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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 marzo 2026

Cassazione n. 23136/2026

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del 27/03/2026 del Tribunale di NapoliUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che haconcluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorsoSentito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l’accoglimento del ricorsoe l’annullamento dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Napolirigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]) nei confrontidell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di SantaMaria [OSCURATO:PERSONA] che aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione dellamisura cautelare della custodia in carcere applicata al [OSCURATO:PERSONA] per il reato diconcorso in rapina aggravata.2.

Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore diBrendo [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]) che deduceva:2.1. violazione di legge (art. 273 cod. proc. pen., art. 628 cod. pen.) e viziodi motivazione in ordine alla valutazione relativa ai gravi indizi di colpevolezza: ilquadro indiziario a carico del ricorrente non sarebbe univoco; sul punto siallegava (a) che [OSCURATO:PERSONA], unico testimone diretto del delitto, avrebberiferito che la rapina sarebbe stata compiuta da cinque persone e non da sei,nonostante fossero sei gli uomini ai quali era stata applicata la custodiacautelare in carcere per tale delitto, (b) che lo stesso testimone avrebbe riferitoche uno degli autori del delitto avrebbe parlato in napoletano, mentre gliindagati erano di etnia rom e di origine bosniaca, (c) che le dichiarazioni diOsmanovic [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] non avrebbero sufficiente capacitàdimostrativa dato che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, nonavrebbero udito la sua confessione ma avrebbero saputo del suocoinvolgimento da terzi (che ne avrebbero parlato all’interno del luogo doveerano insediati gli appartenenti alla comunità Rom dove anch'egli si trovava);tali dichiarazioni sarebbero comunque de relato, dunque avrebbero unacapacità dimostrativa attenuata,;2.2. violazione di legge (art. 275 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione inordine alla scelta della misura applicata: sarebbe carente la motivazionesull'inadeguatezza di misure diverse dalla custodia cautelare in carcere dato chela scelta della misura sarebbe stata effettuata senza tenere in considerazione lapossibile idoneità contenitiva degli arresti domiciliari con braccialetto elettronicoda eseguirsi in una località distante rispetto a quella in cui erano state perpetratele azioni criminose.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile.1.1.

Il primo motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quantopropone una non consentita richiesta di rivalutazione integrale degli elementi diprova posti a fondamento della valutazione di sussistenza dei gravi indizi dicolpevolezza, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza delgiudice di legittimità.[OSCURATO:PERSONA] riafferma che in materia di estensione dei poteri della Cassazionein ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che laCorte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di “merito” in ordinealla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suocompito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativoe della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devonoessere allegate – o indicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra lealtre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,O., Rv. 262965).È, pertanto, inammissibile il ricorso per cassazione che, offrendo al giudice dilegittimità frammenti probatori o indiziari, solleciti quest'ultimo ad unarivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllosulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logicadella interpretazione che ne è stata fornita (Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012,Aprovitola, Rv. 253774 - 01).Nel caso in esame, contrariamente a quanto dedotto, il Tribunale haofferto una motivazione che non presenta alcuna illogicità manifesta e si profilacoerente sia con gli elementi di prova raccolti che con le linee ermeneutichetracciate dalla Corte di legittimità in materia di valutazione delle provedichiarative.Il Tribunale ha infatti rilevato come non vi fosse alcun dubbio sullasussistenza dei gravi indizi di colpevolezza relativi alla posizione del ricorrente[OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]) in quanto lo stesso era stato pacificamentericonosciuto dai testimoni come uno degli autori della rapina che, al rientropresso il campo nomadi, ammetteva la sua partecipazione all’azione predatoria,confessione confortata dal fatto che lo stesso presentava delle ferite al capochiaramente derivanti dall'impatto tra l’auto dei rapinatori in fuga e quella deipoliziotti.La Corte di merito, con valutazione che non presenta alcuna frattura logicae coerente con le emergenze procedimentali, riteneva che il fatto che siaOsmanovic [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] avessero riferito – il primo conprogressione dichiarativa instabile generata dalle minacce ricevute - di avereudito il ricorrente che dichiarava di avere avuto un incidente mentre fuggivatentando di sottrarsi ad un intervento della polizia fosse decisivo per indicarne laresponsabilità.Sul punto possono ritenersi valide le indicazioni fornite dalla Corte dilegittimità secondo cui le confidenze autoaccusatorie dell'indiziato ad uncollaboratore di giustizia, che ne abbia successivamente riferito nelle propriedichiarazioni, hanno natura confessoria, di talché, una volta positivamentevagliata l'attendibilità del collaboratore ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod.proc. pen., dispiegano piena efficacia probatoria alla sola condizione che se neapprezzi la sincerità e la spontaneità, in modo da potersene escludere lariconducibilità a costrizioni esterne o a possibili intenti autocalunniatori (Sez. 5,n. 27918 del 25/05/2021, Grande, Rv. 281603 – 02; Sez. 1, n. 9891 del04/06/2019, dep. 2020, Campana, Rv. 278503 - 01): si tratta di principi chepossono essere pacificamente applicati anche alle dichiarazioni testimoniali dipersona che non riveste il ruolo di chiamante in correità.In sintesi il [OSCURATO:PERSONA] ritiene che non vi siano elementi pe dubitare dellavalutazione delle sommarie informazioni rese sia da [OSCURATO:PERSONA] cheHazdovic [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno concordemente riferito di avere udito ilricorrente mentre raccontava l’incidente occorsogli durante la fuga (pag. 8 delprovvedimento impugnato).1.2.

Anche il secondo motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilitàin quanto, contrariamente a quanto dedotto, il Tribunale ha offerto unamotivazione priva di illogicità manifeste in ordine alla scelta della misuracautelare applicata al [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]); il Tribunale ritenevainfatti che le esigenze cautelari fossero sussistenti «al massimo livello» dato cheil ricorrente aveva preso parte ad una complessa rapina in banca accompagnatadalla perpetrazione di azioni violente contro le forze dell’ordine intervenute, ilche indicava una capacità criminale «elevatissima ed una assoluta inaffidabilità»e rendeva inadeguate misure cautelari diverse dal carcere richiedentil'autocontrollo (pag. 9 del provvedimento impugnato), necessario anche nelcaso in cui la misura degli arresti domiciliari sia disposto con l’applicazione delbraccialetto elettronicoSi tratta di una motivazione che non presenta alcuna illogicità manifesta eche risulta coerente con le indicazioni della Cassazione secondo cui lamotivazione sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolodella reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente epregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sulla impossibilità di impiego di unodegli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod.proc. pen. (tra le altre: Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017, Caterino, Rv. 270463 –01; Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019, Marsili, Rv. 277762 – 01).3.

All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità,al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila,così equitativamente fissata.Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà delricorrente, deve disporsi - ai sensi dell’articolo 94, comma 1-ter delle disposizionidi attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessaal direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato si trova ristretto, perchéprovveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’ art. 94, comma 1-terdisp. att. cod. proc. pen.Così deciso, il giorno 3 giugno 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteSandra [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del 27/03/2026 del Tribunale di NapoliUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che haconcluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorsoSentito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l’accoglimento del ricorsoe l’annullamento dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Napolirigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]) nei confrontidell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di SantaMaria [OSCURATO:PERSONA] che aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione dellamisura cautelare della custodia in carcere applicata al [OSCURATO:PERSONA] per il reato diconcorso in rapina aggravata.2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore diBrendo [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]) che deduceva:2.1. violazione di legge (art. 273 cod. proc. pen., art. 628 cod. pen.) e viziodi motivazione in ordine alla valutazione relativa ai gravi indizi di colpevolezza: ilquadro indiziario a carico del ricorrente non sarebbe univoco; sul punto siallegava (a) che [OSCURATO:PERSONA], unico testimone diretto del delitto, avrebberiferito che la rapina sarebbe stata compiuta da cinque persone e non da sei,nonostante fossero sei gli uomini ai quali era stata applicata la custodiacautelare in carcere per tale delitto, (b) che lo stesso testimone avrebbe riferitoche uno degli autori del delitto avrebbe parlato in napoletano, mentre gliindagati erano di etnia rom e di origine bosniaca, (c) che le dichiarazioni diOsmanovic [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] non avrebbero sufficiente capacitàdimostrativa dato che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, nonavrebbero udito la sua confessione ma avrebbero saputo del suocoinvolgimento da terzi (che ne avrebbero parlato all’interno del luogo doveerano insediati gli appartenenti alla comunità Rom dove anch'egli si trovava);tali dichiarazioni sarebbero comunque de relato, dunque avrebbero unacapacità dimostrativa attenuata,;2.2. violazione di legge (art. 275 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione inordine alla scelta della misura applicata: sarebbe carente la motivazionesull'inadeguatezza di misure diverse dalla custodia cautelare in carcere dato chela scelta della misura sarebbe stata effettuata senza tenere in considerazione lapossibile idoneità contenitiva degli arresti domiciliari con braccialetto elettronicoda eseguirsi in una località distante rispetto a quella in cui erano state perpetratele azioni criminose.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile.1.1. Il primo motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quantopropone una non consentita richiesta di rivalutazione integrale degli elementi diprova posti a fondamento della valutazione di sussistenza dei gravi indizi dicolpevolezza, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza delgiudice di legittimità.[OSCURATO:PERSONA] riafferma che in materia di estensione dei poteri della Cassazionein ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che laCorte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di “merito” in ordinealla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suocompito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativoe della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devonoessere allegate – o indicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra lealtre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,O., Rv. 262965).