CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 marzo 2026
Cassazione n. 07550/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso 14306-2021 proposto da;[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocatoLORENZO SISTI;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:SOCIETA].) in persona dei legalirappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa2026 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];391 - controricorrente -e sul ricorso 15199-2021 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocatoLORENZO SISTI;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A.;- intimata -Numero registro generale 14306/2021avverso la sentenza n. 1134/2020 della CORTE D'APPELLO di Numero sezionale 391/2026Numero di raccolta generale 7550/2026MILANO, depositata il 19/02/2021 R.G.N. 1065/2019;Data pubblicazione 29/03/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 28/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con ricorso notificato il 17.5.2021, e qui depositatol’[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione,affidato a due motivi, avverso la sentenza della Corte d’appellodi Milano in epigrafe indicata.2. Resisteva l’intimata con controricorso.3. Con altro ricorso notificato sempre il 17.5.2021, madepositato il 3.6.2021, la Mirabelli ha proposto ricorso percassazione contro la medesima sentenza della Corte d’appellodi Milano.4. Entrambe le parti hanno depositato memoria.5. A seguito dell’ordinanza resa all’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA], veniva fissata la nuova adunanza camerale del28.1.2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente la Corte, all’esito dell’adunanzacamerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha disposto la riunione delprocedimento R.G.N. 15199/2021 a quello anteriormenteintrodotto R.G.N. 14306/2021, giusta l’art. 335 c.p.c.1.1. Trattasi, difatti, di ricorsi (di identico contenuto)proposti dalla medesima parte ricorrente nei confronti sempredi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. contro la stessa (indicata) “sentenza n.Numero registro generale 14306/2021Numero sezionale 391/20261134/2020 emessa dalla Corte d’Appello di Milano – SNeuzmieoron dei raccolta generale 7550/2026Data pubblicazione 29/03/2026Lavoro – a definizione della causa n. 1065 R.G. 2019, pubblicatail 19 febbraio 2021, non notificata”.2. Entrambi i ricorsi così riuniti devono essere dichiaratiimprocedibili.2.1. A termini dell’art. 369, comma secondo, n. 2), c.p.c.,“Insieme col ricorso” dev’essere depositata, “a pena diimprocedibilità”, “copia autentica della sentenza”.3. Ebbene, non solo nei due ricorsi per cassazione in esamela su indicata sentenza impugnata non figura tra gli atti edocumenti che la ricorrente dichiara di produrre (cfr. pagg. 14-15 di entrambi i ricorsi), ma una copia autentica della stessasentenza non risulta mai depositata, sia in forma cartacea chein forma digitale, men che meno in occasione dei rispettividepositi dei due ricorsi per cassazione.4. Per completezza, osserva il Collegio che nella nota dideposito datata 7 giugno 2021 una “sentenza di secondo grado”è indicata sub lett. h) della documentazione che si dà perdepositata, ma non risulta di fatto depositata.Nell’ambito di una produzione eseguita il 3.6.2021 la difesadella ricorrente ha prodotto un’attestazione di conformità della“copia informatica della sentenza telematica n. 1134/2020”, matrattasi appunto del deposito solo di un’attestazione, nonaccompagnata dal deposito della ridetta sentenza.5. Sempre per completezza, mette conto aggiungere cheneppure risulta che la controricorrente abbia prodotto in questasede una copia (anche non autentica) dell’impugnata sentenza,Numero registro generale 14306/2021Numero sezionale 391/2026né quest’ultima è contenuta nel fascicolo trasmessoN udmearoll dai raccolta generale 7550/2026Data pubblicazione 29/03/2026Cancelleria del giudice a quo.6. [OSCURATO:PERSONA] di questa Sezione, con ordinanza resaall’esito dell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva “rilevatoche dagli atti attualmente a disposizione non risulta depositatacopia autentica della sentenza impugnata”, ed aveva mandato“alla Cancelleria della Sezione di verificare, anche presso laCancelleria Centrale della Corte, se detta sentenza sia statadepositata, come indicato nella nota di deposito del difensoredella ricorrente, depositata il 07.06.2021”.6.1. Tuttavia, anche in base alle verifiche così disposte epoi eseguite è risultato confermato dagli Uffici interessati pressoquesta Corte “il mancato deposito del provvedimentoimpugnato e la mancanza di depositi bloccati nel sistema” (v. ariguardo le e.mail in atti).7. Di conseguenza, è inevitabile la declaratoriad’improcedibilità di ambedue i ricorsi.8. La ricorrente, in quanto soccombente in rito, dev’esserecondannata al pagamento, in favore della controricorrente,delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,ove dovuto.Numero registro generale 14306/2021Numero sezionale 391/2026Numero di raccolta generale 7550/2026Data pubblicazione 29/03/2026AULA 'A'OggettoL A C O R T E S U P R E MA D I C A S S A Z I O N E Ricorso percassazioneSEZIONE LAVOROimprocedibilitàComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:R.G.N. 14306/2021Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - R.G.N. 15199/2021Cron.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Rep.Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA]Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Rel. Consigliere -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 14306-2021 proposto da;[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocatoLORENZO SISTI;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:SOCIETA].) in persona dei legalirappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa2026 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];391 - controricorrente -e sul ricorso 15199-2021 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocatoLORENZO SISTI;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A.;- intimata -Numero registro generale 14306/2021avverso la sentenza n. 1134/2020 della CORTE D'APPELLO di Numero sezionale 391/2026Numero di raccolta generale 7550/2026MILANO, depositata il 19/02/2021 R.G.N. 1065/2019;Data pubblicazione 29/03/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 28/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con ricorso notificato il 17.5.2021, e qui depositatol’[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione,affidato a due motivi, avverso la sentenza della Corte d’appellodi Milano in epigrafe indicata.2. Resisteva l’intimata con controricorso.3. Con altro ricorso notificato sempre il 17.5.2021, madepositato il 3.6.2021, la Mirabelli ha proposto ricorso percassazione contro la medesima sentenza della Corte d’appellodi Milano.4. Entrambe le parti hanno depositato memoria.5. A seguito dell’ordinanza resa all’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA], veniva fissata la nuova adunanza camerale del28.1.2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente la Corte, all’esito dell’adunanzacamerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha disposto la riunione delprocedimento R.G.N. 15199/2021 a quello anteriormenteintrodotto R.G.N. 14306/2021, giusta l’art. 335 c.p.c.1.1. Trattasi, difatti, di ricorsi (di identico contenuto)proposti dalla medesima parte ricorrente nei confronti sempredi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. contro la stessa (indicata) “sentenza n.Numero registro generale 14306/2021Numero sezionale 391/20261134/2020 emessa dalla Corte d’Appello di Milano – SNeuzmieoron dei raccolta generale 7550/2026Data pubblicazione 29/03/2026Lavoro – a definizione della causa n. 1065 R.G. 2019, pubblicatail 19 febbraio 2021, non notificata”.2. Entrambi i ricorsi così riuniti devono essere dichiaratiimprocedibili.2.1. A termini dell’art. 369, comma secondo, n. 2), c.p.c.,“Insieme col ricorso” dev’essere depositata, “a pena diimprocedibilità”, “copia autentica della sentenza”.3. Ebbene, non solo nei due ricorsi per cassazione in esamela su indicata sentenza impugnata non figura tra gli atti edocumenti che la ricorrente dichiara di produrre (cfr. pagg. 14-15 di entrambi i ricorsi), ma una copia autentica della stessasentenza non risulta mai depositata, sia in forma cartacea chein forma digitale, men che meno in occasione dei rispettividepositi dei due ricorsi per cassazione.4. Per completezza, osserva il Collegio che nella nota dideposito datata 7 giugno 2021 una “sentenza di secondo grado”è indicata sub lett. h) della documentazione che si dà perdepositata, ma non risulta di fatto depositata.Nell’ambito di una produzione eseguita il 3.6.2021 la difesadella ricorrente ha prodotto un’attestazione di conformità della“copia informatica della sentenza telematica n. 1134/2020”, matrattasi appunto del deposito solo di un’attestazione, nonaccompagnata dal deposito della ridetta sentenza.5. Sempre per completezza, mette conto aggiungere cheneppure risulta che la controricorrente abbia prodotto in questasede una copia (anche non autentica) dell’impugnata sentenza,Numero registro generale 14306/2021Numero sezionale 391/2026né quest’ultima è contenuta nel fascicolo trasmessoN udmearoll dai raccolta generale 7550/2026Data pubblicazione 29/03/2026Cancelleria del giudice a quo.6. [OSCURATO:PERSONA] di questa Sezione, con ordinanza resaall’esito dell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva “rilevatoche dagli atti attualmente a disposizione non risulta depositatacopia autentica della sentenza impugnata”, ed aveva mandato“alla Cancelleria della Sezione di verificare, anche presso laCancelleria Centrale della Corte, se detta sentenza sia statadepositata, come indicato nella nota di deposito del difensoredella ricorrente, depositata il 07.06.2021”.6.1. Tuttavia, anche in base alle verifiche così disposte epoi eseguite è risultato confermato dagli Uffici interessati pressoquesta Corte “il mancato deposito del provvedimentoimpugnato e la mancanza di depositi bloccati nel sistema” (v. ariguardo le e.mail in atti).7. Di conseguenza, è inevitabile la declaratoriad’improcedibilità di ambedue i ricorsi.8. La ricorrente, in quanto soccombente in rito, dev’esserecondannata al pagamento, in favore della controricorrente,delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,ove dovuto. P.Q.MLa Corte – riunito previamente a questo procedimento ilprocedimento di cui al ricorso R.G.N. 15199/2021 - dichiaraimprocedibili i ricorsi. Condanna la ricorrente al pagamento infavore della controricorrente delle spese del giudizio diNumero registro generale 14306/2021legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 4.500,00 Numero sezionale 391/2026Numero di raccolta generale 7550/2026per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delleData pubblicazione 29/03/2026spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per i ricorsi,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 28 gennaio2026.La PresidenteCarla PonterioP.Q.MLa Corte – riunito previamente a questo procedimento ilprocedimento di cui al ricorso R.G.N. 15199/2021 - dichiaraimprocedibili i ricorsi. Condanna la ricorrente al pagamento infavore della controricorrente delle spese del giudizio diNumero registro generale 14306/2021legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 4.500,00 Numero sezionale 391/2026Numero di raccolta generale 7550/2026per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delleData pubblicazione 29/03/2026spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per i ricorsi,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 28 gennaio2026.La PresidenteCarla Ponterio