CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 37047/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2021 della Corte d'appello di Campobasso visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o rigettato; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la conferma della sentenza impugnata; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Campobasso confermava la sentenza del 15/03/2019 del Tribunale di Campobasso di condanna di [OSCURATO:PERSONA]Onofrio per diversi reati di truffa consistiti nel vendere, nella veste di operatore turistico, con artifici e raggiri, dei pacchetti di viaggio - di cui si faceva corrispondere dai clienti l'acconto e, talora, anche il saldo - senza poi fornire le correlative promesse prestazioni, così procurandosi un ingiusto profitto con corrispondente danno per i clienti. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Campobasso, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA]Onofrio, per il tramite del proprio difensore, affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione alla lett. b) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 640 cod. pen., e, in relazione alla lett. e) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., la carenza della motivazione della sentenza impugnata con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati di truffa. Il ricorrente rappresenta al riguardo che: a) la Corte d'appello di Campobasso ha erroneamente affermato che dagli atti del processo risultava che i corrispettivi della vendita dei pacchetti di viaggio erano stati da lui riscossi, «quale unico operatore», atteso che «non e[rano] emersi riscontri in merito al fatto che il D'Onofrio incassasse per sé le somme che gli venivano consegnate» e che «le emergenze processuali non consentivano di escludere che le somme percepite fossero poi state cedute a terzi o, comunque, transitate nel patrimonio della società»; b) la stessa Corte d'appello ha trascurato il fatto che dagli atti del processo risultava che le somme versate dalle clienti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano confluite su un conto corrente intestato al coimputato [OSCURATO:PERSONA] e che le somme versate dai clienti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano confluite su una carta K2 intestata alla coimputata [OSCURATO:PERSONA]Alessandro (coimputati che erano stati entrambi assolti in primo grado), fatto che «induceva a dubitare della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato in capo al D'Onofrio»; c) «[n]on vi erano elementi concreti [...], per escludere che il prevenuto agisse in totale buona fede percependo gli acconti per le prenotazioni senza essere a conoscenza che le stesse non sarebbero poi andate a buon fine», cioè «non vi [erano] elementi da cui desumere che il [D'Onofrio] sapesse già al momento della vendita dei pacchetti viaggio che la prestazione non sarebbe stata soddisfatta»; d) quanto all'affermazione della Corte d'appello secondo cui «non consta che sia stata data indicazione ai clienti [...] delle rilevanti difficoltà economiche» dell'agenzia di viaggi, «appare molto più plausibile che il D'Onofrio non fosse proprio a conoscenza di tali difficoltà non ricoprendo alcun ruolo nella gestione sociale. E ancora è ben possibile che egli abbia continuato ad operare formulando proposte effettive ai clienti nell'assoluta convinzione che le stesse sarebbero poi state evase dall'agenzia».2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione alla lett. b) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt. 157 e 161 cod. pen., e, in relazione alla lett. e) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., l'omessa motivazione della sentenza impugnata con riguardo alla propria richiesta di dichiarare l'estinzione per intervenuta prescrizione dei reati di cui al terzo, quarto e ottavo capo dell'imputazione. Dopo avere premesso che, quanto al reato di cui al terzo capo (commesso «nel settembre 2012»), la recidiva non era stata contestata e, quanto ai reati di cui al quarto e all'ottavo capo (commessi, rispettivamente, il «20.11.2012» e il «25.07.2013»), essa era stata contestata, rispettivamente, come «recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale ai sensi dell'art. 99 comma 4 CP» e come «recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale», e che la pena era stata determinata dal giudice di primo grado secondo il calcolo «pena base mesi 9 di reclusione ed C 600,00 di multa, aumentata a mesi 11 ed C 800,00 ex art. 81 c.p., aumentata ad anni 1 ed C 900,00 di multa ex art. 99 c.p.», «indicando, quindi, solo la dicitura relativa alla recidiva semplice» - sono citate, al riguardo, Sez. 5, n. 31821 del 28/09/2020 e Sez. 3, n. 43795 del 01/12/2016, dep. 2017) - «e [...] applicando l'aumento di pena per quest'ultima», il ricorrente conclude che «[p]er tale ragione i reati di cui ai capi 3), 4) ed 8) andavano dichiarati estinti per intervenuta prescrizione non incidendo la recidiva semplice sul termine prescrizionale». [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è inammissibile. La Corte d'appello di Campobasso ha ritenuto la responsabilità del D'Onofrio per i reati di truffa evidenziando come dagli atti del processo fosse emerso che: a) le trattative con i clienti, nella veste di operatore turistico, erano svolte solo dal D'onofrio, che gestiva in via di fatto l'agenzia di viaggi e che aveva provveduto a sottoscrivere i documenti contrattuali; b) lo stesso D'Onofrio aveva sottaciuto ai clienti le difficoltà economiche in cui versava l'agenzia di viaggi, per la quale, nel luglio del 2013, era stata presentata richiesta di concordato preventivo; c) i corrispettivi previsti dai contratti (l'acconto o, talora, anche il saldo) erano riscossi dal D'Onofrio, talvolta con modalità inconsuete, come per strada; d) dopo la stipula dei contratti e nel corso della fase di esecuzione di essi, i rapporti con i clienti erano tenuti sempre dal D'Onofrio, che manifestava agli stessi l'impossibilità di eseguire i viaggi prenotati o la non sostituibilità della destinazione e, comunque, la non restituzione delle somme a lui versate. Sulla base di tali elementi, la Corte d'appello di Campobasso concludeva nel senso della sussistenza dei reati di truffa, dovendosi ritenere comprovato che il D'Onofrio, facendo consapevolmente e deliberatamente apparire ai clienti la (insussistente) regolarità dell'intermediazione con i vettori e le strutture recettive e la fattibilità dei viaggi, li aveva indotti a stipulare i contratti, procurando, a sé o all'agenzia da lui gestita in via di fatto, l'ingiusto profitto costituito dai relativi corrispettivi, con corrispondente danno per i clienti. A fronte di tale motivazione della sentenza impugnata, che appare del tutto logica, il ricorrente si limita a indicare ragioni in fatto («non erano emersi riscontri in merito al fatto che il D'Onofrio incassasse per sé le somme che gli venivano consegnate»; dagli atti del processo risultava che le somme versate da due clienti erano confluite su conti correnti intestati a terzi) - senza, per di più, neppure richiamare gli atti processuali dai quali le stesse sarebbero emerse - o a rappresentare mere ipotesi alternative, e reputate più persuasive, rispetto a quelle ritenute in sentenza («[n]on vi erano elementi concreti [...], per escludere che il prevenuto agisse in totale buona fede percependo gli acconti per le prenotazioni senza essere a conoscenza che le stesse non sarebbero poi andate a buon fine»; «appare molto più plausibile che il D'Onofrio non fosse proprio a conoscenza [delle] difficoltà [economiche in cui versava l'agenzia]»), doglianze che non sono ammissibili in questa sede di legittimità. 2. Il secondo motivo è parzialmente fondato in relazione al reato di cui al terzo capo d'imputazione mentre non è fondato in relazione ai reati di cui ai capi quarto e ottavo dell'imputazione. 2.1. Quanto al reato di cui al capo terzo, posto che, come risulta dall'imputazione, con riguardo allo stesso non era stata contestata la recidiva, si deve rilevare che: a) ai sensi dell'art. 157, primo comma, cod. pen., il tempo necessario a prescrivere il reato di truffa è di sei anni; b) risultando l'esistenza di atti interruttivi, tale interruzione della prescrizione, a norma dell'art. 161, secondo comma, cod. pen., richiamato anche dall'art. 160, terzo comma, dello stesso codice, non può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, con la conseguenza che, nel caso di specie, tale tempo è di 7 anni e sei mesi; c) il corso di tale prescrizione è, peraltro, rimasto sospeso per sette mesi e 13 giorni in relazione alla sospensione del processo di primo grado dal 19 giugno 2015 al 2 febbraio 2016 per l'astensione del difensore dalle udienze; d) di conseguenza, poiché il reato di truffa di cui al terzo capo d'imputazione è stato commesso «nel settembre 2012», lo stesso si è prescritto il 14 ottobre 2020, cioè prima della sentenza di appello (che è del 18 febbraio 2021). 2.2. Quanto ai reati di cui al quarto e all'ottavo capo d'imputazione, si deve anzitutto reputare che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, in relazione agli stessi la Corte d'appello di Campobasso e, prima, la conforme sentenza del Tribunale di Campobasso abbiano ritenuto la ricorrenza della recidiva reiterata specifica e infraquinquennale. Anzitutto, si deve rilevare che, dal certificato del casellario giudiziale, il D'Onofrio risulta essere già stato condannato per: 1) furto continuato (reato commesso il 25 giugno 1993; sentenza divenuta irrevocabile il 15 dicembre 2000); 4,) insolvenza fraudolenta (reato commesso il 31 dicembre 2010; decreto penale divenuto esecutivo il 10 dicembre 2011); 3) insolvenza fraudolenta (reato commesso il 17 giugno 2013; decreto penale divenuto esecutivo il 25 gennaio 2018); 4) appropriazione indebita aggravata ex art. 94, quarto comma, seconda ipotesi cod. pen. (reato commesso nel dicembre 2013; sentenza divenuta irrevocabile il 29 novembre 2019). Ciò rilevato, si deve osservare che la menzionata aggravante a effetto speciale era stata contestata all'imputato in relazione sia al reato di cui al quarto capo d'imputazione («con la recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale ai sensi dell'art. 99 comma 4 CP») sia al reato di cui all'ottavo capo d'imputazione («[c]on la recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale per [il coimputato] D'[OSCURATO:PERSONA]»). Pertanto, si deve reputare che, col «riten[ere] la contestata recidiva», «ex art. 99 c.p.», il Tribunale di Campobasso abbia inteso ritenere la sussistenza della recidiva, appunto, contestata, cioè, come si è detto, della recidiva reiterata specifica e infraquinquennale. A tale proposito, non è pertinente il richiamo, operato dal ricorrente, a Sez. 5, n. 31821 del 28/09/2020, non massimata, e a Sez. 3, n. 43795 del 01/12/2017, dep. 2017, Rv. 270843-01, atteso che tali pronunce si riferiscono al caso in cui la recidiva era stata solo genericamente contestata, laddove, nel caso di specie, come si è visto, essa era stata specificamente contestata come recidiva reiterata specifica e infraquinquennale e, come tale, espressamente ritenuta dal giudice. Alla luce di ciò, il fatto che il Tribunale di Campobasso abbia operato, per la recidiva, sulla pena di 11 mesi di reclusione ed C 800,00 di multa, un aumento di due mesi di reclusione ed C 100,00 di multa non può indurre a reputare che lo stesso Tribunale abbia ritenuto la recidiva semplice, atteso che una tale conclusione contrasterebbe con l'espressa affermazione del giudice di merito di ritenere la sussistenza della recidiva contestata, cioè della recidiva reiterata specifica e infraquinquennale. Appurato che la sentenza impugnata, nel confermare quella di primo grado, ha ritenuto, in relazione ai reati dì cui ai capi quarto e ottavo dell'imputazione, la sussistenza della recidiva reiterata specifica e infraquinquennale, gli stessi reati non sono estinti per prescrizione. In proposito, si deve infatti rilevare che: a) ai sensi dell'art. 157, primo comma, cod. pen., il tempo necessario a prescrivere il reato di truffa è di sei anni; b) risultando l'esistenza di atti interruttivi, tale interruzione della prescrizione, a norma dell'art. 161, secondo comma, cod. pen., richiamato anche dall'art. 160, terzo comma, dello stesso codice, non può comportare, nei casi, come quelli di specie, di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen., l'aumento di più di due terzi del tempo necessario a prescrivere, con la conseguenza che, nel caso di specie, tale tempo è di 10 anni; c) il corso di tale prescrizione è, peraltro, rimasto sospeso per sette mesi e 13 giorni in relazione alla sospensione del processo di primo grado dal 19 giugno 2015 al 2 febbraio 2016 per l'astensione del difensore dalle udienze; d) di conseguenza, poiché i reati di truffa di cui al quarto e all'ottavo capo d'imputazione sono stati commessi, rispettivamente, il 20 novembre 2012 e il 25 luglio 2013, il termine di prescrizione degli stessi è, rispettivamente, il 3 luglio 2023 e 1'11 marzo 2024. 3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di truffa commesso «nel settembre 2012» perché lo stesso è estinto per prescrizione. Il ricorso deve essere invece dichiarato inammissibile nel resto, con rinvio alla più vicina Corte d'appello di Salerno per la sola rideterminazione della pena, dovendosi dichiarare irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Il giudice di rinvio dovrà rideterminare la pena escludendo quella già irrogata per il predetto reato estinto per prescrizione, operazione alla quale questa Corte non è in condizione di provvedere atteso che la sentenza del Tribunale di Campobasso, confermata dalla Corte d'appello di Campobasso, ha operato un complessivo aumento di pena per la continuazione, senza indicare l'aumento relativo a ciascuno dei reati satellite. Il ricorrente deve essere altresì condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che si liquidano in complessivi euro 3.510,00, oltre accessori di legge, per ciascuna di esse. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di truffa commesso «nel settembre 2012» perché è estinto per prescrizione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso con rinvio alla Corte d'appello di Salerno per la sola determinazione della pena, dichiarando irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese sostenute ne