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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04625/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Forlì del 1 luglio 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e Antonietta E Naccah per più reati di furto aggravato, indebito utilizzo di carte di credito, sostituzione di pesona e di [OSCURATO:PERSONA] per un reato di furto aggravato e li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia; - che i ricorsi dei tre imputati, che lamentano la mera apparenza della motivazione della sentenza impugnata, sono inammissibili in quanto estremamente generici; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Forlì del 1 luglio 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e Antonietta E Naccah per più reati di furto aggravato, indebito utilizzo di carte di credito, sostituzione di pesona e di [OSCURATO:PERSONA] per un reato di furto aggravato e li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia; - che i ricorsi dei tre imputati, che lamentano la mera apparenza della motivazione della sentenza impugnata, sono inammissibili in quanto estremamente generici; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 04625/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris