CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 14299/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia del 23/10/2020 che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato non doversi procedere per il reato di truffa di cui al capo b), confermando la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per truffa, ricettazione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni. 1.1 Al riguardo il difensore reitera l'eccezione di improcedibilità per mancanza della querela relativamente alla truffa di cui al capo c), che avrebbe potuto essere presentata solo dal legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], al quale era stato consegnato l'assegno tratto sul conto corrente già estinto che era stato acceso presso la banca dalla Filotech, ma non da [OSCURATO:PERSONA], titolare della Filotech stessa, unico soggetto ad avere sporto querela; il difensore osserva inoltre che la sentenza di condanna si basava soltanto sulle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che erano state smentite da prova documentale, e che la Corte di appello aveva ritenuto che nella testimonianza "de relato" (dunque posta a fondamento della responsabilità penale in piena violazione dell'art. 194 cod.proc.pen.) fossero descritti tutti gli elementi essenziali della fattispecie di truffa, malgrado dall'istruttoria dibattimentale non fosse emerso quale era stata la condotta posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] per raggirare la persona offesa. 1.2 In relazione al reato di ricettazione di cui al capo d), il difensore rileva che la Corte di appello aveva confermato la sentenza di condanna, forse in quanto nel capo di imputazione si contestava a [OSCURATO:PERSONA] di aver incassato la somma dell'assegno ivi indicato, circostanza smentita dal testimone stesso; inoltre, la Corte di appello aveva ritenuto che la tesi difensiva di [OSCURATO:PERSONA] secondo cui egli non avrebbe sospettato della provenienza illecita dell'assegno in quanto lo stesso poteva essergli stato dato dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] (assolto) fosse meramente ipotetica e priva di supporto probatorio, malgrado [OSCURATO:PERSONA] non avesse mai riferito tale circostanza; era poi errato il riferimento al silenzio serbato dall'imputato, che aveva semplicemente esercitato un proprio diritto ed era emerso che [OSCURATO:PERSONA] deteneva gli assegni in forza di un contratto tra egli e Shala, per cui nulla poteva sapere [OSCURATO:PERSONA] della provenienza illecita degli assegni. 1.3 II difensore lamenta che erroneamente non era stata accolta la richiesta, formulata anche dalla pubblica accusa, di derubricare il reato di cui al capo E) da ricettazione in furto, posto che dall'istruttoria dibattimentale era emerso che, come scritto anche dal giudice di primo grado "verosimilmente fu il [OSCURATO:PERSONA] a prendergli gli assegni dall'autovettura e a porli all'incasso.1.4 Relativamente al capo di imputazione F) (art.393 cod.pen.), il difensore reitera l'eccezione di inattendibilità della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], aggiungendo che lo stesso risultava imputato in un procedimento penale presso il Tribunale di Bergamo ai sensi dell'art. 483 cod.pen. per avere falsamente denunciato di aver smarrito una propria poste pay, ed in concorso con [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 640 cod.pen. 1.5 Il difensore ritiene che al ricorrente siano concedibili le attenuanti generiche, da ritenere prevalenti o quanto meno equivalenti rispetto alla contestata recidiva 1.6 Il difensore lamenta che la Corte di appello si era ingiustamente discostata dalla pena base minima edittale consentita dalla legge. 2. Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; il difensore depositava conclusioni scritte, insistendo per l'accoglimento del ricorso- [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Preliminarmente si deve rilevare che i motivi di ricorso sono meramente reiterativi di quelli proposti in appello, tutti redatti con la tecnica del copia-incolla (tranne, in parte, il motivo di cui al punto 1.2.), per cui sono inammissibili per genericità: secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002 Ud. (dep. 24/04/2002), Rv. 221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013 Ud. (dep. 08/08/2013), Rv. 256133), è infatti inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti. Si è, infatti, esattamente osservato che "La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta" (in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584).Nel caso in esame, il ricorso non si confronta con la motivazione della Corte di appello, che ha evidenziato che: motivo 1.1. [OSCURATO:PERSONA] aveva subìto un danno dalla condotta di [OSCURATO:PERSONA] ed era quindi legittimato alla proposizione della querela, visto che l'assegno era stato protestato ed il nominativo di Shala era stato inserito nella lista della centrale allarmi: come osservato nella motivazione della sentenza di questa Sezione n. 43910 del 04/10/2019, (Minnucci, Rv. 277712 - 01), al tradizionale insegnamento che individua la persona offesa del delitto di truffa, e quindi il titolare del diritto di presentare l'atto di querela, nel soggetto che abbia posto in esser l'atto di disposizione patrimoniale escludendo che la stessa qualità possa esser attribuita al soggetto tratto in inganno, diverso dal primo (Sez. 2, n. 10259 del 13/07/1993, Cerello, Rv. 195869), ha fatto seguito l'importante precisazione della giurisprudenza di legittimità che ha compreso tra i soggetti titolari del diritto di querela nell'ipotesi di truffa anche il "terzo danneggiato", intendendo con tale espressione colui che per effetto della condotta fraudolenta, pur senza aver subito una concreta diminuzione patrimoniale, abbia però subìto un danno dalla condotta dell'imputato. La Corte di appello ha anche fornito congrua motivazione sulla attendibilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (pag.8 e 9 sentenza impugnata); generiche e non consentite sono anche le doglianze riguardanti l'utilizzazione di dichiarazioni de relato, visto che lo stesso ricorrente non chiarisce quali siano tali dichiarazioni Motivo 1.2: [OSCURATO:PERSONA] ha utilizzato l'assegno indicato nel capo d) senza mai aver avuto alcun rapporto commerciale con la ditta Filotech, cui era intestato l'assegno, facendo intestare la fattura dei beni acquistati alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., a lui non riferibile, così cercando di dissimulare il reale beneficiario della fornitura; [OSCURATO:PERSONA], inoltre, non aveva mai riferito la circostanza che l'assegno gli fosse stato dato da [OSCURATO:PERSONA], tesi contraria agli accertamenti svolti nel giudizio di primo grado da cui emergeva che [OSCURATO:PERSONA], assolto in quanto non era riferibile a lui una appropriazione indebita del titolo, non poteva quindi averlo ceduto a [OSCURATO:PERSONA]; Motivo 1.3 la tesi secondo cui [OSCURATO:PERSONA] era autore del furto dell'assegno non era supportata dalle dichiarazioni di Fontanino, che non aveva visto [OSCURATO:PERSONA] sottrarre l'assegno e rimaneva quindi una mea supposizione, né dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]; Motivo 1.4. in relazione al reato di cui al capo e), la persona offesa Fontanino era pienamente attendibile (pag.11 sentenza Corte di appello); del tutto generica è poi la considerazione (proposta per la prima volta con il ricorso per cassazione) che Fontanino risulti imputato in un procedimento penale presso il Tribunale di Bergamo insieme a [OSCURATO:PERSONA], non essendo stato prodotto alcun documento a supporto e non essendo stato neppure affermato se vi sia un collegamento di qualche tipo tra i due procedimenti; Motivo 1.5: a fronte delle numerose condanne riportate, anche per fatti analoghi, nessun elemento positivo per la concessione delle attenuanti generiche era stato indicato dall'imputato; Motivo 1.6 la pena è stata contenuta nel minimo edittale 2. Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così