CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 21221/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orte di appello di Milanosentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Milano, in funzione di giudicedell’esecuzione, ha rigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso ilprovvedimento del medesimo giudice del 26 settembre 2024, con cui era stata rigettata, inragione della ricorrenza della condizione ostativa di cui all’art. 172, settimo comma, cod.pen., l’istanza del Procuratore generale di declaratoria di estinzione per prescrizione dellapena di anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro 20.000,00 di multa, irrogata consentenza del 14 novembre 2012, irrevocabile il 2 aprile 2014.Preso atto della deduzione difensiva secondo cui in relazione alla predetta pena eraintervenuta, giusta ordinanza emessa de plano il 16 settembre 2024 su istanza delcondannato dalla medesima Corte in diversa composizione, declaratoria di estinzione, ilGiudice dell’esecuzione ha osservato che tale ultimo provvedimento non era divenutoirrevocabile, non essendo stato notificato al condannato e non essendovi prova della notificaal Procuratore generale; ha evidenziato in ogni caso che la questione in ordine all’efficaciapreclusiva della recidiva, non avendo costituito oggetto, neppure implicito, della decisionedel 16 settembre 2024, non era coperta dal cosiddetto “giudicato esecutivo”, che non siestende a tutte le questioni deducibili ma solo a quelle dedotte ed effettivamente decise.2. Avverso l’ordinanza il difensore dell’interessato ha proposto ricorso per cassazione,articolando un unico motivo di censura, con cui ha eccepito violazione di legge e vizio dimotivazione.Premesso che l’ordinanza del 16 settembre 2024 era stata notificata al difensoredomiciliatario del condannato, ha evidenziato che il Procuratore generale era stato resoedotto del predetto provvedimento nel corso del procedimento di opposizione, esprimendocomunque parere favorevole alla declaratoria di estinzione della pena, con conseguenteirrevocabilità della più risalente ordinanza.Ha lamentato la violazione del divieto del bis in idem, deducendo che la Corte diappello di Milano aveva consumato il potere decisorio emettendo il primo provvedimento,con cui aveva dichiarato l’estinzione della pena, previa valutazione implicita dell’assenza dicondizioni ostative.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non merita accoglimento.2. Il condannato non contesta la ricorrenza della condizione ostativa di cui all’art. 172,settimo comma, cod. pen., ma deduce che il giudice dell’esecuzione era vincolato dallapregressa declaratoria di estinzione della pena pronunciata con provvedimento del 16settembre 2024 su istanza dell’interessato. Sul tema questa Corte ha avuto modo di affermare che il divieto di un secondo giudizio,sancito dall'art. 649 cod. proc. pen., esprime un principio generale dell’ordinamentoapplicabile anche nella fase esecutiva e alle ordinanze pronunciate dal giudicedell'esecuzione (cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 1285 del 20/11/2008, dep. 2009, Linfeng, Rv.242750; Sez. 1, n. 45556 del 15/09/2015, Turchetti, Rv. 265234;Sez. 5, n. 34324 del07/10/2020, Regano, Rv. 280033), ma il divieto di un "secondo giudizio" presuppone un“primo giudizio” che sia già divenuto definitivo.Espressione del principio del ne bis in idem è l’art. 669 cod. proc. pen., ritenutoapplicabile anche ai provvedimenti, tra loro inconciliabili, adottati dal giudice dell'esecuzionenei confronti del medesimo condannato e con il medesimo oggetto (Sez. 1, n. 26031 del05/07/2005, Celli, Rv. 231932; Sez. 1, n. 28581 del 26/06/2008, Gasparro, Rv. 240482; Sez.1, n. 14823 del 03/02/2009, Fusco, Rv. 243737; Sez. 5, n. 18318 del 04/04/2019, Pmp., Rv.275917), destinato a risolvere il conflitto fra provvedimenti già tutti divenuti definitivi e non ilconflitto tra provvedimenti che, come nel caso