CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 47908/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. n. 29247_22 Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Monza, ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 2 d.lgs. 74 del 2000. Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che contesta la correttezza della motivazione sull'affermazione della responsabilità penale per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è costituito da mere doglianza in punto di fatto, volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinenti individuazione di specifici travisamenti probatori valorizzate dal giudice del merito. La sentenza impugnata ha congruamente argomentato la natura fittizia delle operazioni indicate nelle fatture utilizzate nelle dichiarazioni fiscali della società [OSCURATO:SOCIETA]., amministrata dalla imputata, sulla scorta di una pluralità di elementi valutati congiuntamente (una mail in cui veniva richiesto dall'imputata la modificazione della data di emissione della fattura, le lettere di vetture non contenenti le targhe dei veicoli e il prelievo in denaro contante da parte della società emittente dopo il bonifico della utilizzatrice come risulta dalla sentenza di primo grado, a pag. 4, che in presenza di c.d. doppia conforme si salda con la sentenza impugnata), motivazione contrastata mediante valutazione alternativa e parcellizzata delle fonti di prova, mentre risulta del tutto infondata la deduzione di omessa valutazione risultando, viceversa, che il pagamento delle fatture alla società emittente risultava poi prelevato dal conto corrente dal Baruzzi in coincidenza con l'accredito dell'imputata (cfr. pag. 4 sentenza Tribunale di Monza). Ritenuto che il secondo motivo che contesta la manifesta illogicità motivazionale in ordine i rapporti tra [OSCURATO:SOCIETA]. e con riguardo all'inesistenza della società [OSCURATO:SOCIETA]. è inammissibile perché volto a sollecitare una rivalutazione del fatto. Rilevato che il terzo motivo di ricorso contesta il vizio di manifesta illogicità e di violazione di legge con riferimento alla dosimetria della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze generiche nella loro massima estensione è inammissibile. Quanto al trattamento sanzionatorio esso è stato rideterminato in termini più favorevoli, di anni uno di reclusione, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche non nella massima estensione in ragione dell'ammontare dell'imposta evasa. Dunque, la corte territoriale ha correttamente ancorato la determinazione della pena alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen. evidenziando, tra questi, quelli ritenuti più significativi. Motivazione tutt'altro che omessa e corretta sul piano del diritto, anche con riguardo alla misura della diminuzione per le circostanze di cui all'art. 62 bis cod.pen., dovendosi ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorchè siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Waychey e altri, Rv. 258410). Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre