CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 23003/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per i ricorrenti, che si è riportato ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 3 giugno 2021 dalla Corte di appello di Palermo, che ha riformato parzialmente la dec sione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo che, all'esito di rito abbreviato, aveva condannato — escludendo la circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 1, legge fall. — i fratelli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Franco e [OSCURATO:PERSONA] per bancarotta fraudolenta distrattiva (tutti), bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta semplice da ritardata richiesta di fallimento (solo i primi due); i reati si collocano nell'ambito del fallimento della società "F.11i [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", dichiarato dal Tribunale di Palermo il 20 dicembre 2013, società di cui i primi due erano legali rappresentanti (oltre che soci) e gli altri due soci. All'esito della sentenza di appello: - i soci Franco e [OSCURATO:PERSONA] sono stati assolti dall'addebito relativo ad una parte delle condotte distrattive, mentre ne è stata confermata la penale responsabilità quanto alla distrazione di euro 481.785,29 (per i soli prelevamenti eseguiti dai soci), con riduzione della pena ad anni due e mesi quattro di reclusione; - la sentenza di condanna è stata confermata quanto agli amministratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con riduzione della pena ad anni tre di reclusione e revoca della pena accessoria dell'interdizione dai PPUU; - per tutti le pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. sono state ridotte ad anni quattro. 2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per c:assazione tutti gli imputati, a mezzo del sostituto del difensore di fiducia, che non era cassazionista, che ha redatto due distinti atti, uno per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e l'altro per Franco e [OSCURATO:PERSONA]. 3. I ricorsi per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di Stefano si compongono di sei motivi. 3.1. Il primo motivo di ricorso — concernente la bancarotta fraudolenta distrattiva di cui al capo A) — lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 216, comma 1 n. 1) e 223 legge fall. e 110 cod. pen. e vizio di motivazione. Osservano i ricorrenti, quanto alla distrazione di euro 464,50 per differenza di cassa non consegnata, che, in sede di interrogatorio dinanzi al curatore, essi avevano consegnato il residuo cassa che ricordavano — pari ad 80 euro — riservandosi di consegnare l'eventuale differenza che fosse emersa dalla chiusura della contabilità. Ciò — assumono i ricorrenti — denoterebbe l'assenza dell'elemento psicologico. Riguardo alla distrazione di 93.145,80 euro, l'annotazione contabile concerne un pagamento erogato a favore dei dipendenti poco prima della dichiarazione di fallimento e — sostengono i ricorrenti — sarebbe illogica e contraddittoria la motivazione della Corte di appello allorché ha escluso che la fuoriuscita di tale somma dalla casse sociali potesse essere effettivamente avvenuta, in contanti, per detto scopo. Ciò contrasterebbe con quanto riferito dal consulente di ufficio dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito che molti pagamenti, anche di importo elevato, erano effettuati in contanti. In ordine ai prelevamenti dei soci per euro 481.785,29, i ricorrenti sostengono che essi avevano due differenti causali: quello di euro 232.143,91 era imputabile a restituzioni di finanziamenti dei soci e quello di euro 249.631,38 era imputabile al pagamento degli stipendi dei soci/lavoratori. L'assunto della Corte di merito secondo cui mancava il benché minimo dato di conferma circa la destinazione delle somme sarebbe in contrasto con la relazione del dr. [OSCURATO:PERSONA]. Il consulente aveva altresì indicato la periodicità della corresponsione degli stipendi, dato ignorato dalla Corte di appello quando ha ritenuto che la somma era stata percepita dai beneficiari tutta in un'unica soluzione e solo quando la società era prossima alla decozione. Secondo i ricorrenti, inoltre, vi sarebbe una contraddizione nel percorso motivazionale, laddove la Corte territoriale