in esame, non sono ancora divenuti tali.Il ricorrente deduce l’irrevocabilità dell’ordinanza del 16 settembre 2024, prospettandoche il provvedimento era stato regolarmente notificato all’interessato presso il difensoredomiciliatario, mentre il Procuratore generale era stato “notiziato” dell’emissione con lafissazione dell’udienza nel procedimento di opposizione.Ora, ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. l’ordinanza emessa de plano dalgiudice dell’esecuzione è comunicata alle parti che, a pena di decadenza, nel termine diquindici giorni possono proporre opposizione.In presenza di un preciso adempimento comunicativo prescritto dal codice di rito, dallacui attuazione decorre il termine per l’opposizione, non può attribuirsi rilievo a una genericaconoscenza aliunde acquisita.Il termine per l'impugnazione da parte del pubblico ministero decorre dalla conoscenzalegale del provvedimento impugnabile e del suo contenuto, conseguente alla suacomunicazione effettuata dalla cancelleria, nella forma dell'avviso di deposito, ai sensidell'art. 128 cod. proc. pen., o integralmente ai sensi dell'art. 153 cod. proc. pen., ovverodalla effettiva conoscenza del provvedimento e del suo contenuto risultante dalla relativadel 19/07/2017, Occhiuto, Rv. 271394).Nella delineata prospettiva, non dispiega rilevanza, in ordine alla determinazione deldies a quo di decorrenza del termine dell'impugnazione, l’eventuale conoscenza di fatto delprovvedimento, essendo, per contro, necessario accertare la conoscenza legale, comunquedocumentata, poiché, implicando questa l'effettiva cognizione dell'integrale contenutodell'atto, è la sola idonea a determinare l'utile decorso del tempo necessario allaformulazione dell'atto di impugnazione.Non risultando la rituale comunicazione all’Ufficio del pubblico ministero o la pienaconoscenza nei termini esposti dell’ordinanza del 16 settembre 2024, il provvedimento inquestione non può ritenersi irrevocabile, in quanto tuttora soggetto ad impugnazione.Se è vero che la giurisprudenza, come evidenziato dal ricorrente, ha ritenuto applicabilel’istituto della preclusione anche ai procedimenti in corso, in caso di consumazione delpotere di azione già esercitato dallo stesso soggetto processuale nei confronti della stessapersona per il medesimo fatto (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231800), non sipuò fare a meno di rilevare come nella fattispecie in esame si sia in presenza di decisioniemesse in procedimenti attivati su iniziativa di soggetti processuali diversi (il difensore e ilpubblico ministero), senza trascurare che, in materia di esecuzione, come correttamenterimarcato dalla Corte di appello, la preclusione che impedisce una nuova pronuncia sulmedesimo "petitum" opera esclusivamente per le questioni che sono state dedotte edeffettivamente decise, e non anche per le questioni meramente deducibili, ovvero proponibilima non dedotte o non valutate, neppure implicitamente, nella precedente decisione (cfr., trale altre, Sez. 1, n. 36547 del 18/09/2025, Sorgente, Rv. 288873), atteso il limitato effetto“autoconservativo” dell’accertamento contenuto nei provvedimenti del giudicedell’esecuzione, tendenzialmente emessi rebus sic stantibus (cfr., in parte motiva, Sez. U., n.18288 del 21/01/2010, Beschi, Rv. 246651).Ne consegue, in punto di sussistenza del dedotto bis in idem, che, in disparte la nondefinitività dell’ordinanza del 16 settembre 2024, non risulta adeguatamente confutata a curadel ricorrente l’argomentazione ulteriore del giudice di merito secondo cui la questione circal’efficacia preclusiva della recidiva non era stata vagliata, neppure implicitamente, dal primogiudice dell’esecuzione, né prospettata nel relativo procedimento.3. Al rigetto dell’impugnazione segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condannadel ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 10/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]