CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 febbraio 2022
Cassazione n. 08277/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16 febbraio 1960 avverso la sentenza emessa il 29 settembre 2020 dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nell'udienza del 9 febbraio 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 29 settembre 2020 la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il Tribunale della stessa città ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per più reati di truffa in continuazione. Avverso la sentenza della Corte d'appello l'imputato - tramite il suo difensore - ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la mancanza di motivazione in ordine al motivo nuovo, relativo al medesimo thema decidendum già devoluto al giudice dell'impugnazione con il motivo n. 2 dell'atto di appello principale, concernente la truffa ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Il ricorrente ha dedotto che la Corte d'appello non ha dato risposta ai rilievi espressi con i motivi nuovi, con cui, producendo anche documentazione, aveva rappresentato che in relazione alla truffa ai danni di [OSCURATO:PERSONA] vi era già stato un altro procedimento, conclusosi con sentenza di annullamento senza rinvio per estinzione del reato, per intervenuta remissione della querela. Deve rilevarsi che, secondo la costante lezione ermeneutica di questa Corte regolatrice, la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, dei quali i motivi ulteriori devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, anche per ragioni eventualmente non evidenziate, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti nei motivi originariamente proposti a norma dell'art. 581, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.. Ne consegue che sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali, a fondamento del petitum dei motivi principali, si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non sono consentiti i motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto petitum, introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione (Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012- dep. 2013, P.C. in proc. Platamone e altro, Rv. 25430101). Nel caso in esame, tuttavia, non opera siffatto limite della devoluzione, correlato ai capi e punti impugnati, perché trattasi, comunque, di una richiesta relativa ad un istituto, quello del divieto di bis in idem, applicabile anche in sede di esecuzione, ex art. 669 cod. proc. pen. A fronte del rilievo, specifico e rilevante, formulato nei motivi nuovi era onere della Corte territoriale fornire adeguata risposta. 2. Si impone dunque l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al reato di truffa in danno di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano, che accerterà se sussistono tutti i presupposti per l'invocata declaratoria di improcedibilità dell'azione penale e adotterà le conseguenziali determinazioni. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di truffa ai danni di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio. Così deciso in Roma, udienza del 9 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA] '