ha prima escluso che vi fosse prova della destinazione retributiva dell'ammanco e poi ha affermato che era pacifico che i soci avessero svolto attività lavorativa "in nero". Il rapporto di lavoro esisteva e la somma prelevata costituisce la retribuzione per il lavoro svolto, il che ne escluderebbe la natura distrattiva, perché i soci lavoravano per molte ore al giorno, sette giorni su sette e percepivano 1500 euro mensili. Con riferimento alla distrazione di euro 232.143,91, il costrutto della Corte distrettuale — secondo cui non era provata la destinazione alla restituzione di finanziamenti dei soci — si scontrerebbe, ancora una volta, con la consulenza del dott. [OSCURATO:PERSONA]. Il vizio motivazionale sarebbe evidente perché il curatore non aveva richiesto la restituzione della somma, come pure evincibile dalla medesima consulenza. La sentenza impugnata, inoltre, sarebbe "elusiva" in punto di coefficiente soggettivo perché non avrebbe valutato che la difesa aveva rappresentato che il curatore aveva rinvenuto beni strumentali per 40.000 euro, che ingiustificatamente la Corte di merito ha reputato difficilmente negoziabili. 3.2. Il secondo motivo di ricorso — sempre concernente il reato di cui al capo A) — lamenta violazione dell'art. 216, comma 1, n. 1) e comma 3, legge fall. e mancanza di motivazione in ordine alla domandata riqualificazione della bancarotta fraudolenta distrattiva in bancarotta preferenziale. L'argomento sarebbe stato liquidato con un mero rinvio alla motivazione destinata alla conferma del verdetto di condanna per la bancarotta fraudolenta distrattiva. Di contro, si sarebbe imposta la riqualificazione in bancarotta preferenziale dal momento che sia le restituzioni delle anticipazioni in precedenza erogate nei confronti della società che gli emolumenti percepiti costituiscono crediti vantati nei confronti della società. A seguire, il ricorso cita a sostegno delle proprie ragioni alcuni precedenti di legittimità, segnalando che la restituzione riguardava somme erogate dai soci alla società come finanziamento e non in conto capitale. 3.3. Il terzo motivo di ricorso — concernente il reato di cui al capo B) — lamenta violazione di legge quanto agli artt. 216, comma 1 n. 2, 223, 217, comma 2 e 224 legge fall. e vizio di motivazione. Quest'ultima sarebbe contraddittoria laddove la Corte di appello, da una parte, ha escluso che gli amministratori fossero inesperti e, dall'altra, ha negato la derubricazione in bancarotta documentale semplice, erroneamente giustificanco tale conclusione con l'impossibilità di ritenere la condotta meramente colposa; così dimenticando, però, che la bancarotta semplice è punita anche a titolo di dolo. Gli imputati erano inesperti e ciò sarebbe dimostrato dalla loro audizione davanti al curatore e dalle stesse anomalie contabili, che non avevano procurato loro alcun profitto. Inoltre — si legge ancora nel ricorso — la Corte di merito avrebbe trascurato le argomentazioni difensive secondo cui l'imponente giacenza di cassa serviva per pagamenti per cui non potevano essere utilizzati strumenti diversi. Se vi fosse stata una volontà decettiva — concludono i ricorrenti — questi ultimi non sarebbero stati tanto collaborativi con la curatela. 3.4. Il quarto motivo di ricorso — relativo alla bancarotta semplice di cui al capo C) — denunzia violazione degli artt. 217, comma 1, n. 4) e 224 legge fall. nonché vizio di motivazione. La sentenza impugnata sarebbe illogica già prima facie, giacché, nella motivazione, aveva discorso di inammissibilità degli appelli e poi, nel dispositivo, aveva scritto di "parziale riforma" e di "conferma" della sentenza di primo grado. Dopodiché il ricorso riporta un passaggio della decisione avversata, per poi contrastarlo affermando che la Corte di merito avrebbe posto a carico della difesa l'onere della prova della tesi assolutoria e il consulente dr. [OSCURATO:PERSONA] non aveva affermato quello che la Corte sosteneva, essendosi pronunciato solo sulla violazione dell'art. 2482-ter cod. civ. La sentenza impugnata, infine, avrebbe omesso di motivare circa il coefficiente soggettivo del reato, ad onta della censura che si legge nell'appello. 3.5. Il quinto motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio perché la Corte di appello — motivando con mere formule di stile — è partita dalla pena di anni sei e mesi nove di reclusione, che è eccessiva considerato che si tratta di soggetti incensurati, collaborativi e protagonisti di una realtà imprenditoriale di piccolo calibro (un bar). 3.6. Il sesto motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla durata — così come rideterminata dalla Corte di appello — delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall., per cui non era stata offerta alcuna motivazione; inoltre la quantificazione in quattro anni contrasterebbe con il principio sancito — secondo i ricorrenti — dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 640 del 2015, che aveva stabilito che la durata delle pene accessorie per cui sia stabilito solo un minimo e un massimo ovvero solo quest'ultimo va rideterminata in misura pari a quella della pena principale. 4. I ricorsi di Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA] sono affidati a cinque motivi. 4.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione degli artt. 216, comma 1, n. 1) e 223 legge fall. nonché dell'art. 110 cod. pen. e vizio di motivazione quanto alla conferma della condanna per la distrazione di euro 481.785,29. Poiché i ricorrenti erano soci della fallita, per reputare distraCiva la restituzione del finanziamenti dei soci, questi ultimi avrebbero dovuto conoscere lo stato di dissesto della società. Su questo aspetto vi è difetto di motivazione, oltre che sulla conoscenza dei propositi distrattivi degli amministratori. Secondo i ricorrenti, la sentenza impugnata sarebbe contraddittoria laddove la Corte distrettuale ha assolto gli imputati dalla bancarotta fraudolenta documentale sulla scorta del fatto che essi non erano amministratori di fatto e poi ha confermato la condanna per la bancarotta patrimoniale in quanto direttamente beneficiari del prelievo. La sentenza impugnata sarebbe, poi, censurabile laddove ha imputato a tutti l'intera somma, mentre quest'ultima andava divisa tra tutti i soci, ed ha trascurato le due differenti causali, quella di restituzione finanziamento soci e di pagamento degli stipendi. Ciò porrebbe la decisione avversata in contrasto con la relazione del dott. [OSCURATO:PERSONA]. A seguire, l'impugnativa riproduce testualmente gli argomenti critici del primo motivo dei ricorsi dei coimputati quanto alla contraddizione che la sentenza presenterebbe circa la questione del rapporto di lavoro con i soci, le divergenze, anche su questo punto, con la consulenza del dr. [OSCURATO:PERSONA] e il dolo del delitto contestato, su cui si richiama il § 3.1. 4.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione dell'art. 216, comma 1, n. 1 e comma 3 legge fall. e vizio di motivazione quanto alla mancata riqualificazione del delitto sub A) in bancarotta fraudolenta preferenziale. Esso coincide testualmente con il secondo motivo dei ricorsi dei coimputati, alla cui illustrazione si rinvia (cfr. supra, § 3.2.). A ciò i ricorrenti aggiungono che la loro specifica posizione meriterebbe l'invocata riqualificazione perché si trattava di soci non amministratori, vi era una duplice causale per le restituzioni ed essi non erano consapevoli dello stato di dissesto della società. 4.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio principale. Il riferimento della Corte territoriale, per giustificare la pena base di cinque anni e tre mesi di reclusione, alle irregolarità contabili sarebbe illogico in quanto i due ricorrenti non ne sono chiamati a rispondere. Inoltre, il riferimento a "notevoli importi" distratti si scontra con la relazione del dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha ascritto a [OSCURATO:PERSONA] la distrazione di 93.747,97 euro e a [OSCURATO:PERSONA] la distrazione di 90.154,07 euro, mentre il curatore ha chiesto loro la restituzione, rispettivamente, di 38.000 euro e di 52.906,10 euro; di contro essi non possono — come ha fatto la Corte di appello — essere ritenuti responsabili della distrazione dell'intera somma di 481.785,29. 4.4. Il quarto motivo di ricorso denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. e riproduce testualmente l'ultimo motivo di ricorso dei coimputati (cfr. supra § 3.6, cui si rinvia). [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di Stefano sono inammissibili per le ragioni che seguono. 1.1. Nel primo motivo di ricorso concernente la bancarotta fraudolenta distrattiva di cui al capo A) — la parte ha fatto confluire più censure, sicché se ne impone un vaglio analitico. 1.1.1. In ordine all'accusa di distrazione della consistenza di cassa, i ricorsi non superano il vaglio di ammissibilità in quanto pretendono una diversa valutazione delle risultanze probatorie, a dispetto del fatto che la Corte territoriale ha razionalmente sancito l'irrilevanza della giustificazione difensiva — obiettivamente inconsistente — secondo cui gli imputati andrebbero esenti da responsabilità solo perché essi adducono un mancato, corretto ricordo della giacenza di cassa. 1.1.2. Riguardo alla distrazione di 93.145,80 euro, i ricorsi sono aspecifici e manifestamente infondati. In primo luogo, i ricorrenti non affrontano il problema che la Corte di appello ha evidenziato, vale a dire che l'atto di appello era formulato in termini perplessi e, come tale, era inammissibile. In secondo luogo, le impugnative non contrastano la proposizione della Corte di appello che, in risposta alle giustificazioni addotte dagli appellanti circa la destinazione della somma a soddisfare le pretese economiche dei dipendenti, ha osservato che non ne erano stati indicati i nominativi e che, anzi, i dipendenti della società erano stati ammessi al passivo, segno che i loro crediti erano rimasti insoddisfatti. Venendo, poi, al primo dei ripetuti riferimenti dei ricorrenti agli accertamenti svolti dal consulente del pubblico ministero dott. [OSCURATO:PERSONA], il Collegio osserva che il richiamo al suo elaborato — per quella che parrebbe una denunzia di travisamento della prova — è generico, perché non indica quali sarebbero i passaggi della consulenza che attestano la circostanza evidenziata — l'abitudine degli amministratori della società fallita di pagare in contanti — e comunque fa riferimento ad una circostanza non decisiva perché, appunto, riguarda genericamente un'abitudine ma non quegli specifici pagamenti. Ne consegue che il vizio suddetto è stato malamente dedotto, dal momento che esso si configura quando il Giudice utilizzi un'informazione inesistente o ometta la valutazione di una prova, ma sempre che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nella motivazione; si ricorda altresì che tale vizio, intanto può essere dedotto, in quanto siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate e sempre che il ricorrente non le abbia solo parzialmente considerate a sostegno delle sue ragioni e non ne abbia adottato una lettura atomistica, scevra da un inquadramento di insieme (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, E3regamotti, Rv. 265053; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale e altri, Rv. 256723; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv. 246552). A chiudere la riflessione sul punto contestato della decisione, non può che darsi atto che la Corte di merito — di fronte all'indubbia sparizione della somma in contanti di cui sopra — ha evocato la regola di giudizio, ampiamente recepita dalla giurisprudenza di questa Corte in materia di bancarotta fraudolenta distrattiva, secondo cui la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti (Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep. 2016, Aucello, Rv. 267710; Sez. 5, n. 11095 del 13/02/2014, Ghirardelli, Rv. 262740; Sez. 5, n. 22894 del 17/04/2013, Zanettin, Rv. 255385). [OSCURATO:PERSONA]. 5 Aucello, a sostegno di questa tesi, si è osservato che la responsabilità dell'imprenditore per la conservazione della garanzia patrimoniale verso i creditori e l'obbligo di verità, penalmente sanzionato, gravante ex art. 87 I. fall. sul fallito interpellato dal curatore circa la destinazione dei beni dell'impresa, giustificano l'apparente inversione dell'onere della prova a carico dell'amministratore della società fallita, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato. 1.1.3. Avuto riguardo ai prelevamenti per euro 249.631,38 che i ricorrenti assumono destinati al pagamento dei soci/lavoratori, il motivo di ricorso è reiterativo perché la Corte di merito ha fornito una risposta che non si espone ad alcuna delle critiche degli impugnanti, giacché ha evidenziato che non vi era prova del rapporto di lavoro dei soci, circostanza rispetto alla quale i ricorrenti non oppongono circostanze concrete e/o la pretermissione di precisi dati probatori. Di fronte a questo limite dei ricorsi, infatti, il richiamo, anche quanto alla periodicità dei prelevamenti, alla consulenza [OSCURATO:PERSONA] non incrina la tenuta della decisione avversata, giacché, quand'anche il consulente avesse indicato che i prelievi erano stati effettuati con cadenza periodica — e non una tantum, come sostiene la Corte territoriale — e che essi erano contabilmente giustificati come stipendi dei soci, ciò non elimina la lacuna dimostrativa basilare, vale a dire quella che concerne l'esistenza stessa del preteso rapporto di lavoro. Per chiudere sull'argomento, il Collegio osserva altresì che la contraddizione della motivazione della decisione avversata — agitata dai ricorrenti — data dalla proposizione che si legge a pag. 5 rispetto al decisum della Corte territoriale è apparente, laddove il senso dell'affermazione non è che i rapporti di lavoro dei soci esistevano ed erano in nero, ma che la prospettazione difensiva li descriveva come tali mentre i soci non risultavano inquadrati, il che — in uno alle anomalie contabili e al generale quadro spoliativo che connotava le dinamiche societarie — induceva a ritenerne l'inesistenza. Conferma che questo sia il pensiero dei Giudici di appello la circostanza che, nel periodo immediatamente successivo (cfr. pag. 6, incipit), si legge «Nulla porta a ritenere che i due predetti soci o che addirittura tutti e quattro i fratelli [OSCURATO:PERSONA] svolgessero attività lavorativa non retribuita» 1.1.4. I ricorsi sono altresì inammissibili quando affrontano il tema dell'imputazione a restituzione finanziamento soci della somma di 232.143,91 euro. L'inammissibilità è dettata dal fatto che i finanziamenti dei soci nei riguardi della società non erano documentati (essi risalirebbero a data anteriore al 2010, periodo per il quale non sono state fornite le scritture contabili, cfr. pag. 13 sentenza di primo grado) e che, secondo la prospettazione difensiva, essi sarebbero addirittura avvenuti per contanti, il che non costituiva una specifica argomentazione, dotata di tangibile efficacia liberatoria, per giustificare le cause dell'ammanco. In questo caso, l'ulteriore richiamo che si legge nei ricorsi alla consulenza [OSCURATO:PERSONA] è generico, mentre diventa più specifico solo quanto alla mancata richiesta di restituzione della somma da parte del curatore, le cui ragioni sono sconosciute né sono state chiarite dalle parti. 1.1.5. Venendo al tema della consistenza dei beni strumentali rinvenuti dalla curatela, che i ricorrenti assumono ingiustamente sottovalutata dai giudici di merito, le impugnative si risolvono in una critica di merito, scevra dall'individuazione di precise anomalie riconducibili al disposto di cui all'art. 606 codice di rito. 1.2. In ordine al tema della derubricazione — invocata dagli imputati — della bancarotta fraudolenta distrattiva in bancarotta preferenziale, oggetto del secondo motivo di ricorso, il ragionamento svolto dalla Corte di merito — e sopra esaminato — per sconfessare le giustificazioni addotte circa le distrazioni, in particolare quanto alla mancata emersione della destinazione della somma fuoriuscita dalle casse sociali al pagamento degli stipendi dei soci-lavoratori ed alla restituzione del finanziamento dei soci, smentisce ex se la loro natura di semplici pagamenti preferenziali. Peraltro, essendo i due ricorrenti amministratori della società, in relazione ad essi può trovare applicazione la prevalente giurisprudenza di questa Corte secondo cui integra il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e non quello di bancarotta preferenziale, la condotta dell'amministratore di una società che proceda al rimborso di finanziamenti effettuati nei confronti della società in violazione della regola della postergazione di cui all'art. 2467 cod. civ. (Sez. 5, n. 25773 del 20/02/2019, Scarpaci, Rv. 277577; Sez. 5, n. 50188 del 10/05/2017, Mascellani, Rv. 271775). 1.3. Il terzo motivo di ricorso — che investe la conferma della condanna per la bancarotta fraudolenta documentale — è manifestamente infondato, dal momento che la Corte di merito ha spiegato che le anomalie contabili erano rilevanti e che esse erano dirette anche ad occultare le distrazioni, il che denota la direzione mistificatrice dell'azione degli imputati, che dimostra una consapevolezza ed una volontà che vanno anche al di là di quanto richiesto per la tipologia di bancarotta fraudolenta documentale contestata e ritenuta, che pare quella generale. Quanto a quest'ultima, va ricordato, infatti, che il delitto si configura sia nel caso in cui l'impossibilità di ricostruire il patrimonio ed il volume d'affari dovuta alla tenuta delle scritture sia assoluta, sia quanco gli accertamenti da parte degli organi fallimentari siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza (Sez. 5, n. 45174 del 22/05/2015, Faragona e altro, Rv. 265682; Sez. 5, n. 21588 del 19/04/2010, Suardi, Rv. 247965; Sez. 5, n. 24333 del 18/05/2005, Mattia, Rv. 232212). Avuto riguardo al versante soggettivo, questa forma di bancarotta documentale è reato a dolo generico, che consiste nella consapevolezza, in capo all'agente, che, attraverso la volontaria tenuta della contabilità in maniera incompleta o confusa, possa risultare impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio o dell'andamento degli affari; è esclusa, di contro, l'esigenza che il dolo sia integrato dall'intenzione di impedire detta ricostruzione, in quanto la locuzione «in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari» connota la condotta — della quale costituisce una caratteristica — e non la volontà dell'agente, sicché è da respingere l'idea che essa richieda il dolo specifico (Se2:. 5, n. 5264 del 17/12/2013, dep. 2014, Manfredini, Rv. 258881; Sez. 5, n. 21872 del 25/03/2010, Laudiero, Rv. 247444; Sez. 5, n. 21075 del 25/03/2004, Lorusso, Rv. 229321).1.4. Il quarto motivo di ricorso — che attiene alla bancarotta semplice — è inammissibile, innanzitutto, in quanto segue a motivo di appello aspecifico in ordine ai segnali di dissesto già da tempo eloquenti della necessità di attivare la procedura concorsuale. Inoltre, in punto di coefficiente soggettivo, i ricorrenti sembrano trascurare che la Corte distrettualle ha giustificato la conferma della condanna anche sulla scorta della funzionalità del ritardo nella richiesta di fallimento rispetto alle spoliazioni. 1.5. Quanto al trattamento sanzionatorio — oggetto del quinto motivo di ricorso — la Corte di appello ha adeguatamente motivato la scelta commisurativa sulla base dell'intensità del dolo, della gravità del fatto siccome concernente importi notevoli e rilevanti irregolarità contabili; d'altra parte -- è bene chiarirlo — quella indicata dai ricorrenti non è la pena base, ma quella aumentata per la circostanza aggravante dei più fatti di bancarotta, circostanza poi neutralizzata dal giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. 1.6. I ricorsi — quanto alla determinazione della durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall.— sono generici a proposito delle ragioni per le quali la commisurazione, così come attuata dalla Corte territoriale, non sia congrua. D'altronde le argomentazioni delle impugnative sono errate in diritto circa la necessità di allineare la durata delle predette pene accessorie a quella della pena principale, in quanto ignorano che Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286 ha statuito che «Le pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa, devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.», facendone discendere la conseguenza per cui «implicando valutazioni sul fatto [.....] sarà dunque compito del giudice di rinvio individuare, in piena libertà cognitiva, la misura congrua ed adeguata al caso delle sanzioni accessorie fallimentari, facendo ricorso ai criteri di cui all'art. 133 cod. pan. e dando conto nella motivazione delle considerazioni svolte». 2. I ricorsi di Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA] sono del pari irammissibili. 2.1. In ordine al primo motivo di ricorso, il Collegio osserva che la seconda parte di esso contiene enunciati critici sovrapponibili a quelli del primo motivo dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sicché si richiamano le osservazioni svolte al § 1.1. Venendo, invece, agli argomenti censori sviluppati solo in relazione a Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA], il primo tema da analizzare è cpello della pretesa insussistenza del dolo della fattispecie perché — si legge nell'impugnativa — per reputare distrattiva la restituzione del finanziamenti dei soci, questi ultimi avrebbero dovuto conoscere lo stato di dissesto della società.Su questo aspetto vanno svolte due riflessioni, che inducono a ritenere che i ricorsi siano, in parte qua, manifestamente infondati. In primo luogo i ricorsi corrono sul crinale del distingJo tra bancarotta fraudolenta distrattiva e preferenziale, trascurando che la Corte di appello ha ritenuto che si tratti della prima perché difetta, in radice, la prova dell'esistenza di un debito della società nei confronti dei soci che potesse giustificare le restituzioni a favore degli imputati. Ne consegue che la sentenza impugnata va valutata in ordine alla spiegazione che ha fornito sul coefficiente soggettivo della bancarotta fraudolenta distrattiva e, su questo versante, non ha rilievo il tema agitato dai ricorrenti della conoscenza della decozione della società, perché questa conoscenza non era richiesta, mentre è sufficiente la consapevolezza e la volontà di sottrarre la somma alla garanzia dei creditori. A questo proposito, va infatti ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa sezione, il dolo del concorrente extraneus nella bancarotta distrattiva dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specific:a conoscenza del dissesto della società (Sez. 5, n. 38731 del 17/05/2017, Bolzoni, Rv. 271123; Sez. 5, n. 54291 del 17/05/2017, Bratomi, Rv. 271837). Ragionando su tale base teorica, la Corte di merito ha valorizzato in malam partem — con motivazione immune dalle critiche che gli impugnanti muovono alla sentenza — gli indicatori della consapevolezza, in capo ai [OSCURATO:PERSONA], dell'idoneità depressiva sulle componenti attive delle apprensioni di somme. In ordine alla mancata imputazione delle somme distratte in misura ripartita per ciascuno dei due ricorrenti, questa Corte ritiene che, a prescindere dalla mancata analisi di questo aspetto della regiudicanda da parte dei Giudici di appello, è evidente che, riferendosi il distratto a quanto indebitamente percepito da ciascuno dei soci, ognuno di essi risponde per la somma incamerata, senza che, tuttavia, questo elida la sua responsabilità. 2.2. Il secondo motivo di ricorso — che concerne la mancata riqualificazione del delitto sub A) in bancarotta fraudolenta preferenziale — non contiene argomentazioni critiche sostanzialmente diverse da quelle sviluppate circa la posizione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sicché si rimanda a quanto osservato sopra al § 1.2. 2.3. Quanto al trattamento sanzionatorio, i ricorsi sono manifestamente infondati giacché la commisurazione della pena è adeguatamente giustificata anche epurandola dal riferimento alle irregolarità contabili, laddove la Corte di merito ha fatto riferimento ai notevoli importi delle distrazioni, aggettivazione che appare idonea a giustificare la quantificazione della pena anche laddove si faccia riferimento alla ripartizione delle distrazioni come prospettata dai ricorrenti. D'altra parte, la pena, così come rideterminata in mitius dalla Corte territoriale, appare inferiore alla media edittale, dovendo farsi riferimento a quella risultante dal giudizio di comparazione (anni tre e mesi quattro di reclusione). Tanto rilevato, la giustificazione sviluppata dalla Corte di merito va al di là dello standard giustificativo richiesto dall'esegesi di questa Corte, dal momento che, secondo quest'ultima, l'obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotl:o della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi e altri, Rv. 256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). 2.4. Il quarto motivo di ricorso — che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. e riproduce testualmente l'ultimo motivo di ricorso dei coimputati — impone la medesima risposta già fornita ai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (cfr., supra, § 1.6. cui si rinvia). 3. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di ciascuna parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. per]. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitat