CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04248/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Letta la requisitoria scritta dell'Avvocato generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Palermo ha dichiarato inammissibili gli appelli proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale, all'esito del giudizio abbreviato, il Tribunale di Palermo li aveva dichiarati responsabili del reato di tentato furto in concorso e, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla circostanza aggravante del numero dei concorrenti e, per i due Cintura, alla recidiva reiterata (specifica per [OSCURATO:PERSONA], specifica e infraquinquennale per [OSCURATO:PERSONA]), li aveva condannati, con la riduzione per il rito, alla pena di mesi 4 di reclusione ed euro 200 di multa, il primo, e di mesi 8 di reclusione ed euro 30CI di multa, il secondo e il terzo. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Palermo hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con un unico atto e attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - inosservanza degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. e degli artt. 62, primo comma, n. 4), 62-bis e 69 cod. pen. e vizi di motivazione, in quanto l'atto di appello articolava tre specifici motivi e distinti motivi, riguardanti la sussistenza dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità (sul quale vi era un'omessa valutazione da parte della sentenza di primo grado), l'erronea valutazione in ordine al giudizio di comparazione delle circostanze e l'entità della pena. 3. Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - inosservanza dell'art. 581 cod. proc. pen., in quanto, lungi dall'esprimere un giudizio di inammissibilità, la Corte di appello ha anticipato un giudizio sulla manifesta infondatezza delle censure difensive, che, con riguardo al riconoscimento dell'art. 131-bis cod. pen. e al trattamento sanzionatorio, proponevano quesiti specifici, pertinenti al processo, alle risultanze dibattimentali e calibrate alla specificità della motivazione della sentenza di primo grado. 4. Con requisitoria scritta del 31/07/2021, l'Avvocato generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono fondati, nei termini di seguito indicati. 1.1. In limine, mette conto ribadire che, come affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direl:tamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). 2. Ciò premesso, la sentenza di primo grado aveva giustificato il diniego dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. richiamando il disvalore della condotta e il non modesto valore (stimato in 2 mila euro dal proprietario) e l'ingente quantità di beni (elementi di ponteggio) già caricati dagli imputati sull'autocarro, mentre, in ordine alla determinazione della pena, aveva fatto riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e, con riguardo ai due Cintura (pena base per il reato tentato, anni 1 di reclusione ed euro 450 di multa, ridotti alla pena finale per il rito), ai precedenti penali, mentre, con riferimento a Buscemi (pena base per il reato tentato, mesi 6 di reclusione ed euro 300 di multa, ridotti alla pena finale per il rito), alla sua incensuratezza. L'atto di appello nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] denunciava, con il primo motivo, l'erroneo diniego dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., deducendo che il riferimento al valore di 2 mila euro aveva carattere meramente indicativo (non corrispondendo a un accertamento valutativo specifico) e che doveva essere valorizzato il comportamento pienamente collaborativo dell'imputato, citando al riguardo una pronuncia di legittimità; con il secondo motivo, lamentava l'eccessività della pena e la mancanza di motivazione circa la determinazione della pena per un tentativo (per il quale il pubblico ministero aveva chiesto l'irrogazione della pena di mesi 4 di reclusione, corrispondente alla metà di quella inflitta). Gli atti di appello in favore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], di tenore argomentativo largamente analogo (pur non identico), lamentavano la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4) cod. pen. (deducendo la minima rilevanza del danno individuabile sulla base di un giudizio ipotetico), chiedevano il riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione nel minimo della pena irrogata, censurando la motivazione che non dava conto dei criteri legali a fondamento della decisione. 3. Nei termini in sintesi indicati, i ricorsi devono essere accolti. 3.1. L'appello in favore di [OSCURATO:PERSONA] risulta del tutto specifico fin dal primo motivo, posto che si confrontava puntualmente in termini critici con la valutazione del giudice di primo grado„ valorizzando il dato relativo al comportamento processuale dell'imputato; le doglianze si confrontavano dunque in modo specifico con le argomentazioni della sentenza di primo grado, mentre coglie nel segno il ricorso quando stigmatizza la pronuncia di inammissibilità in quanto fondata, in realtà, su una valutazione di manifesta infondatezza dell'appello; valutazione, questa, resa, del resto, evidente dalla motivazione della Corte distrettuale lì dove sottolinea che il giudice di primo grado aveva ben motivato il diniego dell'applicazione della causa di non punibilità. 3.2. Anche l'appello in favore di [OSCURATO:PERSONA] non merita il giudizio di inammissibilità formulato dalla Corte palermitana, in quanto il sensibile allontanamento della determinazione della pena dal minimo edittale (e dalle stesse conclusioni del pubblico ministero) ha trovato giustificazione, nella sentenza di primo grado, attraverso il generico richiamo ai parametri commisurativi di cui all'art. 133 cod. pen. e ai precedenti dell'imputato, sicché deve ritenersi specifica - al di là della sua fondatezza o meno - la censura incentrata sulla mancata indicazione dei criteri legali di determinazione della pena. Quanto meno in parte qua, anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il giudizio della sentenza impugnata sovrappone al vaglio di ammissibilità una valutazione sostanzialmente di (manifesta) infondatezza. 3.3. Del pari fondato è il ricorso nell'interesse di Buscemi, il cui appello, lì dove invocava un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'unica aggravante ritenuta (il numero dei concorrenti), era senz'altro specifico a fronte della motivazione della sentenza di primo grado (che assimilava, senza argomentare puntualmente al riguardo, la posizione dell'imputato a quella dei due coimputati nei cui confronti - data l'applicazione della recidiva reiterata - il giudizio di prevalenza era precluso ex lege). Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnat