CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 11164/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2024 del G.u.p. del Tribunale di Trani visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Il G.u.p. del Tribunale di Trani, con la sentenza impugnata in questa sede, in accoglimento della concorde richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen. ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione e euro 1.333 di multa in relazione ala reato di rapina aggravata; rilevato che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere trattato con procedura «de plano», trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena, da dichiararsi inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen.; rilevato, infatti, che il motivo di ricorso, con cui si contesta il difetto di motivazione circa l'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. non è consentito avverso le sentenze di patteggiamento (Sez. F., n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec