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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 01696/2022

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 09/06/2020 dalla Corte d'Appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale M. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Bari ha parzialmente riformato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa con rito abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Foggia, in data 17/07/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ANTONICIELLO Matteo e MISURIELLO Luciano, in relazione ai delitti di riciclaggio e ricettazione loro ascritti in concorso ai capi 1) e 2) della rubrica, nonché - il solo MISURIELLO — dell'ulteriore reato di cui all'art.367 cod. pen., a lui ascritto al capo 3).

In particolare, la Corte d'Appello ha assolto gli imputati dal reato sub 2), mitigando il trattamento sanzionatorio applicato al [OSCURATO:PERSONA] e confermando nel resto la sentenza impugnata.

2. Ricorre per cassazione il MISURIELLO, a mezzo del proprio difensore, deducendo:

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla condanna per simulazione di reato.

Si censura la sentenza impugnata per non aver considerato che la denuncia di furto del furgone, sporta dal ricorrente, era apparsa da subito inverosimile, avendo i Carabinieri compreso in poco tempo che il mezzo non poteva essere stato rubato, essendo stato rinvenuto il giorno precedente la denuncia senza alcun segno di effrazione.

2.2. Violazione di legge con riferimento alla misura della pena.

Si censura la sentenza per aver confermato il trattamento sanzionatorio, in violazione del divieto di reformatio in pejus, nonostante l'assoluzione del MISURIELLO dal reato sub 2).

Si lamenta in particolare l'applicazione dell'aumento per la continuazione, che in primo grado non era stato irrogato.

3. Con memoria ritualmente depositata, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, evidenziando che la denuncia di furto di cui al capo 3) non presentava elementi di incongruità e comunque era in astratto idonea a determinare l'inizio di un procedimento penale.

Quanto al secondo motivo, il P.G. ne sottolinea l'infondatezza in quanto nessun aumento, per il reato sub 2), era stato determinato dal giudice di primo grado. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Con riferimento al primo motivo, deve essere qui richiamato l'indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, ribadito anche di recente, secondo cui «ai fini della configurabilità del delitto di simulazione di reato, è sufficiente che la falsa denuncia determini l'astratta possibilità di un'attività degli organi inquirenti diretta all'accertamento del fatto denunciato, attesa la natura di reato di pericolo della fattispecie di cui all'art. 367 cod. pen., con la conseguenza che il reato non sussiste quando la inverosimiglianza del fatto denunciato appaia prima facie ed escluda, pertanto, anche la mera possibilità dell'inizio di un procedimento penale» (Sez. 6, n. 17461 del 06/03/2019, Piras, Rv. 275549).

In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, la motivazione della sentenza impugnata sfugge a rilievi di contraddittorietà o illogicità manifesta deducibili in questa sede, avendo la Corte d'Appello evidenziato che la denuncia di furto del furgone di proprietà del padre - sporta dal MISURIELLO dinanzi ai Carabinieri di 2 Zapponeta il giorno successivo all'irruzione dei Carabinieri di Cerignola all'interno dell'uliveto ove si svolgeva l'attività di riciclaggio - non poteva considerarsi intrinsecamente inverosimile per il solo fatto che il mezzo era stato ritrovato senza segni di effrazione, il giorno precedente alla denuncia, presso un'autodemolizione riferibile al cugino di uno dei coindagati.

In altri termini, l'assenza di connotazioni di inverosimiglianza immediatamente percepibili - anche per l'impossibilità di ritenere totalmente incompatibile il concorso del MISURIELLO nell'attività di riciclaggio, rispetto al furto del furgone asseritamente commesso ai danni del padre — ha indotto la Corte territoriale a ritenere integrato il reato di cui all'art. 367 cod. pen.: si tratta di una decisione incensurabile in questa sede, avuto riguardo alla natura di pericolo del reato che qui rileva, e dell'elaborazione giurisprudenziale in precedenza richiamata.

3. Le conclusioni di manifesta infondatezza rassegnate dal Procuratore Generale devono essere condivise anche quanto alla residua censura.

Dalla sentenza di primo grado, emerge infatti in termini del tutto inequivoci — sia dal dispositivo (pag. 5) che dalla motivazione (pagg. 3-4) — che il G.u.p. del Tribunale di Foggia, pur avendo affermato la responsabilità degli imputati anche per il capo 2), non aveva loro applicato, a tale titolo, alcun aumento di pena.

Risulta in particolare che, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e dell'ANTONICIELLO (chiamati a rispondere dei soli capi 1 e 2) non era stato applicato alcun aumento a titolo di continuazione, e la pena base (quantificata per il capo 1 in anni quattro ed Euro 4.000 per il MISURIELLO e in anni quattro, mesi tre ed Euro 5.100 per l'ANTONICIELLO) era stata direttamente ridotta di un terzo per la scelta del rito.

Quanto al MISURIELLO, vi era stato in effetti un aumento "per il rito" di tre mesi e Euro 300 di multa, rispetto alla pena base quantificata come per l'ANTONICIELLO, ma tale aumento era stato dal G.u.p. espressamente ed esclusivamente riferito al capo 3 (cfr. il tenore del dispositivo.

Dalla motivazione, del resto, emerge che solo per l'odierno ricorrente era stato applicato l'istituto della continuazione).

In buona sostanza, il primo giudice aveva errato nella quantificazione della pena, avendo omesso per tutti gli imputati di applicare l'aumento per la ricettazione di cui al capo 2).

La sopravvenuta, assoluzione per tale capo, all'esito del giudizio di appello, non può conseguentemente, non può comportare, per il MISURIELLO, alcuna riduzione del trattamento sanzionatorio rispetto a quella stabilito dal G.u.p., proprio perché quest'ultimo non aveva operato alcun aumento per la ricettazione di cui al capo 2): deve quindi ritenersi insussistente la prospettata violazione del divieto di reformatio in peius.3

4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del MISURIELLO al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 26 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 09/06/2020 dalla Corte d'Appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale M. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Bari ha parzialmente riformato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa con rito abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Foggia, in data 17/07/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ANTONICIELLO Matteo e MISURIELLO Luciano, in relazione ai delitti di riciclaggio e ricettazione loro ascritti in concorso ai capi 1) e 2) della rubrica, nonché - il solo MISURIELLO — dell'ulteriore reato di cui all'art.367 cod. pen., a lui ascritto al capo 3). In particolare, la Corte d'Appello ha assolto gli imputati dal reato sub 2), mitigando il trattamento sanzionatorio applicato al [OSCURATO:PERSONA] e confermando nel resto la sentenza impugnata. 2. Ricorre per cassazione il MISURIELLO, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla condanna per simulazione di reato. Si censura la sentenza impugnata per non aver considerato che la denuncia di furto del furgone, sporta dal ricorrente, era apparsa da subito inverosimile, avendo i Carabinieri compreso in poco tempo che il mezzo non poteva essere stato rubato, essendo stato rinvenuto il giorno precedente la denuncia senza alcun segno di effrazione. 2.2. Violazione di legge con riferimento alla misura della pena. Si censura la sentenza per aver confermato il trattamento sanzionatorio, in violazione del divieto di reformatio in pejus, nonostante l'assoluzione del MISURIELLO dal reato sub 2). Si lamenta in particolare l'applicazione dell'aumento per la continuazione, che in primo grado non era stato irrogato. 3. Con memoria ritualmente depositata, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, evidenziando che la denuncia di furto di cui al capo 3) non presentava elementi di incongruità e comunque era in astratto idonea a determinare l'inizio di un procedimento penale. Quanto al secondo motivo, il P.G. ne sottolinea l'infondatezza in quanto nessun aumento, per il reato sub 2), era stato determinato dal giudice di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Con riferimento al primo motivo, deve essere qui richiamato l'indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, ribadito anche di recente, secondo cui «ai fini della configurabilità del delitto di simulazione di reato, è sufficiente che la falsa denuncia determini l'astratta possibilità di un'attività degli organi inquirenti diretta all'accertamento del fatto denunciato, attesa la natura di reato di pericolo della fattispecie di cui all'art. 367 cod. pen., con la conseguenza che il reato non sussiste quando la inverosimiglianza del fatto denunciato appaia prima facie ed escluda, pertanto, anche la mera possibilità dell'inizio di un procedimento penale» (Sez. 6, n. 17461 del 06/03/2019, Piras, Rv. 275549). In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, la motivazione della sentenza impugnata sfugge a rilievi di contraddittorietà o illogicità manifesta deducibili in questa sede, avendo la Corte d'Appello evidenziato che la denuncia di furto del furgone di proprietà del padre - sporta dal MISURIELLO dinanzi ai Carabinieri di 2 Zapponeta il giorno successivo all'irruzione dei Carabinieri di Cerignola all'interno dell'uliveto ove si svolgeva l'attività di riciclaggio - non poteva considerarsi intrinsecamente inverosimile per il solo fatto che il mezzo era stato ritrovato senza segni di effrazione, il giorno precedente alla denuncia, presso un'autodemolizione riferibile al cugino di uno dei coindagati. In altri termini, l'assenza di connotazioni di inverosimiglianza immediatamente percepibili - anche per l'impossibilità di ritenere totalmente incompatibile il concorso del MISURIELLO nell'attività di riciclaggio, rispetto al furto del furgone asseritamente commesso ai danni del padre — ha indotto la Corte territoriale a ritenere integrato il reato di cui all'art. 367 cod. pen.: si tratta di una decisione incensurabile in questa sede, avuto riguardo alla natura di pericolo del reato che qui rileva, e dell'elaborazione giurisprudenziale in precedenza richiamata. 3. Le conclusioni di manifesta infondatezza rassegnate dal Procuratore Generale devono essere condivise anche quanto alla residua censura. Dalla sentenza di primo grado, emerge infatti in termini del tutto inequivoci — sia dal dispositivo (pag. 5) che dalla motivazione (pagg. 3-4) — che il G.u.p. del Tribunale di Foggia, pur avendo affermato la responsabilità degli imputati anche per il capo 2), non aveva loro applicato, a tale titolo, alcun aumento di pena. Risulta in particolare che, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e dell'ANTONICIELLO (chiamati a rispondere dei soli capi 1 e 2) non era stato applicato alcun aumento a titolo di continuazione, e la pena base (quantificata per il capo 1 in anni quattro ed Euro 4.000 per il MISURIELLO e in anni quattro, mesi tre ed Euro 5.100 per l'ANTONICIELLO) era stata direttamente ridotta di un terzo per la scelta del rito. Quanto al MISURIELLO, vi era stato in effetti un aumento "per il rito" di tre mesi e Euro 300 di multa, rispetto alla pena base quantificata come per l'ANTONICIELLO, ma tale aumento era stato dal G.u.p. espressamente ed esclusivamente riferito al capo 3 (cfr. il tenore del dispositivo. Dalla motivazione, del resto, emerge che solo per l'odierno ricorrente era stato applicato l'istituto della continuazione). In buona sostanza, il primo giudice aveva errato nella quantificazione della pena, avendo omesso per tutti gli imputati di applicare l'aumento per la ricettazione di cui al capo 2). La sopravvenuta, assoluzione per tale capo, all'esito del giudizio di appello, non può conseguentemente, non può comportare, per il MISURIELLO, alcuna riduzione del trattamento sanzionatorio rispetto a quella stabilito dal G.u.p., proprio perché quest'ultimo non aveva operato alcun aumento per la ricettazione di cui al capo 2): deve quindi ritenersi insussistente la prospettata violazione del divieto di reformatio in peius.3 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del MISURIELLO al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 26 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA]
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