CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2022
Cassazione n. 41424/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Milano rigettava l'istanza di affidamento in prova terapeutico, ex art. 94 d.P.R. 309 del 1990, avanzato da [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione dell'art. 94 d.P.R. 309 del 1990 e vizio di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Il rigetto dell'istanza di affidamento avanzata dal condannato non si fonda esclusivamente sulla durata della pena ancora da espiare, ma si ispira al principio di gradualità, che regola tutto il sistema del trattamento penitenziario, recependo l'impostazione del provvedimento provvisorio del Magistrato di Sorveglianza: in effetti, vengono valorizzati il recente ingresso in Istituto e la mancata ammissione a permessi premio e al lavoro all'esterno, segnalando inoltre l'epoca recente dei reati per i quali il ricorrente è stato condannato. Il ricorso, quindi, risulta manifestamente infondato e generico, eludendo il nucleo centrale della motivazione del provvedimento impugnato. 2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle (m spese processuali e tgxzerzyi della somma di euro 3.00 la Cassa delle Ammende. lì Così deciso il 22 settembre 2022 Il Consigliere estens