Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 marzo 2024

Cassazione n. 22648/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12074/2021 del ruolo generale, proposto DA l’A GENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. - RICORRENTE – CONTRO P ADOVAN S TEFANO (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 59E11 D548 B), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1959, ed ivi residente al Piazzale dei Giochi n. 39, quale erede di [OSCURATO:PERSONA](codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 24L61 I209 F), deceduta a Ferrara il 15 dicembre 2015, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 55L30 A944 I), elettivamente [OSCURATO:PERSONA] – REVOCAZIONE - domiciliato in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 30, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 315/3/2021 della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna (Bologna), depositata il 4 marzo 2021, notificata l’8 marzo 2021; NONCHÉ sul ricorso iscritto al n. 21671/2021 del ruolo generale, proposto DA l’A GENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. - RICORRENTE – CONTRO P ADOVAN S TEFANO (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 59E11 D548 B), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1959, ed ivi residente al Piazzale dei Giochi n. 39, quale erede di [OSCURATO:PERSONA](codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 24L61 I209 F), deceduta a Ferrara il 15 dicembre 2015, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 55L30 A944 I), elettivamente domiciliato in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 30, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 762/7/2021 della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna (Bologna), depositata il 26 maggio 2021, notificata il 31 maggio 2021; U DITA la relazione svolta all’udienza camerale del 25 marzo 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] :

1. oggetto di controversia nel primo procedimento (recante il n. 12074/2021 di ruolo generale) è l’avviso di accertamento n. 376 del 20 gennaio 2015, notificato il 4 marzo 2015, con cui l’Ufficio aveva, in sede di autotutela parziale, modificato l’avviso accertamento n.

FEO111021/2013, notificato il 20 maggio 2014, ribadendo la natura collabente del fabbricato sito in Ferrara, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 5 (in catasto fabbricato, al folio 384, mapp. 127, sub. 1), ma attribuendo allo stesso la categoria A/3, la classe 3 e la rendita di 1.482,23 €, in luogo dei dati catastali (categoria A/7, classe 1 e rendita catastale di 1.646, 21 €) in precedenza assegnati con l’avviso poi rettificato;

2. con la sentenza impugnata n. 315/3/2021 la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, decidendo in sede di rinvio, dopo la pronuncia n. 4754/2020 di questa Corte che aveva annullato per ragioni di natura processuale la sentenza n. 573/2018 del Giudice regionale, premetteva che la categoria catastale F/2 è pertinente alle unità collabenti, le quali sono quelle che «[…] non sono in grado di produrre reddito: unità immobiliari fatiscenti, ruderi, unità immobiliari demolite parzialmente, con il tetto crollato» (v. pagina n. 3 della sentenza impugnata);

2.1. il Giudice regionale, quindi, dopo aver richiamato gli artt. 2, comma 1, e 3, comma 2, d.m. 2 gennaio 1998, n. 28, precisava che l'iscrizione nella categoria F/2 prevede la presenza di un fabbricato che abbia perso del tutto la sua capacità reddituale, per poi ritenere, nel caso concreto, che l’immobile era stato «[…] oggetto di specifico sopralluogo tecnico da parte dell'Agenzia, a seguito del quale era stata attribuita la categoria A/7», mentre la perizia asseverata prodotta in atti dava «[…] una rappresentazione del fabbricato in cattivo stato di manutenzione, con impianti elettrici ed idrici non funzionanti, con pavimenti sconnessi, con finestre fatiscenti e prive di chiusure e con alcuni controsoffitti crollati», emergendo, inoltre, dai rilievi fotografici «[…] profonde crepe sui muri e in alcuni casi importanti lesioni strutturali sui muri portanti, nonché lesioni sui soffitti tali da pregiudicare la stabilità e la staticità dell'immobile stesso» (v. pagina n. 4 della sentenza impugnata);

2.2. sulla base di questi elementi il Giudice regionale riteneva, quindi, che l'immobile presentasse «[…] un elevato stato di degrado, sufficiente a collocare l'immobile nella categoria F/2, quale collabente», aggiungendo che «[…] la stessa Agenzia nel qualificare gli immobili in categoria A 7 non ha fornito idonei elementi di prova atti a spiegare dettagliatamente la motivazione che rendeva l’immobile ascrivibile nella categoria A/7 piuttosto che F/2 e nè risulta che abbia prodotto in giudizio copia della documentazione sull’esito del sopralluogo effettuato» (v. pagine nn. 4 e 5 della sentenza in esame);

3. l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione avverso la predetta pronuncia, con atto notificato il 7 maggio 2021, sulla base di due motivi;

4. [OSCURATO:PERSONA], nella menzionata qualità, resisteva con controricorso notificato il 20 maggio 2021;

5. oggetto di controversia nel secondo giudizio (contrassegnato con il n. 21671/2021 di ruolo generale) è la sentenza n. 762/7/2021 della medesima Commissione regionale, la quale rigettava il ricorso per revocazione proposto dall’Ufficio contro la suindicata sentenza di appello n. 315/3/2021 (oggetto del ricorso per cassazione nel primo giudizio in rassegna), assumendo che: -la sentenza dava conto che oggetto del procedimento era l'avviso di accertamento catastale n. 376 del 20 gennaio 2015 relativo alla nuova determinazione di classamento e rendita catastale di immobile urbano, con il quale era stata attribuita la categoria A/3, con ciò quindi individuando perfettamente l'oggetto dedotto in giudizio; - sebbene «in alcuni passi successivi, a causa di un verosimile lapsus calami, la sentenza impugnata indicava quale categoria attribuita, la categoria A/7 anziché la A/3, è altrettanto vero che l'accoglimento della domanda del ricorrente in riassunzione si fonda esclusivamente sulla ritenuta corrispondenza delle condizioni del fabbricato in questione a quelle previste per la sua collocazione nella categoria F/2, desunte dalla perizia asseverata e dalla fotografie ad esse legate prodotte dal contribuente» (così nella sentenza impugnata priva di numerazione);

6. l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione avverso la predetta pronuncia, con atto notificato il 23 luglio 2021,sulla base di due motivi;

7. [OSCURATO:PERSONA], nella menzionata qualità, resisteva con controricorso notificato il 16 settembre 2021; [OSCURATO:PERSONA] :

1. nel giudizio n. 12074/2018 di ruolo generale, con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate ha eccepito, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 4 e 3 cod. proc. civ., la nullità della sentenza per vizio di ultrapetizione e la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., ponendo in evidenza che il petitum dell'atto impugnato era costituito dall'attribuzione al fabbricato del classamento in categoria A/3, mentre il Giudice si era pronunciato sulla legittimità e fondatezza del diverso atto originario (avviso di accertamento FEOI 11021/2013), oggetto di altro giudizio, che aveva disconosciuto il dedotto stato di collabenza ed attribuito all'immobile la categoria A/7, per cui la Commissione, annullando l'atto che aveva attribuito al fabbricato il classamento in categoria A/7 e la relativa rendita, aveva ecceduto i limiti della domanda, con ciò violando il principio di cui all'articolo 112 cod. proc. civ.;

2. con la seconda doglianza, l’Ufficio ha dedotto, con riguardo all’art. 360, primo comma, num. 3 cod. proc. civ., la violazione falsa applicazione degli artt. 61 e ss. d.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142, 3, comma 2, e 6, comma 1, lett. c), d.m. 2 gennaio 1998, n. 28 e 2697 cod. civ., assumendo che la Commissione avrebbe compiuto un’erronea sussunzione della fattispecie concreta a quella astratta, giacchè l'immobile in oggetto, pur trovandosi di una situazione di accentuato degrado dovuto alla mancata opera di manutenzione, non presentava (e non erano stati provati con opportune indagine tecniche) dissesti statici alle strutture, né risultava caratterizzato dall'inesistenza di elementi strutturali (tetto e solai crollati), essendo stati valorizzati, invece, elementi estranei al contenuto delle citate norme, come lo stato di manutenzione degli impianti elettrici ed idrici non funzionanti, aggiungendo che la presenza di crepe e lesioni in grado di compromettere la staticità del fabbricato era restata indimostrata;

3. nel giudizio n. 21671/2021 di ruolo generale, con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia ha censurato la sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360 primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione degli artt. 64 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 395, primo comma, num. 4, e 100 e 112 cod. proc. civ., ritenendo, dopo aver riepilogato i principi che definiscono la natura dell’errore di fatto revocabile, che il Giudice regionale avesse erroneamente applicato dell’art. 64 citato (e 395, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.), derubricando l’errore di fatto denunciato dall’Ufficio a mero lapsu calami sul mero rilievo che nella narrativa il Giudice del rinvio aveva individuato l'atto impositivo e non mutato l'esito della decisione ovvero il riconoscimento della collabenza del fabbricato e quindi la sua iscrivibilità alla categoria F/2, con rendita catastale nulla;

3.1. a tanto, l’Agenzia ha opposto come fosse evidente l’erronea affermazione del Giudice regionale circa la corretta individuazione dell'atto impugnato, posto che, secondo un criterio di prevalenza, il maggior numero di riferimenti (se non tutti) contenuti nella sentenza era all'atto accertativo della rendita catastale A/7, oggetto di autonoma e parallela vicenda giudiziaria, aggiungendo che il richiamo indistinto all'uno piuttosto che all'altro atto non faceva altro che confermare l'errore, rendendo manifesto che il convincimento del Giudice si era formato senza consapevolezza circa il contenuto dell'atto;

3.2. sotto altro profilo, la ricorrente ha denunciato la violazione del principio tra chiesto e pronunciato e dell’interesse ad agire, in quanto il riconoscimento della collabenza del bene non era stato oggetto di domanda, essendo stata la stessa rivolta solo a contestare il classamento in A/3, tenendo anche conto che pendeva altra controversia avente ad oggetto l’annullamento del classamento in A/7.

4. con la seconda doglianza, l’Ufficio ha contestato, in relazione al paradigma di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 15, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 278 cod. proc. civ., assumendo che il richiamo alla fattispecie dell’errore materiale avrebbe giustificato la compensazione delle spese di giudizio;

5. il giudizio recante il n. 21671/2021 di ruolo generale va riunito a quello di più risalente data, contrassegnato con il n. 12074/2021 di ruolo generale, per ragioni di connessione e pregiudizialità giuridica (cfr., sul principio, Cass., Sez.

L., 6 luglio 2022, n. 21315);

6. evidenti ragioni di natura logico-giuridica impongono di esaminare prima la seconda impugnazione proposta contro la sentenza n. 762/7/2021, la quale – come detto - rigettava il ricorso per revocazione proposto dall’Ufficio contro la suindicata sentenza di appello n. 315/3/2021;

6. il ricorso non ha fondamento;

6.1. come rilevato nella sentenza impugnata, la Commissione regionale, con la pronuncia n. 315/3/2021 oggetto di revocazione, ha compiutamente individuato l’avviso oggetto di impugnazione, costituito dall’atto n. 376 del 20 gennaio 2015, notificato il 4 marzo 2015, con cui – come è pacifico tra le parti - l’Ufficio aveva, in sede di autotutela, modificato l’avviso accertamento n.

FEO111021/2013, notificato il 20 maggio 2014, negando la natura collabente del fabbricato sito in Ferrara, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 5 (in catasto fabbricato, al folio 384, mapp. 127, sub. 1) ed attribuendo allo stesso la categoria A/3, la classe 3 e la rendita di 1.482,23 €), in luogo dei dati catastali (categoria A/7, classe 1 e rendita catastale di 1.646, 21 €) in precedenza assegnati con l’avviso rettificato;

6.2. le valutazioni compiute dal Giudice regionale con la sentenza n. 762/7/2021 in esame, risultano corrette, avendo considerando non decisivo ai fini del giudizio l’erroneo riferimento alla categoria A/7, piuttosto che nella categoria A/3, oggetto di giudizio, giacchè le ragioni sostanziali dell’impugnazione risiedevano e risiedono nella contestazione dell’attribuzione della categoria catastale assegnata dall’Ufficio, invocando il contribuente le condizioni di collabenza dell’unità immobiliare, sulla cui ritenuta esistenza il Giudice regionale ha, in definitiva, accolto il ricorso dello stesso;

6.3. non assume, quindi, rilievo il criterio della prevalenza (nella sentenza oggetto di revocazione) dei riferimenti alla categoria A/7 sottolineato dalla difesa dello Stato, trattandosi di argomento recessivo di fronte alla ragione fondante la relativa pronuncia, basata sulle risultanze della perizia di parte in virtù della quale il Giudice regionale aveva elaborato il proprio convincimento sulla ricorrenza di uno stato di degrado del bene, corrispondente alla categoria F/2 (unità collabente), con valutazione che ha reso, quindi, ininfluente, ai fini della decisione, l’errato riferimento alla categoria A/7 (in luogo di quella A/3, come rettificata dall’Ufficio), siccome travolto (al pari dell’attribuzione della categoria A/3) dal riconoscimento delle condizioni di collabenza del bene che rendevano, comunque, inappropriate le suddette categorie catastali (A/3 e A/7);

6.4. l’individuazione poi nella pronuncia impugnata della ratio decisoria della sentenza n. 315/3/2021 oggetto di revocazione, identificata nella ritenuta natura collabente del fabbricato in questione, non ha determinato alcuna violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non avendo la sentenza impugnata ritenuto che quella oggetto revocazione avesse attributo al bene la categoria F/2, ma solo riconosciuto che dette condizioni dell’unità immobiliare erano state le ragioni fondanti la pronuncia oggetto di revocazione, con valutazione assorbente rispetto ad ogni altra questione, in termini tali da rendere non decisivo e nemmeno rilevante l’erroneo riferimento alla categoria A/7;

6.5. risulta inammissibile il secondo motivo di ricorso concernente la mancata compensazione delle spese di giudizio, dovendo ribadirsi il principio secondo il quale «[….] la facoltà di disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Cass.26 aprile 2019, n. 11329; Cass., sez. un., 15 luglio 2005, n. 14989) e che il sindacato di legittimità sulle pronunzie dei giudici del merito sulle spese, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è diretto solamente ad accertare che non risulti violato il principio secondo cui esse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (cfr. Cass. 26 novembre 2020, n. 26912; Cass. 8 ottobre 2018, n. 24718; Cass. 31 marzo 2017, n. 8421; Cass. 19 giugno 2013, n. 15317; Cass. 23 febbraio 2012, n. 2736; Cass. 24 giugno 2003, n. 10009; Cass. 5 aprile 2003, n. 5386)» (così Cass., Sez.

I, 6 settembre 2021, n. 24056);

7. anche il primo ricorso (n. 12074/2021 di ruolo generale) non può essere accolto;

7.1. risulta infondato il primo motivo con il quale l’Agenzia ha dedotto il vizio di ultrapetizione per aver il giudice deciso sulla legittimità dell’originario avviso n.

FEOI 11021/2013, oggetto di altro giudizio, con cui era stata attribuita la categoria A/7:

7.2. come chiarito in sede di revocazione della sentenza in esame (la n. 315/3/2021), la Commissione ha precisato che la «[…] vertenza in esame ha avuto origine con l’originaria impugnazione di avviso di accertamento catastale, prot. n. 376 del 20 gennaio 2015, relativo a nuova determinazione di classamento e rendita catastale di immobile urbano di tipo residenziale, ubicato in Ferrara, in [OSCURATO:PERSONA] n. 5 e catastalmente identificato al foglio 384, particella 127 sub 1 e graffate, con il quale era stato attribuito la cat.

A/3» (v. pagina n. 1 della sentenza in esame);

7.3. la sentenza in rassegna ha anche dato atto che l'Agenzia delle Entrate, dopo la ricostruzione storica dell'immobile sin dalla sua costituzione del 4 febbraio del 1996, aveva ritenuto che «[…] lo stesso non possegga le caratteristiche di collabenza, procedendo alla riclassificazione ad unità A/7 […] (v. pagina n. 2 della sentenza in oggetto);

7.4. anche la difesa erariale ha dato conto nel ricorso che «Con l'avviso contestato […] l'ufficio, operando in sede di autotutela con l'emissione dell'atto di cui è causa, a parziale rettifica dei dati di classamento in atti, aveva accordato il più favorevole classamento di A/3 (Abitazione di tipo economico), seppur non riconoscendo lo stato di collabenza con totale azzeramento dei dati di rendita […]» (v. pagina n. 17 del ricorso);

7.5. alla luce di tale di tali evidenze, risulta quindi chiaro che il Giudice d'appello abbia correttamente individuato l'atto impugnato e correttamente esaminato il presupposto fondamentale su cui lo stesso si fondava e cioè la negazione della condizione di collabenza dello stesso e l’attribuzione della categoria A/3, dovendo relegarsi all'ipotesi di mero errore materiale il riferimento alla categoria A/7, come del resto ritenuto in sede di revocazione della sentenza in termini confermati con le valutazioni che precedono;

7.6. anche il secondo motivo non ha fondamento;

7.7. l’Agenzia sostiene la ricorrenza di un errore di sussunzione, che, in realtà non sussiste.

7.8. questa Corte ha chiarito, sul piano dei principi, che la categoria F/2 (unità collabente) individua le condizioni di degrado di un fabbricato talmente gravi tale da comportarne l'oggettiva incapacità di produrre ordinariamente un reddito proprio (cfr., anche da ultimo, Cass., Sez.

T., 11 luglio 2023, n. 19646, che richiama Cass., Sez. 5^, 23 febbraio 2010, n. 4308 e, nello stesso senso, tra le tante, Cass., Sez.

V., 28 marzo 2019, n. 8620; Cass. Sez.

T. 19 luglio 2017, n. 17815);

7.9. il Giudice regionale si è uniformato a tali principi, considerando in ragione dell’accertato, significativo, quadro fessurativo sulle murature e sui soffitti, nonché dell’esistenza delle lesioni strutturali sulle murature portanti e quindi del pregiudizio alla staticità dell’unità quello stato di elevato degrado e di rovina dell’edificio idoneo ad escludere che lo stesso possa produrre reddito, così negando le condizioni per l’attribuzione della categoria A/3 disposta dall’Amministrazione con l’atto impugnato, siccome confliggente con le ritenute condizioni di dissesto dell’unità immobiliare;

7.10. detta valutazione ha natura fattuale e non è sindacabile nella sede che occupa, laddove il motivo di impugnazione, invece, mira, al fondo, a coltivare un riesame di merito anche nella parte in cui ha assunto l’insufficienza probatoria della documentazione prodotta dal contribuente;

8. alla stregua delle valutazioni che entrambi i ricorsi riuniti vanno respinti;

9. le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, tenendo conto della riunione dei due giudi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12074/2021 del ruolo generale, proposto DA l’A GENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. - RICORRENTE – CONTRO P ADOVAN S TEFANO (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 59E11 D548 B), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1959, ed ivi residente al Piazzale dei Giochi n. 39, quale erede di [OSCURATO:PERSONA](codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 24L61 I209 F), deceduta a Ferrara il 15 dicembre 2015, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 55L30 A944 I), elettivamente [OSCURATO:PERSONA] – REVOCAZIONE - domiciliato in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 30, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 315/3/2021 della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna (Bologna), depositata il 4 marzo 2021, notificata l’8 marzo 2021; NONCHÉ sul ricorso iscritto al n. 21671/2021 del ruolo generale, proposto DA l’A GENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. - RICORRENTE – CONTRO P ADOVAN S TEFANO (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 59E11 D548 B), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1959, ed ivi residente al Piazzale dei Giochi n. 39, quale erede di [OSCURATO:PERSONA](codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 24L61 I209 F), deceduta a Ferrara il 15 dicembre 2015, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 55L30 A944 I), elettivamente domiciliato in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 30, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 762/7/2021 della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna (Bologna), depositata il 26 maggio 2021, notificata il 31 maggio 2021; U DITA la relazione svolta all’udienza camerale del 25 marzo 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] : 1. oggetto di controversia nel primo procedimento (recante il n. 12074/2021 di ruolo generale) è l’avviso di accertamento n. 376 del 20 gennaio 2015, notificato il 4 marzo 2015, con cui l’Ufficio aveva, in sede di autotutela parziale, modificato l’avviso accertamento n. FEO111021/2013, notificato il 20 maggio 2014, ribadendo la natura collabente del fabbricato sito in Ferrara, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 5 (in catasto fabbricato, al folio 384, mapp. 127, sub. 1), ma attribuendo allo stesso la categoria A/3, la classe 3 e la rendita di 1.482,23 €, in luogo dei dati catastali (categoria A/7, classe 1 e rendita catastale di 1.646, 21 €) in precedenza assegnati con l’avviso poi rettificato; 2. con la sentenza impugnata n. 315/3/2021 la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, decidendo in sede di rinvio, dopo la pronuncia n. 4754/2020 di questa Corte che aveva annullato per ragioni di natura processuale la sentenza n. 573/2018 del Giudice regionale, premetteva che la categoria catastale F/2 è pertinente alle unità collabenti, le quali sono quelle che «[…] non sono in grado di produrre reddito: unità immobiliari fatiscenti, ruderi, unità immobiliari demolite parzialmente, con il tetto crollato» (v. pagina n. 3 della sentenza impugnata); 2.1. il Giudice regionale, quindi, dopo aver richiamato gli artt. 2, comma 1, e 3, comma 2, d.m. 2 gennaio 1998, n. 28, precisava che l'iscrizione nella categoria F/2 prevede la presenza di un fabbricato che abbia perso del tutto la sua capacità reddituale, per poi ritenere, nel caso concreto, che l’immobile era stato «[…] oggetto di specifico sopralluogo tecnico da parte dell'Agenzia, a seguito del quale era stata attribuita la categoria A/7», mentre la perizia asseverata prodotta in atti dava «[…] una rappresentazione del fabbricato in cattivo stato di manutenzione, con impianti elettrici ed idrici non funzionanti, con pavimenti sconnessi, con finestre fatiscenti e prive di chiusure e con alcuni controsoffitti crollati», emergendo, inoltre, dai rilievi fotografici «[…] profonde crepe sui muri e in alcuni casi importanti lesioni strutturali sui muri portanti, nonché lesioni sui soffitti tali da pregiudicare la stabilità e la staticità dell'immobile stesso» (v. pagina n. 4 della sentenza impugnata); 2.2. sulla base di questi elementi il Giudice regionale riteneva, quindi, che l'immobile presentasse «[…] un elevato stato di degrado, sufficiente a collocare l'immobile nella categoria F/2, quale collabente», aggiungendo che «[…] la stessa Agenzia nel qualificare gli immobili in categoria A 7 non ha fornito idonei elementi di prova atti a spiegare dettagliatamente la motivazione che rendeva l’immobile ascrivibile nella categoria A/7 piuttosto che F/2 e nè risulta che abbia prodotto in giudizio copia della documentazione sull’esito del sopralluogo effettuato» (v. pagine nn. 4 e 5 della sentenza in esame); 3. l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione avverso la predetta pronuncia, con atto notificato il 7 maggio 2021, sulla base di due motivi; 4. [OSCURATO:PERSONA], nella menzionata qualità, resisteva con controricorso notificato il 20 maggio 2021; 5. oggetto di controversia nel secondo giudizio (contrassegnato con il n. 21671/2021 di ruolo generale) è la sentenza n. 762/7/2021 della medesima Commissione regionale, la quale rigettava il ricorso per revocazione proposto dall’Ufficio contro la suindicata sentenza di appello n. 315/3/2021 (oggetto del ricorso per cassazione nel primo giudizio in rassegna), assumendo che: -la sentenza dava conto che oggetto del procedimento era l'avviso di accertamento catastale n. 376 del 20 gennaio 2015 relativo alla nuova determinazione di classamento e rendita catastale di immobile urbano, con il quale era stata attribuita la categoria A/3, con ciò quindi individuando perfettamente l'oggetto dedotto in giudizio; - sebbene «in alcuni passi successivi, a causa di un verosimile lapsus calami, la sentenza impugnata indicava quale categoria attribuita, la categoria A/7 anziché la A/3, è altrettanto vero che l'accoglimento della domanda del ricorrente in riassunzione si fonda esclusivamente sulla ritenuta corrispondenza delle condizioni del fabbricato in questione a quelle previste per la sua collocazione nella categoria F/2, desunte dalla perizia asseverata e dalla fotografie ad esse legate prodotte dal contribuente» (così nella sentenza impugnata priva di numerazione); 6. l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione avverso la predetta pronuncia, con atto notificato il 23 luglio 2021,sulla base di due motivi; 7. [OSCURATO:PERSONA], nella menzionata qualità, resisteva con controricorso notificato il 16 settembre 2021; [OSCURATO:PERSONA] : 1. nel giudizio n. 12074/2018 di ruolo generale, con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate ha eccepito, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 4 e 3 cod. proc. civ., la nullità della sentenza per vizio di ultrapetizione e la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., ponendo in evidenza che il petitum dell'atto impugnato era costituito dall'attribuzione al fabbricato del classamento in categoria A/3, mentre il Giudice si era pronunciato sulla legittimità e fondatezza del diverso atto originario (avviso di accertamento FEOI 11021/2013), oggetto di altro giudizio, che aveva disconosciuto il dedotto stato di collabenza ed attribuito all'immobile la categoria A/7, per cui la Commissione, annullando l'atto che aveva attribuito al fabbricato il classamento in categoria A/7 e la relativa rendita, aveva ecceduto i limiti della domanda, con ciò violando il principio di cui all'articolo 112 cod. proc. civ.; 2. con la seconda doglianza, l’Ufficio ha dedotto, con riguardo all’art. 360, primo comma, num. 3 cod. proc. civ., la violazione falsa applicazione degli artt. 61 e ss. d.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142, 3, comma 2, e 6, comma 1, lett. c), d.m. 2 gennaio 1998, n. 28 e 2697 cod. civ., assumendo che la Commissione avrebbe compiuto un’erronea sussunzione della fattispecie concreta a quella astratta, giacchè l'immobile in oggetto, pur trovandosi di una situazione di accentuato degrado dovuto alla mancata opera di manutenzione, non presentava (e non erano stati provati con opportune indagine tecniche) dissesti statici alle strutture, né risultava caratterizzato dall'inesistenza di elementi strutturali (tetto e solai crollati), essendo stati valorizzati, invece, elementi estranei al contenuto delle citate norme, come lo stato di manutenzione degli impianti elettrici ed idrici non funzionanti, aggiungendo che la presenza di crepe e lesioni in grado di compromettere la staticità del fabbricato era restata indimostrata; 3. nel giudizio n. 21671/2021 di ruolo generale, con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia ha censurato la sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360 primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione degli artt. 64 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 395, primo comma, num. 4, e 100 e 112 cod. proc. civ., ritenendo, dopo aver riepilogato i principi che definiscono la natura dell’errore di fatto revocabile, che il Giudice regionale avesse erroneamente applicato dell’art. 64 citato (e 395, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.), derubricando l’errore di fatto denunciato dall’Ufficio a mero lapsu calami sul mero rilievo che nella narrativa il Giudice del rinvio aveva individuato l'atto impositivo e non mutato l'esito della decisione ovvero il riconoscimento della collabenza del fabbricato e quindi la sua iscrivibilità alla categoria F/2, con rendita catastale nulla; 3.1. a tanto, l’Agenzia ha opposto come fosse evidente l’erronea affermazione del Giudice regionale circa la corretta individuazione dell'atto impugnato, posto che, secondo un criterio di prevalenza, il maggior numero di riferimenti (se non tutti) contenuti nella sentenza era all'atto accertativo della rendita catastale A/7, oggetto di autonoma e parallela vicenda giudiziaria, aggiungendo che il richiamo indistinto all'uno piuttosto che all'altro atto non faceva altro che confermare l'errore, rendendo manifesto che il convincimento del Giudice si era formato senza consapevolezza circa il contenuto dell'atto; 3.2. sotto altro profilo, la ricorrente ha denunciato la violazione del principio tra chiesto e pronunciato e dell’interesse ad agire, in quanto il riconoscimento della collabenza del bene non era stato oggetto di domanda, essendo stata la stessa rivolta solo a contestare il classamento in A/3, tenendo anche conto che pendeva altra controversia avente ad oggetto l’annullamento del classamento in A/7. 4. con la seconda doglianza, l’Ufficio ha contestato, in relazione al paradigma di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 15, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 278 cod. proc. civ., assumendo che il richiamo alla fattispecie dell’errore materiale avrebbe giustificato la compensazione delle spese di giudizio; 5. il giudizio recante il n. 21671/2021 di ruolo generale va riunito a quello di più risalente data, contrassegnato con il n. 12074/2021 di ruolo generale, per ragioni di connessione e pregiudizialità giuridica (cfr., sul principio, Cass., Sez. L., 6 luglio 2022, n. 21315); 6. evidenti ragioni di natura logico-giuridica impongono di esaminare prima la seconda impugnazione proposta contro la sentenza n. 762/7/2021, la quale – come detto - rigettava il ricorso per revocazione proposto dall’Ufficio contro la suindicata sentenza di appello n. 315/3/2021; 6. il ricorso non ha fondamento; 6.1. come rilevato nella sentenza impugnata, la Commissione regionale, con la pronuncia n. 315/3/2021 oggetto di revocazione, ha compiutamente individuato l’avviso oggetto di impugnazione, costituito dall’atto n. 376 del 20 gennaio 2015, notificato il 4 marzo 2015, con cui – come è pacifico tra le parti - l’Ufficio aveva, in sede di autotutela, modificato l’avviso accertamento n. FEO111021/2013, notificato il 20 maggio 2014, negando la natura collabente del fabbricato sito in Ferrara, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 5 (in catasto fabbricato, al folio 384, mapp. 127, sub. 1) ed attribuendo allo stesso la categoria A/3, la classe 3 e la rendita di 1.482,23 €), in luogo dei dati catastali (categoria A/7, classe 1 e rendita catastale di 1.646, 21 €) in precedenza assegnati con l’avviso rettificato; 6.2. le valutazioni compiute dal Giudice regionale con la sentenza n. 762/7/2021 in esame, risultano corrette, avendo considerando non decisivo ai fini del giudizio l’erroneo riferimento alla categoria A/7, piuttosto che nella categoria A/3, oggetto di giudizio, giacchè le ragioni sostanziali dell’impugnazione risiedevano e risiedono nella contestazione dell’attribuzione della categoria catastale assegnata dall’Ufficio, invocando il contribuente le condizioni di collabenza dell’unità immobiliare, sulla cui ritenuta esistenza il Giudice regionale ha, in definitiva, accolto il ricorso dello stesso; 6.3. non assume, quindi, rilievo il criterio della prevalenza (nella sentenza oggetto di revocazione) dei riferimenti alla categoria A/7 sottolineato dalla difesa dello Stato, trattandosi di argomento recessivo di fronte alla ragione fondante la relativa pronuncia, basata sulle risultanze della perizia di parte in virtù della quale il Giudice regionale aveva elaborato il proprio convincimento sulla ricorrenza di uno stato di degrado del bene, corrispondente alla categoria F/2 (unità collabente), con valutazione che ha reso, quindi, ininfluente, ai fini della decisione, l’errato riferimento alla categoria A/7 (in luogo di quella A/3, come rettificata dall’Ufficio), siccome travolto (al pari dell’attribuzione della categoria A/3) dal riconoscimento delle condizioni di collabenza del bene che rendevano, comunque, inappropriate le suddette categorie catastali (A/3 e A/7); 6.4. l’individuazione poi nella pronuncia impugnata della ratio decisoria della sentenza n. 315/3/2021 oggetto di revocazione, identificata nella ritenuta natura collabente del fabbricato in questione, non ha determinato alcuna violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non avendo la sentenza impugnata ritenuto che quella oggetto revocazione avesse attributo al bene la categoria F/2, ma solo riconosciuto che dette condizioni dell’unità immobiliare erano state le ragioni fondanti la pronuncia oggetto di revocazione, con valutazione assorbente rispetto ad ogni altra questione, in termini tali da rendere non decisivo e nemmeno rilevante l’erroneo riferimento alla categoria A/7; 6.5. risulta inammissibile il secondo motivo di ricorso concernente la mancata compensazione delle spese di giudizio, dovendo ribadirsi il principio secondo il quale «[….] la facoltà di disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Cass.26 aprile 2019, n. 11329; Cass., sez. un., 15 luglio 2005, n. 14989) e che il sindacato di legittimità sulle pronunzie dei giudici del merito sulle spese, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è diretto solamente ad accertare che non risulti violato il principio secondo cui esse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (cfr. Cass. 26 novembre 2020, n. 26912; Cass. 8 ottobre 2018, n. 24718; Cass. 31 marzo 2017, n. 8421; Cass. 19 giugno 2013, n. 15317; Cass. 23 febbraio 2012, n. 2736; Cass. 24 giugno 2003, n. 10009; Cass. 5 aprile 2003, n. 5386)» (così Cass., Sez. I, 6 settembre 2021, n. 24056); 7. anche il primo ricorso (n. 12074/2021 di ruolo generale) non può essere accolto; 7.1. risulta infondato il primo motivo con il quale l’Agenzia ha dedotto il vizio di ultrapetizione per aver il giudice deciso sulla legittimità dell’originario avviso n. FEOI 11021/2013, oggetto di altro giudizio, con cui era stata attribuita la categoria A/7: 7.2. come chiarito in sede di revocazione della sentenza in esame (la n. 315/3/2021), la Commissione ha precisato che la «[…] vertenza in esame ha avuto origine con l’originaria impugnazione di avviso di accertamento catastale, prot. n. 376 del 20 gennaio 2015, relativo a nuova determinazione di classamento e rendita catastale di immobile urbano di tipo residenziale, ubicato in Ferrara, in [OSCURATO:PERSONA] n. 5 e catastalmente identificato al foglio 384, particella 127 sub 1 e graffate, con il quale era stato attribuito la cat. A/3» (v. pagina n. 1 della sentenza in esame); 7.3. la sentenza in rassegna ha anche dato atto che l'Agenzia delle Entrate, dopo la ricostruzione storica dell'immobile sin dalla sua costituzione del 4 febbraio del 1996, aveva ritenuto che «[…] lo stesso non possegga le caratteristiche di collabenza, procedendo alla riclassificazione ad unità A/7 […] (v. pagina n. 2 della sentenza in oggetto); 7.4. anche la difesa erariale ha dato conto nel ricorso che «Con l'avviso contestato […] l'ufficio, operando in sede di autotutela con l'emissione dell'atto di cui è causa, a parziale rettifica dei dati di classamento in atti, aveva accordato il più favorevole classamento di A/3 (Abitazione di tipo economico), seppur non riconoscendo lo stato di collabenza con totale azzeramento dei dati di rendita […]» (v. pagina n. 17 del ricorso); 7.5. alla luce di tale di tali evidenze, risulta quindi chiaro che il Giudice d'appello abbia correttamente individuato l'atto impugnato e correttamente esaminato il presupposto fondamentale su cui lo stesso si fondava e cioè la negazione della condizione di collabenza dello stesso e l’attribuzione della categoria A/3, dovendo relegarsi all'ipotesi di mero errore materiale il riferimento alla categoria A/7, come del resto ritenuto in sede di revocazione della sentenza in termini confermati con le valutazioni che precedono; 7.6. anche il secondo motivo non ha fondamento; 7.7. l’Agenzia sostiene la ricorrenza di un errore di sussunzione, che, in realtà non sussiste. 7.8. questa Corte ha chiarito, sul piano dei principi, che la categoria F/2 (unità collabente) individua le condizioni di degrado di un fabbricato talmente gravi tale da comportarne l'oggettiva incapacità di produrre ordinariamente un reddito proprio (cfr., anche da ultimo, Cass., Sez. T., 11 luglio 2023, n. 19646, che richiama Cass., Sez. 5^, 23 febbraio 2010, n. 4308 e, nello stesso senso, tra le tante, Cass., Sez. V., 28 marzo 2019, n. 8620; Cass. Sez. T. 19 luglio 2017, n. 17815); 7.9. il Giudice regionale si è uniformato a tali principi, considerando in ragione dell’accertato, significativo, quadro fessurativo sulle murature e sui soffitti, nonché dell’esistenza delle lesioni strutturali sulle murature portanti e quindi del pregiudizio alla staticità dell’unità quello stato di elevato degrado e di rovina dell’edificio idoneo ad escludere che lo stesso possa produrre reddito, così negando le condizioni per l’attribuzione della categoria A/3 disposta dall’Amministrazione con l’atto impugnato, siccome confliggente con le ritenute condizioni di dissesto dell’unità immobiliare; 7.10. detta valutazione ha natura fattuale e non è sindacabile nella sede che occupa, laddove il motivo di impugnazione, invece, mira, al fondo, a coltivare un riesame di merito anche nella parte in cui ha assunto l’insufficienza probatoria della documentazione prodotta dal contribuente; 8. alla stregua delle valutazioni che entrambi i ricorsi riuniti vanno respinti; 9. le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, tenendo conto della riunione dei due giudi
Sentenza Cassazione n. 22648/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris