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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 33435/2021

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 16754/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale estesa in calce al ricorso - ricorrente contro Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro temporei 113 • hp, 91,45a, Av,), Gt».

PgrOe donyi CANI gtt tor-V02,i,e5;i• intimato - rnatirk avverso il decreto n. 2180/2020 del Tribunale di Lecce depositato il 2 aprile 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 settembre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVATO che la procura speciale per la presentazione del ricorso per la cassazione di decreto emesso a definizione di procedimento di cui all'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, dal ricorrente conferita al difensore che l'atto ha sottoscritto: indica la data del rilascio (successiva a quella di deposito del decreto impugnato) di tale atto; non contiene alcuna espressione da cui risulti che il difensore abbia inteso certificare, oltre l'autenticità della sottoscrizione del conferente la procura, anche che tale data sia successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato; che tale procura speciale non appare conforme al precetto recato dall'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, per come interpretato da Cass.

S.U., n. 15177 del 2021; che secondo tale interpretazione la disposizione testé citata richiede, «quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di "inammissibilità del ricorso", nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore»; che, dunque, la procura speciale per il ricorso per cassazione per le materie regolate dal citato art. 35-bis «deve contenere in modo esplicito l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l'autenticità della firma del conferente»; che con ordinanza n. 17970 del 2021 questa Corte ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008, per come interpretato dalla citata sentenza resa a sezioni unite, per contrarietà agli artt. 3, 10, 24, 111 Cost., nonché per contrasto con l'art.117 Cost. in relazione alla direttiva 2013/32/UE con riferimento agli artt. 28 e 46 § 11, e con gli artt. 47 della Carta dei diritti UE, 18 e 19, §2 della medesima Carta, 6, 7, 13 e 14 della CEDU; che ai fini della definizione della lite, è di primario rilievo il contenuto della decisione del giudice delle leggi sollecitata con tale ordinanza di rimessione; che la trattazione del ricorso è dunque da rinviare fino alla pubblicazione della decisione della Corte costituzionale.

P.Q.M.

La Corte rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma il 22 settembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] te CORTE SI/[OSCURATO:PERSONA] Maria

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 16754/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale estesa in calce al ricorso - ricorrente contro Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro temporei 113 • hp, 91,45a, Av,), Gt». PgrOe donyi CANI gtt tor-V02,i,e5;i• intimato - rnatirk avverso il decreto n. 2180/2020 del Tribunale di Lecce depositato il 2 aprile 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 settembre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVATO che la procura speciale per la presentazione del ricorso per la cassazione di decreto emesso a definizione di procedimento di cui all'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, dal ricorrente conferita al difensore che l'atto ha sottoscritto: indica la data del rilascio (successiva a quella di deposito del decreto impugnato) di tale atto; non contiene alcuna espressione da cui risulti che il difensore abbia inteso certificare, oltre l'autenticità della sottoscrizione del conferente la procura, anche che tale data sia successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato; che tale procura speciale non appare conforme al precetto recato dall'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, per come interpretato da Cass. S.U., n. 15177 del 2021; che secondo tale interpretazione la disposizione testé citata richiede, «quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di "inammissibilità del ricorso", nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore»; che, dunque, la procura speciale per il ricorso per cassazione per le materie regolate dal citato art. 35-bis «deve contenere in modo esplicito l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l'autenticità della firma del conferente»; che con ordinanza n. 17970 del 2021 questa Corte ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008, per come interpretato dalla citata sentenza resa a sezioni unite, per contrarietà agli artt. 3, 10, 24, 111 Cost., nonché per contrasto con l'art.117 Cost. in relazione alla direttiva 2013/32/UE con riferimento agli artt. 28 e 46 § 11, e con gli artt. 47 della Carta dei diritti UE, 18 e 19, §2 della medesima Carta, 6, 7, 13 e 14 della CEDU; che ai fini della definizione della lite, è di primario rilievo il contenuto della decisione del giudice delle leggi sollecitata con tale ordinanza di rimessione; che la trattazione del ricorso è dunque da rinviare fino alla pubblicazione della decisione della Corte costituzionale. P.Q.M. La Corte rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo. Così deciso in Roma il 22 settembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] te CORTE SI/[OSCURATO:PERSONA] Maria
Decreto Cassazione n. 33435/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris