Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 10100/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la-relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Milano ha confermato la declaratoria di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002, per aver falsamente dichiarato, relativamente alla domanda di ammissione al patrocinio gratuito presentata in data 4.5.2018, di recepire un reddito mensile inferiore ad euro 250.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, per mezzo del suo difensore, lamentando vizio motivazionale, risultando la decisione in contrasto con gli elementi probatori emersi, da cui si evince che nella successiva dichiarazione correttiva persone fisiche 2018, per il periodo di imposta 2017, il ricorrente era risultato titolare di un reddito negativo pari a euro -2.362,00, scaturito dalla differenza tra i compensi derivanti da attività professionale, per un ammontare di euro 15.188,00, e le spese di pertinenza (pari ad euro 17.550,00) detratte dai compensi; tale dichiarazione, inoltrata all'Agenzia delle Entrate il [OSCURATO:DATA_NASCITA], dopo che il ricorrente era venuto in possesso della relativa CU ([OSCURATO:PERSONA]), ricevuta solo nel luglio 2018, è stata regolarmente liquidata dall'Ufficio finanziario.

Il ricorrente deduce, inoltre, l'eccessività della pena irrogata e lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. 3.

Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, sotto il profilo della riscontrata carenza motivazionale della sentenza impugnata in ordine alla puntuale valutazione della configurabilità, in capo al prevenuto, dell'elemento soggettivo (dolo) del reato oggetto di contestazione.

2. Sul punto, le argomentazioni della Corte territoriale si sono limitate a riscontrare che il reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, valutabile ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, è quello risultante dall'ultima dichiarazione.

I costi che il Paulicelli asserisce dovessero esser portati in detrazione dal reddito - opina la Corte - erano stati dallo stesso indicati nella dichiarazione dei redditi presentata il 31.10.2018, in epoca successiva rispetto alla richiesta di ammissione al beneficio di cui si discute, presentata il 4.5.2018, che avrebbe dovuto indicare il reddito risultante dalla dichiarazione presentata in precedenza, superiore ai limiti di legge.

3. Rispetto a tale motivazione, deve essere in primo luogo precisato che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, l'ultima dichiarazione per la individuazione del reddito rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio, a norma dell'art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è quella per la quale è maturato, al momento del deposito dell'istanza, l'obbligo di presentazione, anche se materialmente non presentata (Sez. 4, n. 15694 del 17/01/2020, Rv. 279239 - 01).

Ciò risponde alla ratio della norma, che risiede nell'ancorare l'ammissione al beneficio costituito dal patrocinio a spese dello Stato a un dato reddituale cronologicamente vicino al momento della presentazione dell'istanza ex art. 79 d.P.R. n 115 del 2002.

Ne discende che non è corretta l'affermazione della Corte d'appello, laddove sembra aver considerato, quale "ultima dichiarazione" rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio, quella materialmente presentata dal- Paulicelli in precedenza, vale a dire nel 2017 (per i redditi conseguiti nel 2016).

In realtà, trattandosi di istanza presentata in data 4.5.2018, si deve fare comunque riferimento ai redditi conseguiti dall'imputato nell'anno 2017, rispetto ai quali non può non assumere rilevanza - contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata - la dichiarazione dei redditi presentata dal prevenuto in data 31.10.2018, termine ultimo per la presentazione della dichiarazione dei redditi nell'anno 2018 (per i redditi conseguiti nel 2017).

4. Tanto chiarito, si deve osservare che la sentenza impugnata non ha minimamente tenuto conto della circostanza - indubbiamente rilevante ai fini della valutazione dell'elemento soggettivo del dolo - che l'Agenzia delle Entrate, nonostante la precedente segnalazione (datata 3.8.2018) di redditi superiori al limite di legge per l'ammissione del prevenuto al patrocinio a spese dello Stato, successivamente ha dato ragione al ricorrente in ordine alla detraibilità dei costi sostenuti per l'anno 2017, consentendogli di dichiarare, per tale anno fiscale, un reddito negativo (conseguente alla differenza tra entrate pari ad euro 15.189,00 e costi detraibili pari ad euro 17.550,00) idoneo a fondare l'istanza presentata ex art. 95 cit. in data 4.5.2018.