È, pertanto, inammissibile il ricorso per cassazione che, offrendo al giudice dilegittimità frammenti probatori o indiziari, solleciti quest'ultimo ad unarivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllosulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logicadella interpretazione che ne è stata fornita (Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012,Aprovitola, Rv. 253774 - 01).Nel caso in esame, contrariamente a quanto dedotto, il Tribunale haofferto una motivazione che non presenta alcuna illogicità manifesta e si profilacoerente sia con gli elementi di prova raccolti che con le linee ermeneutichetracciate dalla Corte di legittimità in materia di valutazione delle provedichiarative.Il Tribunale ha infatti rilevato come non vi fosse alcun dubbio sullasussistenza dei gravi indizi di colpevolezza relativi alla posizione del ricorrente[OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]) in quanto lo stesso era stato pacificamentericonosciuto dai testimoni come uno degli autori della rapina che, al rientropresso il campo nomadi, ammetteva la sua partecipazione all’azione predatoria,confessione confortata dal fatto che lo stesso presentava delle ferite al capochiaramente derivanti dall'impatto tra l’auto dei rapinatori in fuga e quella deipoliziotti.La Corte di merito, con valutazione che non presenta alcuna frattura logicae coerente con le emergenze procedimentali, riteneva che il fatto che siaOsmanovic [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] avessero riferito – il primo conprogressione dichiarativa instabile generata dalle minacce ricevute - di avereudito il ricorrente che dichiarava di avere avuto un incidente mentre fuggivatentando di sottrarsi ad un intervento della polizia fosse decisivo per indicarne laresponsabilità.Sul punto possono ritenersi valide le indicazioni fornite dalla Corte dilegittimità secondo cui le confidenze autoaccusatorie dell'indiziato ad uncollaboratore di giustizia, che ne abbia successivamente riferito nelle propriedichiarazioni, hanno natura confessoria, di talché, una volta positivamentevagliata l'attendibilità del collaboratore ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod.proc. pen., dispiegano piena efficacia probatoria alla sola condizione che se neapprezzi la sincerità e la spontaneità, in modo da potersene escludere lariconducibilità a costrizioni esterne o a possibili intenti autocalunniatori (Sez. 5,n. 27918 del 25/05/2021, Grande, Rv. 281603 – 02; Sez. 1, n. 9891 del04/06/2019, dep. 2020, Campana, Rv. 278503 - 01): si tratta di principi chepossono essere pacificamente applicati anche alle dichiarazioni testimoniali dipersona che non riveste il ruolo di chiamante in correità.In sintesi il [OSCURATO:PERSONA] ritiene che non vi siano elementi pe dubitare dellavalutazione delle sommarie informazioni rese sia da [OSCURATO:PERSONA] cheHazdovic [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno concordemente riferito di avere udito ilricorrente mentre raccontava l’incidente occorsogli durante la fuga (pag. 8 delprovvedimento impugnato).1.2. Anche il secondo motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilitàin quanto, contrariamente a quanto dedotto, il Tribunale ha offerto unamotivazione priva di illogicità manifeste in ordine alla scelta della misuracautelare applicata al [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]); il Tribunale ritenevainfatti che le esigenze cautelari fossero sussistenti «al massimo livello» dato cheil ricorrente aveva preso parte ad una complessa rapina in banca accompagnatadalla perpetrazione di azioni violente contro le forze dell’ordine intervenute, ilche indicava una capacità criminale «elevatissima ed una assoluta inaffidabilità»e rendeva inadeguate misure cautelari diverse dal carcere richiedentil'autocontrollo (pag. 9 del provvedimento impugnato), necessario anche nelcaso in cui la misura degli arresti domiciliari sia disposto con l’applicazione delbraccialetto elettronicoSi tratta di una motivazione che non presenta alcuna illogicità manifesta eche risulta coerente con le indicazioni della Cassazione secondo cui lamotivazione sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolodella reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente epregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sulla impossibilità di impiego di unodegli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod.proc. pen. (tra le altre: Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017, Caterino, Rv. 270463 –01; Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019, Marsili, Rv. 277762 – 01).3. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità,al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila,così equitativamente fissata.Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà delricorrente, deve disporsi - ai sensi dell’articolo 94, comma 1-ter delle disposizionidi attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessaal direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato si trova ristretto, perchéprovveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’ art. 94, comma 1-terdisp. att. cod. proc. pen.Così deciso, il giorno 3 giugno 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteSandra [OSCURATO:PERSONA]
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