CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 febbraio 2026
Cassazione n. 11626/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZASul ricorso proposto da:avverso la sentenza del 17/06/2025 della Corte d'appello di Anconadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in preambolo, con laquale la Corte di appello di Ancona ha confermato quella con la quale il Tribunale dellastessa città l’aveva condannata per le contravvenzionidi cui all’art. 186, comma 7, d. lgs. N.285 del 1992 e 73 d. lgs. N. 159 del 2011 e denuncia l’intervenuta prescrizione del reatoprima della decisione del Giudice di secondo grado;rilevato che le contravvenzioni di cui si tratta, come emerge dagli atti e come confermail ricorrente, sono state commesse il 16 novembre 2019;richiamato il principio espresso da Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025,Polichetti, Rv. 288175 – 01, secondo cui la disciplina della sospensione del corso dellaprescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017,n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dallalegge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi (mentre per ireati commessi dall'1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134del 2021);rilevato che il motivo è manifestamente infondato e che il ricorso deve esseredichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento dellespese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Cortecost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stimaequo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11626/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 3237/2026PAOLA [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA]EVA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 36705/2025GIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA] MONACOha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:avverso la sentenza del 17/06/2025 della Corte d'appello di Anconadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in preambolo, con laquale la Corte di appello di Ancona ha confermato quella con la quale il Tribunale dellastessa città l’aveva condannata per le contravvenzionidi cui all’art. 186, comma 7, d. lgs. N.285 del 1992 e 73 d. lgs. N. 159 del 2011 e denuncia l’intervenuta prescrizione del reatoprima della decisione del Giudice di secondo grado;rilevato che le contravvenzioni di cui si tratta, come emerge dagli atti e come confermail ricorrente, sono state commesse il 16 novembre 2019;richiamato il principio espresso da Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025,Polichetti, Rv. 288175 – 01, secondo cui la disciplina della sospensione del corso dellaprescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017,n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dallalegge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi (mentre per ireati commessi dall'1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134del 2021);rilevato che il motivo è manifestamente infondato e che il ricorso deve esseredichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento dellespese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Cortecost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stimaequo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]