Il ricorrente, al riguardo, ha anche allegato la documentazione relativa al suo cassetto fiscale, da cui risulta l'avvenuta liquidazione in suo favore, da parte dell'Agenzia delle Entrate, dell'imposta a credito risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata nel 2018.

Inoltre, nella vicenda in esame non può non essere valutato anche il comportamento ondivago adottato dall'Agenzia delle Entrate, che da una parte ha segnalato la notizia di reato nei confronti del Paulicelli, salvo poi riconoscergli la detraibilità dei costi ai fini della determinazione di un reddito addirittura negativo per l'anno 2017, provvedendo altresì alla liquidazione dell'imposta a credito risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata il 31.10.2018.

5. La sentenza di merito non ha offerto alcuna chiave argomentativa di tali rilevanti circostanze fattuali, al fine quantomeno di verificare la sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto in disamina in capo al ricorrente, nella sua qualità di commercialista, sotto il profilo della sua eventuale consapevolezza di poter beneficiare di una detrazione dei costi idonea ad abbattere sotto la soglia di legge il limite reddituale per poter accedere alla richiesta di patrocinio gratuito.

Si tratta di un aspetto che non è stato in alcun modo vagliato dai giudici territoriali, benché sia pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio secondo cui, nel reato in disamina, le false indicazioni o le omissioni, anche parziali, che integrano l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 95, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, devono essere sorrette dal dolo generico, rigorosamente provato, che esclude la responsabilità per un difetto di controllo, di per sé integrante condotta colposa, e salva l'ipotesi del dolo eventuale (Sez. 4, n. 37144 del 05/06/2019, Rv. 277129 - 01).

6. I segnalati vizi motivazionali della sentenza impugnata ne impongono l'annullamento con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di Milano.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la-relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Milano ha confermato la declaratoria di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002, per aver falsamente dichiarato, relativamente alla domanda di ammissione al patrocinio gratuito presentata in data 4.5.2018, di recepire un reddito mensile inferiore ad euro 250. 2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, per mezzo del suo difensore, lamentando vizio motivazionale, risultando la decisione in contrasto con gli elementi probatori emersi, da cui si evince che nella successiva dichiarazione correttiva persone fisiche 2018, per il periodo di imposta 2017, il ricorrente era risultato titolare di un reddito negativo pari a euro -2.362,00, scaturito dalla differenza tra i compensi derivanti da attività professionale, per un ammontare di euro 15.188,00, e le spese di pertinenza (pari ad euro 17.550,00) detratte dai compensi; tale dichiarazione, inoltrata all'Agenzia delle Entrate il [OSCURATO:DATA_NASCITA], dopo che il ricorrente era venuto in possesso della relativa CU ([OSCURATO:PERSONA]), ricevuta solo nel luglio 2018, è stata regolarmente liquidata dall'Ufficio finanziario. Il ricorrente deduce, inoltre, l'eccessività della pena irrogata e lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, sotto il profilo della riscontrata carenza motivazionale della sentenza impugnata in ordine alla puntuale valutazione della configurabilità, in capo al prevenuto, dell'elemento soggettivo (dolo) del reato oggetto di contestazione. 2. Sul punto, le argomentazioni della Corte territoriale si sono limitate a riscontrare che il reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, valutabile ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, è quello risultante dall'ultima dichiarazione. I costi che il Paulicelli asserisce dovessero esser portati in detrazione dal reddito - opina la Corte - erano stati dallo stesso indicati nella dichiarazione dei redditi presentata il 31.10.2018, in epoca successiva rispetto alla richiesta di ammissione al beneficio di cui si discute, presentata il 4.5.2018, che avrebbe dovuto indicare il reddito risultante dalla dichiarazione presentata in precedenza, superiore ai limiti di legge. 3. Rispetto a tale motivazione, deve essere in primo luogo precisato che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, l'ultima dichiarazione per la individuazione del reddito rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio, a norma dell'art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è quella per la quale è maturato, al momento del deposito dell'istanza, l'obbligo di presentazione, anche se materialmente non presentata (Sez. 4, n. 15694 del 17/01/2020, Rv. 279239 - 01). Ciò risponde alla ratio della norma, che risiede nell'ancorare l'ammissione al beneficio costituito dal patrocinio a spese dello Stato a un dato reddituale cronologicamente vicino al momento della presentazione dell'istanza ex art. 79 d.P.R. n 115 del 2002. Ne discende che non è corretta l'affermazione della Corte d'appello, laddove sembra aver considerato, quale "ultima dichiarazione" rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio, quella materialmente presentata dal- Paulicelli in precedenza, vale a dire nel 2017 (per i redditi conseguiti nel 2016). In realtà, trattandosi di istanza presentata in data 4.5.2018, si deve fare comunque riferimento ai redditi conseguiti dall'imputato nell'anno 2017, rispetto ai quali non può non assumere rilevanza - contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata - la dichiarazione dei redditi presentata dal prevenuto in data 31.10.2018, termine ultimo per la presentazione della dichiarazione dei redditi nell'anno 2018 (per i redditi conseguiti nel 2017). 4. Tanto chiarito, si deve osservare che la sentenza impugnata non ha minimamente tenuto conto della circostanza - indubbiamente rilevante ai fini della valutazione dell'elemento soggettivo del dolo - che l'Agenzia delle Entrate, nonostante la precedente segnalazione (datata 3.8.2018) di redditi superiori al limite di legge per l'ammissione del prevenuto al patrocinio a spese dello Stato, successivamente ha dato ragione al ricorrente in ordine alla detraibilità dei costi sostenuti per l'anno 2017, consentendogli di dichiarare, per tale anno fiscale, un reddito negativo (conseguente alla differenza tra entrate pari ad euro 15.189,00 e costi detraibili pari ad euro 17.550,00) idoneo a fondare l'istanza presentata ex art. 95 cit. in data 4.5.2018. Il ricorrente, al riguardo, ha anche allegato la documentazione relativa al suo cassetto fiscale, da cui risulta l'avvenuta liquidazione in suo favore, da parte dell'Agenzia delle Entrate, dell'imposta a credito risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata nel 2018. Inoltre, nella vicenda in esame non può non essere valutato anche il comportamento ondivago adottato dall'Agenzia delle Entrate, che da una parte ha segnalato la notizia di reato nei confronti del Paulicelli, salvo poi riconoscergli la detraibilità dei costi ai fini della determinazione di un reddito addirittura negativo per l'anno 2017, provvedendo altresì alla liquidazione dell'imposta a credito risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata il 31.10.2018. 5. La sentenza di merito non ha offerto alcuna chiave argomentativa di tali rilevanti circostanze fattuali, al fine quantomeno di verificare la sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto in disamina in capo al ricorrente, nella sua qualità di commercialista, sotto il profilo della sua eventuale consapevolezza di poter beneficiare di una detrazione dei costi idonea ad abbattere sotto la soglia di legge il limite reddituale per poter accedere alla richiesta di patrocinio gratuito. Si tratta di un aspetto che non è stato in alcun modo vagliato dai giudici territoriali, benché sia pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio secondo cui, nel reato in disamina, le false indicazioni o le omissioni, anche parziali, che integrano l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 95, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, devono essere sorrette dal dolo generico, rigorosamente provato, che esclude la responsabilità per un difetto di controllo, di per sé integrante condotta colposa, e salva l'ipotesi del dolo eventuale (Sez. 4, n. 37144 del 05/06/2019, Rv. 277129 - 01). 6. I segnalati vizi motivazionali della sentenza impugnata ne impongono l'annullamento con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di Milano. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizi
Sentenza Cassazione n. 10100/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris