CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 maggio 2026
Cassazione n. 24894/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte di appello di CataniaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni rassegnate in data 07/05/2026 dal [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catania ha confermato lacondanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di bancarotta fraudolentadocumentale, commesso nella qualità di amministratore e, successivamente, diliquidatore della “MATA” S.r.l., dichiarata fallita il 3 dicembre 2015, sottraendo ooccultando ovvero omettendo di tenere le scritture contabili, in particolare nonconsegnando il libro dei soci, i verbali assembleari e del consiglio diamministrazione, i partitari e la documentazione a supporto delle registrazioni,così impedendo la ricostruzione della movimentazione degli affari e della situazionepatrimoniale della società.La Corte territoriale ha ritenuto che l’istruttoria dibattimentale avessedimostrato l’omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili, dapprima in formaparziale e, successivamente, totale, nonostante la fase di liquidazione nonesonerasse il liquidatore dagli obblighi contabili, con conseguente impossibilità diricostruire le vicende gestionali e patrimoniali della società fallita. In particolare, èstata valorizzata l’impossibilità di accertare le ragioni dello stralcio, alla data del31 dicembre 2013, di consistenti crediti societari, per un importo complessivosuperiore ad euro 800.000,00, circostanza reputata sintomatica dell’ostacolo allaricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.In tale prospettiva, la Corte di appello ha ritenuto integrato l’elementosoggettivo della bancarotta fraudolenta documentale, alternativamente contestatasia nella forma generica di cui all’art. 216, primo comma, n. 2, ultima parte, leggefall. sia nella forma specifica di cui all’art. 216, primo comma, n. 2, prima parte,legge fall. Elemento soggettivo desunto dalla complessiva ricostruzione dellavicenda e dalle modalità della condotta, stimate tali da comprovare come l’omessatenuta o la sottrazione della documentazione contabile fossero funzionali,quantomeno, al consapevole impedimento delle operazioni ricostruttive e, altresì,potenzialmente finalizzate a recare pregiudizio ai creditori.È stata, pertanto, disattesa la richiesta assolutoria fondata sull’asseritacompletezza delle scritture contabili e sulla brevità del periodo di gestionedell’imputata, nonché respinta la domanda subordinata di riqualificazione del fattoalla stregua del delitto di bancarotta semplice documentale, essendosi evidenziatocome sussistesse l’elemento soggettivo richiesto per la più grave fattispecie avutoriguardo alle circostanze concrete della condotta.2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo deldifensore, [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi.- Con il primo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 216, primo comma,n. 2, legge fall. e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta impossibilità diricostruire il patrimonio e il movimento degli affari.Ha dedotto che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare leemergenze istruttorie e, in particolare, le dichiarazioni della consulente contabiledel fallimento, la quale aveva riferito che le scritture contabili erano relativamentecomplete e le operazioni di rettifica avevano consentito di rendere il bilancioconforme al vero, di modo che si sarebbe dovuto prendere atto addiritturadell’assenza dell’elemento oggettivo della fattispecie, mancando un effettivoostacolo alla ricostruzione delle vicende societarie.- Con il secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 216 e 217legge fall. e il vizio di motivazione con riferimento al diniego di riqualificazione delfatto alla stregua del delitto di bancarotta semplice documentale.Ha eccepito che la motivazione rassegnata nella sentenza impugnato in puntodi elemento psicologico della condotta tenuta sarebbe del tutto apodittica, perchénon avrebbe indicato le circostanze concrete dalle quali il dolo di impedimentodella ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari sarebbe statodesunto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile.1. Il primo motivo è generico e non consentito in questa sede.Tramite la denuncia del travisamento di un frammento di una singola provadichiarativa, segnatamente, quella desunta dalle dichiarazioni della DottoressaPino, consulente del fallimento, della quale, peraltro, non è neppure lumeggiata ladecisività, come, invece, imposto dalla costante giurisprudenza di questa Corte(Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 – 01; Sez. 6, n. 45036 del02/12/2010, Damiano, Rv. 249035 – 01), la ricorrente pretende di mettere indiscussione la duplice conforme affermazione di sua responsabilità per il delitto dibancarotta fraudolenta documentale ascrittogli.Affermazione di responsabilità che appare, invero, fondata non solo anche sualtre dichiarazioni della stessa consulente (cfr. pag. 4 della sentenza di primogrado), ma soprattutto su quelle del curatore fallimentare e di ufficiali di poliziagiudiziaria (cfr. pag. 3 della sentenza di primo grado e pag. 4 della sentenza diappello), tutte convergenti sul dato che la documentazione in possesso dell’ufficiofallimentare non aveva consentito di verificare la corrispondenza tra i fatti digestione e le scritture contabili obbligatorie, almeno con riferimento al periodo 31dicembre 2013 – 4 dicembre 2015, in cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva rivestito il ruolo diamministratrice e di liquidatrice della fallita “MATA” S.r.l.2. Il secondo motivo è generico.La doglianza di motivazione apparente sul dolo richiesto per l’integrazionedella fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale di cui alla seconda partedell’art. 216, primo comma, n. 2 legge fall. – sulla quale sembrano appuntarsi irilievi della ricorrente, protesi ad evidenziare come le omissioni contabili che lesono state contestate siano state dovute a colpa e non alla coscienza e volontà diimpedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della societàfallita – è frutto di mancato, integrale, confronto con l’impianto argomentativodella sentenza impugnata nel suo complesso considerata.Il riferimento alle «circostanze concrete della condotta», utilizzato comestrumento argomentativo per giustificare il diniego di riqualificazione del fatto allastregua del delitto di bancarotta semplice documentale di cui all’art. 217 leggefall., deve essere letto alla luce di quanto già precedentemente esposto nellasentenza impugnata (che, infatti, si è esplicitamente riferita a «quanto sopradetto», cfr. pag. 5, punto 2) per dar conto della sussistenza dell’elementosoggettivo richiesto per l’integrazione dell’una o dell’altra delle fattispecie dibancarotta fraudolenta documentale, alternativamente, contestate.Dunque, il censurato diniego di riqualificazione del fatto ha trovato congruaspiegazione nei passaggi motivazionali della sentenza impugnata tramite i quali siè evidenziato come l’incompletezza delle scritture non solo non aveva resopossibile verificare i fatti di gestione del periodo d’interesse, ma soprattutto nonaveva consentito di «ricostruire le motivazioni dell’improvviso stralcio, in data 31dicembre 2013, con contestuale rilevazione di perdite di pari importo sul conto“sopravvenienze passive”, dei crediti societari per complessivi euro 809.877,00 dicui complessivi euro 748.593,67 “crediti verso clienti”». Vuoto ricostruttivo,questo, plausibilmente ritenuto indice significativo della coscienza e volontàdell’amministratrice, e, poi, liquidatrice della società fallita, di, quantomeno,ostacolare l’accertamento delle sorti di una così «importante componentedell’attivo patrimoniale», considerato, oltretutto, che «I bilanci di “MATA”, quantomeno quelli relativi al periodo 2011/2013, apparivano inattendibili, risultandoevidente la violazione da parte degli amministratori tempo per tempo in caricadell’obbligo di redigerli in modo veritiero e corretto» e «non essendo sufficiente ilmero fatto che si trattasse eventualmente di annotazioni di “rettifica” di situazionipregresse, permanendo, comunque, l’assoluta oscurità delle motivazioni delmancato recupero dei crediti e del loro stralcio» (cfr., punto 1, del “[OSCURATO:PERSONA] indiritto”).3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, pertanto, lacondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 17/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIrene [OSCURATO:PERSONA]