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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 ottobre 2022

Cassazione n. 36713/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; f- let-t-874segtite le -Go-infusioni del [OSCURATO:PERSONA]-0 ICA ti q L n,(2.1-0 di-t.

IP kW") Vaji [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa in data 12 ottobre 2022 la Corte di Assise di Appello di Bari ha confermato la decisione emessa in primo grado dalla Corte di Assise di Foggia, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cessazione, con atto personale, [OSCURATO:PERSONA].

3. Sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono posteriori al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n.103 del 2017, con cui si è esclusa la facolta dell' imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod.proc.pen.; Sez.

U. 21.12.2017, Aiello).

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610 comma 5bis cod.proc.pen., introdotto dalla medesima legge n.103 del 2017.

Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila .

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; f- let-t-874segtite le -Go-infusioni del [OSCURATO:PERSONA]-0 ICA ti q L n,(2.1-0 di-t. IP kW") Vaji [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 12 ottobre 2022 la Corte di Assise di Appello di Bari ha confermato la decisione emessa in primo grado dalla Corte di Assise di Foggia, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cessazione, con atto personale, [OSCURATO:PERSONA]. 3. Sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono posteriori al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n.103 del 2017, con cui si è esclusa la facolta dell' imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod.proc.pen.; Sez. U. 21.12.2017, Aiello). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610 comma 5bis cod.proc.pen., introdotto dalla medesima legge n.103 del 2017. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila . P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle
Sentenza Cassazione n. 36713/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris