CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04312/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, lamentando il mancato riconoscimento dell'ipotesi della lieve entità, ed avendo il giudice erroneamente qualificato il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 1, D.P.R. 309/1990. Considerato che la censura è manifestamente infondata. La Corte d'appello ha infatti evidenziato la significatività del dato ponderale, trattandosi di un quantitativo di 95,38 di cocaina, di buona qualità, da cui erano ricavabili 310 dosi medie, e inoltre ha considerato che il ricorrente, nel corso della fuga, si è disfatto di altra sostanza stupefacente lanciandola all'esterno del finestrino dell'auto da lui condotta. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dato quindi desumere una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico degli stessi, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali, dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul piano giuridico. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2022.