CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 16234/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14926/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo sito in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 22. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12 è domiciliata ex lege. resistente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. PIEMONTE 1029/2019, depositata in data 1° ottobre 2019. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 maggio 2025 dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Cartella di pagamento –IRES -2012 1. L’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. la cartella esattoriale n. 03720160007808868 su ruolo formato dall’Ufficio a seguito di liquidazione formale della dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2012, in conseguenza di comunicazione di irregolarità del modello unico per tale anno. 2. Avverso la cartella di pagamento, la società contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di [OSCURATO:PERSONA], la quale con sentenza n. 181/2017 rigettava il ricorso. 3. Contro tale sentenza proponeva appello il contribuente dinanzi alla C.t.r. del Piemonte. 4. La C.t.r. del Piemonte, con sentenza n. 1029/2019, depositata in data 1° ottobre 2019, riteneva infondato l’appello. Avverso la sentenza della C.t.r. del Piemonte, la contribuente propone ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo. L’Agenzia delle Entrate ha depositato nota scritta al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370, primo comma, cod. proc. civ.. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 9 maggio 2025. Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione di legge (violazione art. 2 commi 8 e 8 bis, d.P.r. 22 luglio 1998, 322), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.»), la società contribuente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. si è limitata a dichiarare la non emendabilità della originaria dichiarazione per il suo invio fuori termine nonché l’insussistenza di un obbligo in capo all’agenzia di formulare e notificare idoneo motivato avviso d’accertamento del credito disconosciuto. 2. Preliminarmente va dato atto che in data 22 settembre 2021, la società ricorrente – a mezzo di difensore costituito e munito anche della relativa facoltà - ha depositato atto formale di rinuncia al ricorso proposto, essendosi verificato, in data 14 dicembre 2020, l’effettivo perfezionamento della definizione ex art. 36 del d.l. n. 124/2019 tra la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e l’Agenzia delle Entrate; all’uopo ha documentato l’atto di accordo stragiudiziale dal quale si evince che “l’Ufficio procederà allo sgravio parziale della cartella di pagamento n. 03720160007808868 per l’importo (pari ad € 162.975,00 pari all’imposta versata dalla società in pendenza di giudizio) il quale corrisponde all’importo dovuto dalla società ai fini del perfezionamento della definizione agevolata determinata ai sensi dell’art. 36, comma 2, del d.l. 124/2019.”. 3. In conclusione va dichiarato estinto il giudizio. Nulla per le spese. In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante, Cass.14/12/2024, n. 32487; Cass. 8/01/2022, n. 1420). P.Q.M La Corte d