportamento consistito nel presentarsi successivamente ai carabinieri, non fosse tale da incidere su tale valutazione. Rilevato che, dopo le modifiche dell'art. 131 bis cod. pen. introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, anche la condotta successiva alla commissione del reato assume rilievo nella decisione sulla particolare tenuità del fatto e, tuttavia, come questa Corte di legittimità ha avuto modo di sottolineare, tale condotta può «essere valorizzata solo nell'ambito del giudizio complessivo sull'entità dell'offesa recata» e non può, da se sola, «rendere di particolare tenuità un'offesa che tale non era al momento del fatto» (Sez. 3, n. 18029 del 04/04/2023, Rv. 284497). Rilevato che, il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata perché sostiene che la condizione di salute delle due giovani ferite non avrebbe inciso sull'entità dell'offesa recata. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e il ricorrente debba essere condannato al pagamento delle spese processuali. Ritenuto che, in ragione della causa di inammissibilità, il ricorrente debba essere altresì condannato al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così dec
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